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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2021

Cassazione n. 41271/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE119.t.o• a vistra I I e,,,..perrt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti.

La sentenza della Corte di appello è del 7 settembre 2021, con il termine di 90 giorni per il deposito (effettivamente depositata il 23 ottobre 2021); pertanto la scadenza del termine per impugnare (ex art. 544 terzo comma e 585 cod. proc. pen.) era al 20 gennaio 2022 (90 giorni per i motivi al 6 dicembre 2021, oltre 45 giorni).

Il ricorso è stato proposto il 28 gennaio 2022.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE119.t.o• a vistra I I e,,,..perrt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti. La sentenza della Corte di appello è del 7 settembre 2021, con il termine di 90 giorni per il deposito (effettivamente depositata il 23 ottobre 2021); pertanto la scadenza del termine per impugnare (ex art. 544 terzo comma e 585 cod. proc. pen.) era al 20 gennaio 2022 (90 giorni per i motivi al 6 dicembre 2021, oltre 45 giorni). Il ricorso è stato proposto il 28 gennaio 2022. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/
Sentenza Cassazione n. 41271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris