CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 16976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22089/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliat a in Roma, via Barberini 36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Colavincenzo e Spinella, e rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari - Sez.Dist. di Sassari n.172/2017 depositata i l 12 .5. 2017 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.1877 del 2015 il Tribunale di Sassari ha accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., capogruppo dell’a.t.i. formata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pronunciando la risoluzione del contratto di appalto intercorso con l’Università degli Studi di Sassari per grave inadempimento della committente e condannando l’Università al risarcimento dei danni, liquidati in € 280.128,37, oltre accessori, per ristoro spese generali e mancato utile. Nella causa era stata coinvolta anche la compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA], che aveva prestato polizza fideiussoria a favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale ha valutato gli inadempimenti reciprocamente contestati e ha ritenuto che nell’economia del rapporto, in cui avevano particolare importanza l’esecuzione per fasi e la compartimentazione verticale degli interventi per assicurare la prosecuzione dell’attività ospedaliera in pendenza dei lavori, fosse prevalente l’inadempimento della stazione appaltante agli obblighi assunti per il rispetto del cronoprogramma e la tempestiva consegna dei blocchi 1 e 2, opportunamente isolati. L’Università è stata così ritenuta responsabile per una consegna dei lavori difforme dalle previsioni contrattuali e dalle indicazioni del piano di coordinamento, con il superamento della soglia minima di sicurezza del cantiere nel cui contesto appariva superflua la mancanza di una preesistente organizzazione della sicurezza, non predisposta dall’impresa appaltatrice. Il Tribunale ha conseguentemente ritenuto illegittima la disposta sospensione e la risoluzione del contratto ex art.119 del d.p.r. 554/1999, tempestivamente contestata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha proposto appello l’Università di Sassari e vi hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza del 12.5.2017 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame e ha respinto la domanda di risoluzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando l’attrice appellata alla rifusione delle spese del doppio grado, invece compensatetra Università e [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La Corte di appello ha escluso che il Tribunale avesse configurato il rapporto come appalto a consegna frazionata e ha sostenuto che il primo Giudice aveva semplicemente affermato che, ferma la consegna unitaria dei lavori, l’indisponibilità di alcuni piani della verticale dell’edificio aveva comportato una rilevante alterazione della tempistica e dell’ordine delle lavorazioni. La Corte ha però sostenuto che ciò non sminuiva la rilevanza dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi in tema di sicurezza, pertanto ritenuto, in ribaltamento della valutazione del Tribunale, preponderante rispetto alla mancata consegna da parte della committente di tutte le aree comprese nella verticale della Fase A; ne ha tratto quindi la conseguenza della legittimità della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante il 18.7.2007 5. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 20.6.2017, con atto notificato il 18.9.2017 ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i., svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 30.10.2017 ha proposto controricorso l’Università di Sassari, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita. Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione perché la Corte di appello non aveva preso in considerazione l’accertata (dal Tribunale) e comunque prospettata natura contrattuale dell’obbligo della stazione appaltante di procedere alla consegna delle aree e dei locali nel rispetto di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dal programma lavori, nonché perché la Corte di appello aveva disatteso senza motivazione gli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio (C.t.u.), recepiti nella sentenza di primo grado, circa la valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti. 7. Il motivo è inammissibile. Il mezzo di cui all’art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. di vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti presuppone l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, e pertanto non può essere riferito a questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo. Inoltre: a) non costituiscono «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez.Un. n. 8053 del 2014); b) il « fatto » il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere « decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.Poiché l’attributo si riferisce al fatto in sé, la decisività attiene, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie; iii) lo stesso deve essere stato «oggetto di discussione tra le parti»: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto «controverso», contestato, non dato per pacifico tra le parti; iv) la parte ricorrente deve indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 8. Nella specie la ricorrent e non si riferisce nella sua doglianza ad un fatto storico preciso e lamenta invece l’omesso esame di una valutazione di carattere giuridico, ossia la natura contrattuale dell’obbligo gravante sull’Università sassarese. In secondo luogo, la censura non è neppure pertinente alla ratio decidendi perché la Corte di appello non ha affatto escluso l’inadempimento della stazione appaltante e la natura contrattuale delle obbligazioni da essa inadempiute, ma lo ha ritenuto recessivo rispetto all’inadempimento attribuito all’impresa appaltatrice. 9. La motivazione, la cui assenza è parimenti denunciata con il motivo dalla ricorrente, non è affatto mancante ed è stata ampiamente esposta in modo chiaro e idoneo a permettere di seguire il ragionamento logico e giuridicodei giudici di appello nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata. 10. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla valutazione dell’inadempimento dell’a.t.i. appaltatrice, ritenuta maggiormente rilevante senza motivazione e in contrasto con la valutazione del C.t.u. 11. Il motivo reitera la precedente doglianza e incorre nelle stesse obiezioni. Non vi è stato alcun omesso esame del fatto de quo e la Corte di appello ha motivato la propria decisione di ritenere prevalente e assorbente l’inadempimento della impresa agli obblighi di predisposizione del piano di sicurezza. 12. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione, falsa ed errata applicazione delle previsioni contrattuali e in particolare del capitolato speciale e del PSC, violazione ed errata applicazione dell’art.1372 cod.civ., violazione ed errata applicazione dei canoni ermeneutici ex art.1362 cod.civ. il tutto con riferimento all’affermazione secondo cui «l’indisponibilità di tutti i piani oggetto della prima fase di lavorazione sarebbe potuta (sic nel testo)essere superata dall’impresa appaltatrice in raccordo con la direzione lavori e al più influire sulla tempistica». La ricorrente insiste nel sottolineare che in forza delle disposizioni contrattuali, aventi forza di legge tra le parti, la committente poteva apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma e predisporne uno nuovo e adeguato alle mutate esigenze solo prima della consegna dei lavori, cosa che la stazione appaltante non aveva fatto; presume inoltre che la Corte di appello abbia fatto riferimento alla clausola di cui al punto 2.3., lettera J) del capitolato speciale, opinando che tale clausola dovesse essere diversamente interpretata alla luce dei criteri ermeneutici e in particolare di quello di cui all’art.1363 c. in tema di interpretazione complessiva delle clausole. 13. Anche questo motivo è inammissibile, perché sotto l’egida della violazione di legge –e in particolare del principio della vincolatività inter partes delle disposizioni contrattuali - propone una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , per sospingere questa Corte di legittimità a rivalutare il merito della causa in ordine alle ricadute causali, ritenute minoritarie, recessive e ovviabili, dell’inadempimento della stazione appaltante al suo obbligo di consegnare i lavori per blocchi verticali, per nulla negato nella sua sussistenza, senza porre quindi minimamente in discussione il vincolo ex contractu. 14. La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici e in particolare di quello che impone l’interpretazione complessiva delle clausole affonda letteralmente nel vuoto, dal momento che la Corte sassarese non ha formulato alcun riferimento alla clausola di cui al punto 2.3., lettera J) del capitolato speciale, di cui la ricorrente propone diversa interpretazione. È quindi inutile osservare che la parte ricorrente, sotto lo schermo formale del vizio di violazione di legge, pretenderebbe dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5.2.2019). In realtà, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019). 15. Al punto 4 di pagina 55 del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] tratta della «precisazione fatta dalla Corte territoriale relativamente alle riserve» ma afferma che non si tratta di statuizione che possa essere fatta oggetto di ricorso, salvo esprimere, e in realtà anticipare, un proprio generico dissenso. Tale affermazione non è, né oggettivamente, né intenzionalmente, un motivo, sicché nulla vi è da deliberare al proposito. 16. Per i motivi esposti occorre dichiarare inammissibile il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente,liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 7.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers