CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto d& ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (capo 7 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione. Espone che la difesa del ricorrente aveva eccepito la nullità dell'ordinanza genetica per difetto di motivazione ed autonoma valutazione a norma dell'art. 292 lett c) e c)bis cod.proc.pen., sia con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza che alla sussistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale, nel rigettare l'eccezione, aveva affermato in maniera generica che il Giudice per le indagini preliminari aveva compiuto un'autonoma valutazione del quadro indiziario, tanto che aveva ridimensionato la prospettazione accusatoria, escludendo l'ulteriore addebito della partecipazione al sodalizio criminoso. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Lamenta che il Tribunale aveva valutato solo alcune delle risultanze istruttorie, riportando solo alcuni incisi di conversazioni telefoniche intercettate tra il ricorrente - indicato quale acquirente finale della sostanza stupefacente per il tramite dell'opera di intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] - ed il C:urto e quest'ultimo e soggetti totalmente estranei al primo; dalla lettura integrale delle conversazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente ed il Curto non emergeva minimamente il riferimento agli estremi di un accordo tra presunto intermediario ed acquirente; , avente ad oggetto la qualità, la quantità, il prezzo , il luogo ed il giorno della consegna; inoltre, non si era confrontato con la memoria difensiva prodotta e con le risultanze delle sommarie investigazioni difensive; infine, era illogica e contraddittoria l'interpretazione delle conversazioni riportate nell'ordinanza impugnata. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 80 d.P.R n. 309/1990.Argomenta che nonostante la difesa avesse dedotto l'assenza negli atti di indagine di narcostest o esame tossicologico in ordine al principio attivo della sostanza stupefacente asseritamente destinata al Carlino, il Tribunale aveva omesso di motivare sul punto. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Argomenta che la motivazione del Tribunale in punto di esigenze cautelari era basata su formule di stile e stereotipate, prive di riferimento alla condotta ed alla personalità dell'indagato; inoltre, non era stato considerato il tempo decorso dal fatto nè la documentazione prodotta dalla difesa, relativa alla situazione familiare- economico lavorativa dell'indagato; il Tribunale aveva ritenuto la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari dando rilievo solo alla gravità del reato ed obliterando la necessaria valutazione anche in ordine alla personalità dell'indagato ed al tempo trascorso dalla commissione del fatto. Con il quinto motivo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura, lamentando che il Tribunale aveva omesso .motivazione in ordine alla adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere ed alla inadeguatezza di altra misura meno invasiva, secondo i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza cautelare. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto, doglianza relativa alla nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei presupposti ex art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen., è infondato. Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez.3, n. 840 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265645; Sez.6,n.47233 del 29/10/2015, Rv.265337; Sez.6,n.45934 del 22/10/2015, Rv.265068). L'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa non implica, infatti, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del PM (Sez.3,n.48962 del 01/12/2015, Rv.265611). Va, quindi, ribadito che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (cfr Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Rv.267350). Nella specie, il Collegio cautelare, nel disattendere le doglianze qui riproposte, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, evidenziando, con motivazione congrua, che il Giudice per le indagini preliminari aveva operato un'attenta analisi del compendio indiziario fornito dall'accusa, elaborando una propria autonoma valutazione. A conferma di ciò il Collegio ha evidenziato anche che la misura cautelare era stata rigettata in relazione al real:o di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ad ulteriore dimostrazione che il giudice della cautela aveva compiuto un'autonoma valutazione del materiale sottoposto alla sua cognizione. Va ricordato che questa Corte ha affermato che ove l'eccezione di nullità sia generica e consista nel lamentare l'assenza di autonoma valutazione del G.I.P., senza indicare i passaggi dell'ordinanza genetica che ricalcano o richiamano la richiesta cautelare, o, come nel caso di specie, senza indicare 'le ragioni per cui tale omissione avrebbe impedito valutazioni alternative di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non si rende necessario per il Tribunale fornire una motivazione più articolata, indicando in modo specifico le pagine e i passaggi in cui è dato rinvenire la detta valutazione autonoma, poiché una diversa interpretazione finirebbe con il porre a carico del Tribunale un onere motivazionale eccessivamente gravoso e ingiustificato (cfr Sez.2, n.42333 del 12/09/2019,dep.15/10/2019, Rv.278001 - 0:1). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, il prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi; ne consegue che gli indizi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., che, oltre alla gravità, richiede anche la precisione e la concordanza degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). Nella specie, il Collegio evidenziava che le risultanze probatorie (contenuto conversazioni intercettate) comprovavano la gravità indiziaria del reato contestato (il Carlino, intervenendo nella relativa trattativa, si contraddistingue per essere acquirente finale di un'ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina fornitagli per il tramite del coindagato [OSCURATO:PERSONA], intraneo al gruppo associativo dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti). Risultano, quindi, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate, una serie di elementi circostanziati che, valutati globalmente, danno adeguato conto, sul piano della gravità indiziaria, della condotta contestata, in coerenza alla contestazione cautelare mossa. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria anche in relazione alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, cl.P.R. n. 309/1990, rilevando come le risultanze processuali comprovavano l'esistenza di forniture di svariati chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina da destinare alla commercializzazione. Per tale aspetto il ricorso si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, delle quali si chiede inammissibilmente la rivalutazione al giudice di legittimità, senza neppure confrontarsi con i rilievi specifici del Tribunale del riesame che ha evidenziato, in aderenza alle risultanze processuali, che la trattativa per l'acquisto di sostanza stupefacente che aveva visto coinvolto il ricorrente aveva ad oggetto 4 kg di cocaina. 4.11 quarto motivo di ricorso è infondato. È opportuno muovere dal principio secondo cui il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, e censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.204014; Sez.4, n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884,; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017, Rv.270628). Va, poi, evidenziato come, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). Ed è stato precisato che il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, c), cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez.1, n.45659 del 13/11/2015, Rv.265168). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato (art. 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente), ma rimarcando anche le modalità della condotta (forniture di svariati chili di cocaina da destinare alla commercializzazione) e la capacità del ricorrente di movimentare elevate quantità di stupefacente, circostanze dimostrative del radicamento del prevenuto in primari circuiti criminale e di una personalità incline al crimine. Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare.Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrel:e condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si sono realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dalla ricorrente, i contatti con soggetti appartenenti a circuiti criminali, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. 5 II quinto motivo di ricorso è fondato. Sussiste il dedotto vizio di motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità delle esigenze cautelari collegate al principio di gradualità. Va osservato che costituisce affermazione condivisibile che il mutamento normativo operato dalla legge n. 47 del 2015 all'art. 275, comma 3 cod.proc.pen., secondo cui "la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate", determina, pertanto, l'inevitabile superamento della giurisprudenza di questa Corte che, in passato, aveva ritenuto come in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non fosse necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma fosse sufficiente che il giudice indicasse, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723).Questa Corte ha, in particolare, affermato che, in tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente" (Sez.3, n. 842 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265964 - 01). Dovere, che va adempiuto anche in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (cfr Sez. 3, 17/12/2015, n. 842, Rv. 265964; Sez. U. 28/04/2016, n. 20769, Rv. 266651). Il criterio di adeguatezza, infatti, assicura che, tra tutte le misure connotate da una afflittività crescente, sia disposta quella che ha un grado di intensità corrispondente all'esigenza individuata, comportando il minor sacrificio necessario del diritto coinvolto (Sez. 3, n. 42 del 17/12/2015, dep. 2.016, Boscolo, Rv. 265964; Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723; Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060). Nella specie, l'ordinanza impugnata non risulta adeguatamente motivata quanto alla illustrazione degli elementi sulla cui base la custodia in carcere applicata sarebbe l'unica misura idonea e, di contro, tutte le altre misure, sarebbero inidonee a fronteggiare l'esigenza cautelare richiamata; sul punto, l'ordinanza si limita ad affermare l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla impossibilità del prevenuto di beneficiare della sospensione condizionale della pena. Risulta, pertanto, sussistente il denunciato vizio del provvedimento impugnato, in ordine all'esternazione dei motivi per i quali la misura scelta risponda, in concreto, ai criteri di adeguatezza e proporzionalità delineati dall'art.275 cod. proc. pen. 6. La rilevata carenza motivazionale vizia sul punto l'ordinanza impugna e ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio; il ricorso va, poi, rigettato nel resto. 7. Atteso lo stato di detenzione del ricorrente, la cancelleria deve essere incaricata della trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M.. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo ai criteri di scelta della misura cautelare