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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08719/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato nei suoi confronti la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;

2. Considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla configurabilità del tentativo in luogo della qualificazione della condotta tenuta alla stregua di meri "atti preparatori", nonchè al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del recesso attivo prevista dall'art. 56, comma 4, cod. pen. - sono entrambi inammissibili.

Essi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);

3. Considerato che il secondo ed il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'inosservanza della legge penale nonché la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva, sono inammissibili perchè manifestamente infondati.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato nei suoi confronti la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; 2. Considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla configurabilità del tentativo in luogo della qualificazione della condotta tenuta alla stregua di meri "atti preparatori", nonchè al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del recesso attivo prevista dall'art. 56, comma 4, cod. pen. - sono entrambi inammissibili. Essi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); 3. Considerato che il secondo ed il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'inosservanza della legge penale nonché la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva, sono inammissibili perchè manifestamente infondati. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 08719/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris