CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te procedimento all'in-dirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Alto e [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindacopro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alcontroricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'in-dirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 290/2023, deposi-tata il 28/2/2023.1 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] assumeva l'incarico di revisore con-tabile presso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con deli-bera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il periodo marzo 2006-marzo 2009.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva estinta il[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della legge regionale della Campania n. 12del 30/9/2008.Ciò, in quanto tale [OSCURATO:PERSONA] veniva accorpata con la ComunitàMontana Tanagro-Alto e [OSCURATO:PERSONA] a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] MontanaTanagro-Alto e [OSCURATO:PERSONA], succeduta ope legis alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamentodella somma di euro 6.596,62, per il mancato pagamento di com-pensi professionali maturati per l'attività espletata quale revisorecontabile dell'ente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all'accettazione dell'incarico daparte del nuovo revisore, avvenuta il 5/10/2009.3. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]Alto eMedio Sele chiedendo il rigetto della domanda o, in via gradata, l'ac-coglimento parziale della stessa con riguardo al periodo compresotra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 15/3/2009.4. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2006/15, pubblicata il6/5/2015, accoglieva la domanda, condannando la [OSCURATO:PERSONA]Alto e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro6.596,62.5. Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) man-canza di prova in ordine all'effettiva attività espletata; 2) omessa2 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026valutazione da parte del Tribunale in ordine all'istituto della proroga-tio, previsto dal decreto-legge n. 293/94, convertito in legge n.444/94, in quanto applicabile solo in regime ordinario, e non anchein casi straordinari, dovendosi tenere conto che la [OSCURATO:PERSONA] MontanaTanagro-Alto e [OSCURATO:PERSONA] era succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] MontanaZona Alto e [OSCURATO:PERSONA] in virtù della legge regionale n. 12 del 2008,sicché quest'ultima era estinta a far data dal 31/12/2008, dovendoconsiderarsi l'unico ente presso il quale il Cavallo aveva prestato lapropria opera; 3) il travisamento dei fatti, per avere il Giudice diprime cure considerato la verifica ordinaria di cassa espletata dalCavallo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] come attività idonea a giustificare l'ultrattivitàdell'incarico di revisore contabile fino alla nomina del suo successore;4) l'avvenuto travisamento dei fatti, per non avere il Tribunale con-siderato la verifica ordinaria di cassa espletata al Cavallo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]quale attività meramente conclusiva del mandato affidatogli che, persua natura, doveva essere effettuata successivamente al periodo cuisi riferiva e, quindi, annoverabile nei compiti svolti precedentementeall'avvenuta estinzione dell'ente, ricadendo il relativo onere nelle at-tività già liquidate.6. La Corte d'appello, dopo aver rimesso la causa sul ruolo, coninvito alle parti ad interloquire in ordine alla assenza del contrattoscritto, accoglieva il gravame.Per quel che qui rileva, evidenziava l'assenza in atti del contrattoredatto in forma scritta, trattandosi di un rapporto instaurato con laPubblica Amministrazione.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.8. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]Alto e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.3 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026CONSIDERATO CHE:1. Con un unico motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., con riferimento agli artt. da 234 a 241 del d.lgs. n. 267/2000 ([OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA]), in combinato disposto con i de-creti ministeriali richiamati nell'art. 241 del TUEL (Decreto Ministrodell'Interno del 20 maggio 2005, in G.U. Serie generale n. 128 del4/6/2005 e ss. di integrazione e aggiornamento), per avere la Cortedi appello di Salerno omesso di considerare la disciplina dettata dallenorme suindicate, che regolano la figura del revisore contabile deglienti locali, le modalità elettive ed il compenso del predetto organo,come previsto nel [OSCURATO:PERSONA] citato dai decreti ministeriali ivi richia-mati, vigente ratione temporis, ritenendo illegittimamente infondatala pretesa per asserita mancanza di prova del fatto costitutivo delcredito, erroneamente individuato nel contratto redatto in formascritta, piuttosto che nella disciplina normativa appena sopra indi-cata».Ad avviso del ricorrente, il provvedimento della Corte d'appellosarebbe illegittimo, avendo ritenuto sussistente l'obbligo di allega-zione a carico dell'attore, revisore dei conti, del contratto costitutivodel suo diritto, attestante il conferimento dell'incarico da parte dellaComunità montana.In realtà, la Corte d'appello avrebbe compiuto un'errata qualifi-cazione della fattispecie, «evidentemente diversa da un rapportoavente natura privatistica, sebbene con un ente pubblico», caratte-rizzato invece da una nomina, e quindi avente natura «elettiva»,nonché integralmente disciplinato, anche sotto il profilo economico,dalle norme del d.lgs. n. 267 del 2000 e dai relativi decreti ministe-riali resi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 241 del TUEL.4 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026Nella specie, del tutto peculiare, relativa all'incarico di revisoredei conti, l'obbligo di stipula del contratto scritto non solo non è pre-visto, «ma sarebbe evidentemente ultroneo, perché regolato diret-tamente dalla legge».Il rapporto troverebbe la propria fonte nella delibera di nominan. 4 del 23/2/2006 della [OSCURATO:PERSONA] montana, nonché nella normativadisciplinante la materia prevista dal TUEL, e quindi negli artt. 234 eseguenti, nonché nei decreti ministeriali collegati, nei quali «non èprevista la forma scritta ad substantiam per l'incarico di revisorecontabile».Con la nomina e il successivo insediamento, tra i componenti delcollegio dei revisori dei conti e l'ente, nascerebbe, quindi, «un rap-porto di servizio, ma anche di controllo che l'organo è tenuto a ga-rantire per quanto riguarda il profilo economico-finanziario delloente».In sostanza, il revisore dei conti sarebbe «organo dell'ente»,mentre l'attività certificativa, come pure l'attività di verifica del ri-spetto e della tutela della legalità farebbero propendere per la qua-lificazione del revisore dei conti nella categoria «dei pubblici uffi-ciali».Pertanto, proprio in ragione del perimetro normativo, il com-penso dei revisori dei conti degli enti locali è fissato dalla legge, in-fatti, nel caso di specie nella delibera di nomina approvata dal con-siglio si richiamava il d.lgs. n. 267 del 2000.Inoltre, l'art. 241, comma 1, TUEL stabilisce i limiti massimi delcompenso rimandando ai decreti ministeriali, in base alla popola-zione complessiva dell'ente.Si tratterebbe dunque di un incarico di servizio istituzionale «enon di appalto»; sicché, trattandosi di contratto di natura autonoma«senza alcun vincolo di subordinazione né di para subordinazione,5 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026non sarebbe sussistente per il revisore l'obbligo di verifica della re-golarità contributiva.Per il ricorrente, poi, per il principio della continuità amministra-tiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, la proprianormalmente prevista dal TUEL.Pertanto, il ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativaanche successivamente alla scadenza del triennio e anche in favoredella neonata [OSCURATO:PERSONA] montana succeduta ex lege alla precedente,come da corrispondenza intercorsa tra le parti e fino alla nomina delnuovo revisore dell'ente.2. Il motivo è infondato.Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissi-bilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] montanacontroricorrente, per avere la procura alle liti data (14/4/2023) an-teriore a quella del ricorso stesso (24/4/2023).Infatti, ciò che rileva, a tale fine, in ossequio al principio per cuiil processo deve tendere ad una decisione nel merito, è la circostanzache la procura rilasciata per il giudizio di cassazione sia successivaalla pubblicazione della sentenza della Corte d'appello, avvenuta il28/2/2023 (Cass., Sez. Un., 19/1/2024, n. 2077; Cass., Sez. Un.,19/1/2024, n. 2075; Cass., Sez. Un., 9/12/2022, n. 36057).La questione cui deve essere fornita risposta riguarda la naturadel rapporto che si instaura tra il revisore dei conti e l'ente territo-riale, dovendosi decidere se si tratta di un contratto di natura priva-tistica, con la necessità della stipulazione di un contratto scritto, op-pure di un rapporto di servizio, che non necessiterebbe di un con-tratto scritto.3. È vero che i revisori dei conti vengono «eletti» dai consiglicomunali, provinciali e delle città metropolitane, come pure delle Co-6 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026munità montane, con una preliminare fase pubblicistica, ma tale pe-culiare modalità di nomina non esclude la natura privatistica del rap-porto che si instaura tra il revisore dei conti e l'ente pubblico territo-riale.4. L'art. 234 TUEL stabilisce, infatti, al comma 1, che «[i] consiglicomunali, provinciali e le città metropolitane eleggono con voto limi-tato a due componenti un collegio di revisori composto da tre mem-bri».Quanto alle comunità montane si stabilisce al comma 3 dell'art.234 TUEL che «[n]ei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abi-tanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria èaffidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal con-siglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montanaa maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti di cui alcomma 2».Il comma 4 dell'art. 234 TUEL stabilisce poi che «[g]li enti localicomunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidatol'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera dinomina».Si è chiarito in giurisprudenza amministrativa che l'art. 234 TUELprevede il sistema del voto limitato, senza specificare le concretemodalità di votazione, comportando l'esigenza di rifarsi al regola-mento comunale, che precisa le regole che il consiglio comunale deveosservare in caso di nomine con il sistema del voto limitato, dispo-nendo che, a parità di voti, venga nominato il più anziano di età(Cons. Stato, sez. V, 4/11/2004, n. 7139).Anche se l'art. 234 TUEL non precisa le modalità per la scelta deirevisori dei conti degli enti locali, limitandosi a stabilire i requisitisoggettivi di cui debbono essere in possesso, qualora il Comune ab-7 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026bia colmato tale lacuna prevedendo, nel regolamento di contabilità,una specifica procedura (pubblicazione di apposito avviso su almenodue quotidiani di diffusione regionale, comunicazione agli ordini pro-fessionali interessati, presentazione nel termine stabilito di appositaistanza da parte degli interessati con la relativa documentazione,istruttoria delle istanze entro un certo termine) ed a questa si sianando soggetti che non avevano presentato domanda nei termini(Cons. Stato, sez. V, 8/9/2008, n. 4278).È evidente, dunque, l'iniziale fase pubblicistica del rapporto trala [OSCURATO:PERSONA] montana e il professionista incaricato della revisione deiconti.5. Se, dunque, è indubbia la specificità dell'incarico di revisoredei conti degli enti locali territoriali, proprio in ragione della «ele-zione», sia pure con voto limitato, ciò non toglie che – una voltaproceduto alla elezione - trattasi comunque di rapporto privatisticoche intercorre tra il professionista ed il Comune o la comunità mon-tana.Per giurisprudenza amministrativa consolidata, infatti, trattasi diprestazione d'opera intellettuale che configura un rapporto tra il Co-mune e il revisore dei conti, escludendosi «ogni inserimento organiconell'ente» (TAR Toscana-Firenze, sez.I, 21/12/2004, n. 6569).6. Tali conclusioni non cambiano neppure analizzando le altrenorme del TUEL, come l'art. 235, dedicato alla durata dell'incarico edalle cause di cessazione.Si stabilisce, infatti, al comma 1 che «[l]'organo di revisione con-tabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivitàdella delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cuiall'art. 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgerel'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi8 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la duratadell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino allascadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nominadell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degliorgani amministrativi di cui agli artt. 2,3, comma 1, 4, comma 1, 5,comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444».Sia il limite temporale dei tre anni, sia il limite dei due mandati(TAR, Sardegna-Cagliari, sez. II, 1/4/2014, n. 245, per cui il divietodel terzo mandato è coerente con l'esigenza di favorire il ricambiodei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all'or-gano di revisione contabile; anche Cons. Stato, sez. V, 3/12/2014,n. 5976), non sconfessano la tesi del rapporto privatistico che si in-staura tra il professionista e l'ente locale territoriale.La decorrenza di cui trattasi non è quella della costituzione delrapporto, discendente necessariamente solo dalla sottoscrizione delcontratto, ma il dies a quo del lasso di tempo di tre anni di duratadel mandato.Tale termine non è di tre anni a partire dalla sottoscrizione –necessaria - del contratto, ma a partire dalla delibera.Anche il limite all'affidamento di incarichi di cui all'art. 238 TUEL(il revisore dei conti non può assumere complessivamente più di 8incarichi) non sposta i termini della questione.7. Il comma 2 dell'art. 235 TUEL dispone, poi, che «[i]l revisoreè revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancatapresentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliaredel rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, let-tera d)».Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 235 TUEL, il revisore cessadall'incarico per: «a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie,9 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026da comunicare con preavviso di almeno 45 giorni, e che non sonosoggette ad accettazione da parte dell'ente; c) impossibilità deri-vante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo ditempo stabilito dal regolamento dell'ente».Pertanto, anche le ipotesi della revoca per inadempienza o dellacessazione dell'incarico risultano compatibili con la natura privati-stica dell'attività professionale svolta dal revisore dei conti.Tant'è vero che per la giurisprudenza amministrativa la revocadel revisore contabile di cui all'art. 235, comma 2, TUEL è espres-sione di una potestà privatistica attribuita all'ente pubblico e ricon-ducibile al generale principio di risoluzione dei rapporti contrattuali,contenuto negli artt. 1453 e seguenti c.c. (TAR Puglia, Lecce, sez.III, 20/9/2024, n. 1025; TAR Molise, 24/4/2012, n. 180).La revoca può dunque avvenire solo per inadempienza grave,nella fase di esecuzione dell'incarico, quando l'ente pubblico ed il re-visore sono posti in posizione paritetica.In tal caso, l'ente locale non esercita potestà discrezionale di va-lutazione comparativa di interessi pubblici rispetto all'interesse delprivato destinatario dell'atto, dovendo accertare solo l'esistenza dellegravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico (parte della giuri-sprudenza amministrativa reputa invece che la funzione di revisoredegli enti locali costituisca un ufficio pubblico, non potendo venire inrilievo posizioni di diritto soggettivo: Cons. Giust. Amm. Sicilia, 22/12/2015, n. 736; [OSCURATO:PERSONA], sez. IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6118).8. Quanto alla proroga degli organi, rilevante in questa sede,l'art. 2 del decreto-legge n. 293 del 1994, richiamato dall'art. 235TUEL, stabilisce espressamente che gli organi amministrativi svol-gono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di du-rata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono es-sere ricostituiti, con la previsione all'art. 3 (Proroga degli organi-Re-10 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026gime degli atti) che «[g]li organi amministrativi non ricostituiti neltermine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di 45 giorni, de-correnti dal giorno della scadenza del termine medesimo», tanto che,ai sensi dell'art. 6, «[d]ecorso il termine massimo di proroga senzache si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministratividecadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli».Si prevede anche al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 293del 1994 che «[i] titolari della competenza alla ricostituzione e neicasi di cui all'art. 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sonoresponsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dallaloro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale indi-viduale nella condotta omissiva».Pertanto, pur se lo svolgimento dell'incarico di revisore dei contiè presidiato da una normativa speciale, proprio in ragione del deli-cato ruolo svolto dallo stesso, tuttavia, si resta nell'ambito di un rap-porto pienamente privatistico.Peraltro, l'accorpamento delle comunità montane da parte dellalegge regionale della Campania n. 12 del 2008 ha fatto conseguirela successione del nuovo ente nei rapporti attivi e passivi (TAR Cam-pania, sez. 1, 25/6/2004, n. 1592, con riferimento però alla leggeregionale della Campania 1/9/1994, n. 31), come espressamenteprevisto dall'art. 20, comma 2 («[le] comunità montane di cui alcomma 1, lettera a), succedono alle comunità montane preesistentiin tutti i rapporti attivi e passivi in essere e in tutte le competenzeamministrative precedentemente gestite»).L'art. 21 della legge regionale della Campania n. 12 del 2008stabilisce altresì che le modifiche territoriali decorrono a far data dalnovantesimo giorno dalla pubblicazione della legge e che «gli organidelle preesistenti comunità montane decadono alla data indicata alcomma 1».11 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/20269. È vero, poi, che l'art. 239 TUEL (Funzioni dell'organo di revi-sione) contempla tutta una serie di specifiche e delicate attività acarico dei revisori dei conti: attività di collaborazione con l'organoconsiliare; pareri in materia di strumenti di programmazione econo-mico finanziaria; proposta di bilancio di previsione, verifica degliequilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla compe-tenza della giunta; modalità di gestione dei servizi e proposte di co-stituzione o di partecipazione ad organismi assenti; proposta di ri-corso all'indebitamento; proposta di utilizzo di strumenti di finanzainnovativa; proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio e tran-sazioni; vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economicadella gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effet-tuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione deibeni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fi-scali ed alla tenuta della contabilità; relazione sulla proposta di deli-berazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione;referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con lacontestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si con-figurino ipotesi di responsabilità; verifiche di cassa di cui all'art. 223.Tuttavia, lo svolgimento di tali attività, di evidente natura pub-blicistica, soprattutto in relazione all'attività di certificazione (art.240 TUEL «i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioniadempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario»), rientracomunque in un contesto negoziale privatistico tra l'ente territorialee il professionista.Si è affermato che i revisori sono gli unici controllori della legalitàdella formazione dei conti dell'ente e sono obbligati alla diligenza delmandatario (Corte dei conti, Regione Calabria, Sezione controllo, 6/3/2008, n. 59; Corte dei conti, Regione Campania, Sezione controllo,27/3/2008, n. 3915).12 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026Quel che più rileva è l'esclusione della necessità del collegamentofiduciario fra organo che elegge ed organo eletto, trattandosi di prin-cipio immanente in tema di cariche dei revisori dei conti degli entilocali, una volta perfezionata la nomina (Cons. Stato, sez. VI, 8/8/2008, n. 3915).10. Anche l'art. 241 TUEL, relativo ai compensi dei revisori, silimita a stabilire un limite massimo del compenso base ad essi spet-tante, ma non comporta l'instaurazione di un rapporto di servizioorganico all'interno dell'ente comunale o della comunità montana.Si prevede al comma 1 dell'art. 241 che «[c]on decreto del Mini-stro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica, vengono fissati i limiti massimidel compenso base spettante revisori, da aggiornarsi triennalmente.Il compenso base è determinato in relazione alla classe demograficaed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale».Al comma 7 si dispone che «l'ente locale stabilisce il compensospettante ai revisori con la stessa delibera di nomina».Ciò, tuttavia, non vuol dire che si sia in presenza di un rapportoorganico, ma esclusivamente che unitamente alla delibera di nomina,a seguito dell'elezione, si debba stipulare un contratto privatistico.11. Proprio in tema di compensi sono intervenute numerose pro-nunce della Corte dei conti.In particolare, proprio partendo dalla specifica professionalità ri-chiesta in considerazione delle peculiari funzioni svolte dall'organo direvisione e valorizzando l'imparzialità e l'indipendenza che detto or-gano deve assicurare a tutela non solo del committente, ma anchedell'ordinamento stesso, per una sana gestione degli enti pubblici, siè rimarcata «l'onerosità dell'incarico» (Corte dei conti, n. 16/SE-ZAUT/2017, QMIG).13 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026L'art. 241 TUEL, dunque, deve essere inteso a riconoscere nonsolo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni direvisione, ma anche finalità di contenimento della spesa, sicché, alfine di evitare variazioni incrementali con conseguenti maggiorioneri, il comma 7 dell'art. 241 prescrive che l'ente locale stabilisce ilcompenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.Si è evidenziato come «siffatta regolazione dell'autonomia nego-ziale delle parti non snaturi il carattere convenzionale del rapportoche si instaura tra il revisore e l'ente conferente, né incida sull'as-setto privatistico dello stesso, che non può ritenersi intaccato nean-che dalle modalità di scelta del revisore di cui all'art. 16, comma 25,del decreto-legge n. 138/2011, modalità che sono piuttosto volte agarantire la professionalità e l'indipendenza necessarie per l'eserciziodelle funzioni di controllo: di qui l'applicabilità dell'art. 2233 del co-dice civile che, nei rapporti di opera intellettuale, pone un criteriogenerale di adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera edal decoro della professione, da cui l'ente non potrà prescinderenell'ambito delle valutazioni allo stesso demandate» (Corte dei conti,Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG).Il rapporto tra revisore e ente si costituisce esclusivamente conla sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delladisciplina del codice civile, mentre la deliberazione consiliare di no-mina resta, come sempre, atto a valenza esclusivamente interna,che vincola l'ente a contrattare con il revisore scelto.Si tratta di soggetti esterni all'Amministrazione, non legati adessa da rapporto di impiego, a prescindere dalla formula adottata(contratto formale, delibera o decreto dell'Amministrazione), costi-tuendosi tra le parti un rapporto libero-professionale di diritto privato(TAR Campania, Napoli, sez. I, 4/2/2013, n. 702; TAR Campania,Napoli, sez. I, 15/1/2013, n. 316).14 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026Del resto, per questa Corte, con riferimento all'indennità spet-tante ai membri del collegio dei revisori dei conti delle aziende diservizi dipendenti dagli enti locali, un'interpretazione costituzional-mente orientata ai principi di buona amministrazione di cui all'art.97 Costituzione comporta che il conferimento ad un privato, da partedella [OSCURATO:PERSONA], di un incarico non gratuito sia ac-compagnato dall'indicazione della relativa spesa e della conseguenteremunerazione prevista (Cass., sez. 2, 26/9/2019, n. 24084; in que-sto caso si è ritenuto che, in ragione della natura pubblicistica dell'in-carico, tale spettanza va intesa come indennità e non come corri-spettivo o onorario, escludendo in tal modo che essa possa essereeterodeterminata sulla base della tariffa professionale per i dottoricommercialisti).12. Del resto, come si è detto, in tema di cariche elettive deirevisori dei conti degli enti locali è esclusa la necessità del collega-mento fiduciario tra organo che legge ed organo eletto una voltaperfezionata la nomina; in ogni caso la fiduciarietà della nomina deveintendersi esaurita nel momento della individuazione del soggettoritenuto idoneo a svolgere quella funzione, non potendo invece per-manere nel concreto ed obiettivo svolgimento della funzione (TARLazio, Latina, sez. I, 5/6/2024, n. 418; Cons. Stato, sez. V, 15/2/2017, n. 677; Cons. Stato, sez. VI, 8/8/2008, n. 3915).13. Pertanto, da un lato, la Corte d'appello ha correttamente ri-tenuto necessaria la stipulazione di un contratto in forma scritta trala comunità montana e il professionista, eletto revisore dei conti (at-traverso un procedimento di natura pubblicistica), e, dall'altro, deveevidenziarsi che la prorogatio può avere la durata di 45 giorni, comeprevisto dalla normativa sopra richiamata.14. Un'altra conferma della natura privatistica del rapporto tra ilrevisore dei conti e l'ente locale territoriale, si rinviene anche nella15 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9664/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 17450/2026Data pubblicazione 02/06/2026circolare n. 5 del 30/1/2008 del Ministero del lavoro e della previ-denza sociale, ove si afferma la necessità del Durc anche per i lavo-ratori autonomi, ma esclusivamente nell'ambito delle procedure diappalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'e-dilizia, con esclusione dunque dei revisori dei conti (ciò anche nellacircolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22/12/2005,n. 3144, che escludeva dall'obbligo del Durc i lavoratori autonomi ele società senza dipendenti).15. Le spese del giudizio di legittimità, stante la novità della que-stione trattata, vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino16 RG n. 9664/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio