CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05446/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35826/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con sede in Bergamo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del la procu r a t rice speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso lo studio dell’AvvocatoGuido Ascenzi. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A , con sede in Bari, al [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , in persona dell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calcealla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7 febbraio 2022,dalla GAD Società tra [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 5. - c ontroricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 1 696 /201 9 , del la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROpubblicata in data 0 5 /0 9 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 25 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale successore della ex [OSCURATO:SOCIETA]. ed oggi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) citò [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) innanzi al Tribunale di Cosenza chiedendone la condanna alla restituzione, in suo favore, della somma di € 139.179,93, corrispostale, a suo dire indebitamente, in forza del rapporto consortile intercorso tra le parti e diretto alla gestione del servizio di tesoreria della Regione [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della sua domanda espose che: i) tra le parti era stata sottoscritta, in data 29 novembre 1995, una scrittura costitutiva dell’ente consortile che avrebbe dovuto concorrere al bando per la gestione del servizio di tesoreria di detta Regione; ii) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata indicata quale ente capofila, rappresentante il consorzio nei rapporti con la Regione [OSCURATO:PERSONA], altresì prevedendosi che presso l'istituto capofila sarebbe stato istituito un conto unico destinato alla contabilizzazione delle entrate e delle uscite e presso la banca consorziata [OSCURATO:SOCIETA]. altro conto “di appoggio”, ove destinare “le somme a vario titolo incassate per conto della Regione in espletamento del servizio di tesoreria”. Le somme versate su tale conto “di appoggio” (intestato alla Regione [OSCURATO:PERSONA], ma su cui la stessa non poteva disporre, ed anzi che nemmeno sapeva esistesse) provenivano da incassi effettuati per conto del menzionato ente e venivano o trasferite alla capofila o utilizzate per pagare i vari mandati e reversali, a seconda delle istruzioni della capofila stessa; iii) nel corso di tale attività, la capofila indirizzò a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in data 2 gennaio 2001, la somma di € 139.179,93 perché venisse versata in favore del [OSCURATO:PERSONA], a pagamento della VI rata del mutuo contratto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con tale istituto. Per un mero errore, la somma veniva invece accreditata sul conto di appoggio, e dunque restituita alla banca capofila e completamente utilizzata per il pagamento di (altri) mandati e reversali; iv) nel corso del 2001, cessò il servizio di tesoreria e vennero regolati, quindi, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale capofila, i rapporti di dare/avere con la Regione predetta; v) nel 2002, quest'ultima comunicò alla banca testé indicata che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato il mancato pagamento della VI rata del mutuo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese conto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, accortasi dell'errore e rilevata la incapienza del conto “di appoggio”, provvide, in data 23 dicembre 2002, al pagamento del capitale e degli interessi maturati in favore del menzionato consorzio; vi) vane erano risultate le istanze, indirizzate sia alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari (succeduta alla [OSCURATO:PERSONA]), sia alla Regione [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione della somma corrisposta. 1.1. Si costituì l’istituto bancario convenuto, sollevando alcune eccezioni pregiudiziali (incompetenza per territorio del giudice adito; carenza della sua legittimazione passiva) e contestando, nel merito, l’avversa pretesa, difettando la prova del riaccredito della somma sul conto unico di tesoreria. Tale ultima circostanza fu ammessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale dedusse che, contrariamente a quanto stabilito dalla convenzione, era prassi non accreditare sul conto unico le somme pervenute sul conto diappoggio, ma semplicemente comunicarle alla banca capofila ai fini della contabilizzazione. 1.2. Espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 10 giugno 2014, n. 1151, respinse la domanda attrice, rilevando che: i) l’azione exart.2033 cod. civ. era diretta alla ripetizione di una somma pagata ad un terzo; ii) il legittimato passivo di tale tipo di azione, pertanto, era l’accipiens, che, invero, in questo caso appariva estraneo alla vicenda; iii) nessuna prova esisteva circa il fatto che la convenuta avesse incassato la somma de qua, mentre l'unica beneficiaria dell'errore contabile risultava essere la Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la quale si sarebbe dovuta indirizzare l’azione. 2. Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a contro questa decisione fu respinto dalla Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 5 settembre 2019, n. 1696, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni. 2.1. Per quanto qui di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) rimarcò l’essere passata in giudicato la qualificazione dell’azione, definita come exart. 2033 cod. civ. dalla sentenza impugnata, prim’ancora che dalla parte; ii) puntualizzò che «La fattispecie di cui all’art. 2033 c.c. presuppone che vi sia stato uno spostamento di ricchezza non dovuto, che pertanto abiliti ilsolvens all'azione di ripetizione. Il rapporto determinato dal pagamento non dovuto corre pertanto tra questi due soggetti, anche ove voglia darsi per acclarato che gliaccipientes siano più di uno, in forme e misure diverse»; iii) ritenne «chiaro», nella specie, «che il soggetto che ha in concreto ricevuto la prestazione non dovuta (e tale perché in esubero alle risorse concretamente destinabili al pagamento) sia la Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale ha fruito del pagamento delle sue obbligazioni in misura superiore a quelle che erano le finanze a ciò destinate. Ciò, com'è reso evidente dalla narrazione, è derivato da un errore della banca istante, la quale non ha eseguito il pagamento disposto dalla capofila, lasciando quelle risorse a disposizione per altri e diversi pagamenti; sicché il versamento tardivo fatto risulta a correzione di un errore da questa commesso, e pone rimedio all’inadempimento del rapporto di gestione della tesoreria dell'ente, inadempimento derivante dall’errore attribuibile alla [OSCURATO:SOCIETA].. Il tentativo di individuare nella [OSCURATO:PERSONA] di Bari unaccipiens mediato appare invero privo di costrutto: intanto, nessuno spostamento patrimoniale si è nella specie verificato a favore dell’appellata. Il vantaggio da questa conseguito, secondo la ricostruzione fatta dall’appellante, consisterebbe nella fruizione di una più ampia disponibilità di denaro invece da destinarsi al pagamento dei mandati dell'ente; vantaggio, invero, tutto da dimostrare nell’an e soprattutto nel quantum, non potendosi nemmeno lontanamente supporre che quel vantaggio sia pari alle somme versate in ritardo»; iv) osservò che «Nemmeno può affermarsi che l’appellante si sia trovata costretta a chiamare in giudizio la consorziata che, in quanto capofila, era l’unica ad avere azione nei confronti della Regione; tale assunto non trova, invero, riscontro nell’assetto della figura giuridica nata con il contratto di “costituzione del pool per l'assunzione in contitolarità del servizio di tesoreria e cassa”. Tale rapporto, da equipararsi alla associazione temporanea di imprese nella struttura e nella funzione, non esclude affatto la legittimazione delle singole associate nei confronti dell'ente appaltante. Per come è noto, tali tipi di associazione non sono soggetti giuridici a sé, ma sono un centro di imputazione di interessi e di effetti strettamente legati all'andamento ed all'esecuzione del contratto in funzione del quale le imprese partecipanti si costituiscono come associazione temporanea; tant'è che pacificamente si ammette che le imprese mantengano la loro autonoma legittimazione di agire in giudizio, in quanto portatrici di un interesse anche autonomo al corretto svolgimento del rapporto e della procedura. Anzi, v'è da dire che è da dubitarsi che possa essere la capofila a far valere, come nella specie, un diritto che sembra maturato solo in capo ad uno dei componenti il gruppo, e che dunque abilita solo quel soggetto a rivalersi. In altre parole, la capofila ha al più una legittimazione (ma qui nemmeno risulta che tale legittimazione sia estesa al piano processuale) per quel che riguarda i diritti comuni, del gruppo che è deputata a rappresentare, ma non sostitutiva di quella attribuita comunque alle singole partecipanti, vieppiù se non comuni. Sotto entrambi gli aspetti, dunque, appare priva di fondamento la pretesa dell'appellante di vedersi corrispondere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari somme che alla stessa non sono state versate e di cui non è comunque il beneficiario, chiaro essendo che lo spostamento patrimoniale è avvenuto a favore della Regione [OSCURATO:PERSONA]». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per azioni in amministrazione straordinaria(poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), proponendo pure ricorso incidentale condizionato recante un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia, «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della scrittura privata autenticata concernente la costituzione del pool per l’assunzione in contitolarità del servizio di tesoreria e cassa – contratto di coordinamento e consorzio tra le parti sottoscritto in data 29/11/1995, –siccome richiamato, nelle premesse, dalla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione [OSCURATO:PERSONA] stipulato il successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1322 (autonomia contrattuale), 1362 (interpretazione del contratto), 1372 (efficacia del contratto), 2909 (giudicato) e 2033 (ripetizione di indebito) codice civile e dell’art. 342 c.p.c.». Si assume, in estrema sintesi, che: i) diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, «L'esistenza di un vantaggio patrimoniale conseguente all’indebito pagamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] era stato, invece, definitivamente acclarato sia nell’an (doppio pagamento) che nel quantum (€ 139.179,93) già dal Tribunale e la circostanza non era stata oggetto di impugnazione, né principale né incidentale […]. L'unica circostanza oggetto di censura concerneva soltanto l’individuazione del soggettoaccipiens tra gli unici due possibili: la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Bari. Uno dei due aveva ed ha certamente goduto del predetto vantaggio patrimoniale (che c’è stato) e nella misura acclarata di € 139.179,93. L'individuazione dell’accipiens, tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, andava pertanto effettuata alla luce delle particolari pattuizioni contrattualiintervenute tra le odierne parti con la scrittura privata autenticata del 29/11/1995 (art. 3) ed espressamente richiamate dalla Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata in data 29/04/1996 dalle odierne parti con la Regione [OSCURATO:PERSONA]»; ii) «La non corretta interpretazione della richiamata pattuizione contrattuale di cui all’art. 3 della scrittura privata autenticata ha, dunque, condotto entrambi i Giudici di merito a ritenere, erroneamente, che non esistesse alcun diretto trasferimento in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’importo indebitamente pagato di € 139.179,93. Diretto trasferimento dai Giudici di merito inteso, però, quale materiale dazione della somma o flusso di denaro da un soggetto all’altro, piuttosto che, come avrebbero nella fattispecie dovuto intendere, quale passaggio della giuridica disponibilità della somma stessa da un soggetto ad un altro. Ed invero, […] in forza delle intervenute pattuizioni contrattuali, tale trasferimento andava identificato proprio nell’accredito della predetta somma, da parte della [OSCURATO:PERSONA], sul conto corrente di servizio che, seppur rimasta giacente sul predetto conto in essere presso la consorziata [OSCURATO:SOCIETA], ne trasferiva la giuridica disponibilità in favore della capofila Mediterranea che, infatti, successivamente la utilizzava interamente (insieme alle altre) per l’espletamento del servizio ditesoreria»; iii) «Il punto dirimente l’odierna controversia risiede, infatti, nella corretta interpretazione della scrittura privata autenticata, in forza della quale la capofila Mediterranea veniva dalle odierne parti concordemente individuata quale Banca rappresentante ilConsorzio nei confronti della Regione e quale banca presso la quale aprire il conto corrente unico della tesoreria e detentrice esclusiva delle scritture contabili afferenti tale ultimo conto corrente. Ogni passaggio contabile afferente il rapporto di tesoreria andava contabilizzato sul conto corrente unico dalla Banca capofila Mediterranea, unica tra le due banche consorziate abilitata a gestire ed operare sul predetto conto corrente. Diversamente sarebbe stato ove le parti tra loro e le parti e la Regione [OSCURATO:PERSONA] avessero concordato l'espletamento in contitolarità del servizio di tesoreria attraverso l'istituzione di due conti correnti di tesoreria ufficiali: uno aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] e l’altro aperto presso la [OSCURATO:PERSONA]. Solo in tale ipotesi, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto condividere quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, posto che ciascuna delle Banche consorziate avrebbe potuto far valere, in tal caso sì in via autonoma (oltre che congiuntamente, quale consorzio), i propri diritti nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], fondando le proprie pretese sulle scritture contabili rispettivamente detenute da ciascuna banca consorziata medesima. Ma, per come detto, gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti prevedevano tutt'altro». 1.1. Una siffatta censura si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 1.2. È incontroverso, in punto di fatto, che: i) il 2 gennaio 2001, in forza del rapporto consortile intercorso tra le parti in causa e diretto alla gestione del servizio di tesoreria della Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni), quale designata capofila presso cui era stato aperto il conto unico di tesoreria, indirizzò, per conto della medesima Regione, a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di € 139.179,93 perché venisse versata in favore del [OSCURATO:PERSONA], a pagamento della VI rata del mutuo contratto dal menzionato ente con quest’ultimo; ii) per un mero errore, tale importo venne accreditato, invece, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. su di conto “di appoggio” (dalla medesima aperto e di cui nulla sapeva la Regione) su cui confluivano “le somme a vario titolo incassate per conto della Regione in espletamento del servizio di tesoreria”. Somme che, poi, venivano o trasferite alla capofila o utilizzate per pagare i vari mandati e reversali, a seconda delle istruzioni della capofila stessa; iii) nel corso del 2001, cessò il servizio di tesoreria e vennero regolati, quindi, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale capofila, i rapporti di dare/avere con la Regione predetta; iv) nel 2002, quest'ultima comunicò alla banca testé indicata che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato il mancato pagamento della VI rata del mutuo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese conto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, accortasi dell'errore e rilevata la incapienza del conto “di appoggio”, provvide, in data 23 dicembre 2002, al pagamento del capitale e degli interessi maturati in favore del menzionato consorzio. 1.2.1. Quanto, poi, alla circostanza dell’avvenuto riaccredito dell’importo suddetto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una volta accortasi dell’errore commesso, sul conto unico di tesoreria acceso presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestata dalla convenuta, difettandone la prova, fin dal momento della sua costituzione in giudizio innanzi al tribunale, è doveroso ricordare nella sentenza oggi impugnata si legge (cfr. pag. 4) che «Tale ultima circostanza fu ammessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che deduceva che, di contro a quanto stabilito dalla convenzione, era prassi non accreditare sul conto unico le somme pervenute sul conto di appoggio, ma semplicemente comunicarle alla banca capofila ai fini della contabilizzazione». 1.3. Va ricordato, altresì, che il giudice di merito, nel qualificare la domanda di una parte, non può limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data da quest’ultima o le norme da essa richiamate, ma deve valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. 1.3.1. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha qualificato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. come riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2033 cod. civ. e di questa qualificazione nessuna delle parti si è lamentata in sede di gravame; né alcuna specifica doglianza è stata proposta, in tal senso, anche nell’odierno ricorso avverso la sentenza d’appello che ha confermato la statuizione sul punto. 1.3.2. Va rammentato, allora, che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando tale qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla in appello (cfr., ex aliis, Cass.n. 16603 del 2023; Cass. n. 34026 del 2019; Cass. n. 10053 del 2013; Cass.n. 21490 del 2005; Cass. n. 12562 del 2002; Cass. n. 5702 del 2001; Cass.n. 7260 del 1996; Cass. n. 12499 del 1993; Cass. n. 11022 del 1991). 1.3.2.1. Tanto è avvenuto nella fattispecie. Nell'interpretazione della portata del giudicato non si deve soltanto tenere conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza passata in giudicato, ma si deve individuare l'essenza e l'effettiva portata della decisione, ricavandola anche dalla motivazione e, quindi, altresì dal contenuto attribuito dalla sentenza alla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 16603 del 2023; Cass. n. 1773 del 2000, rv. 533968-01; Cass., SU, n. 2874del 1998; Cass. n. 3916 del 1996). 1.4. È noto, inoltre, che, come ancora recentemente ricordato da Cass.n. 27421 del 2023 (cfr. in motivazione), costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 cod. civ., l'azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvensed il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta, e cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente (negozio di pagamento). In tal senso, infatti, si vedano Cass. n. 2087 del 1978; Cass. n. 5926 del 1995; Cass. n. 7871 del 2011, la quale ha escluso la legittimazione passiva del rappresentante dell’accipiensche aveva ricevuto la somma versata dal solvensin tale sua qualità. 1.4.1. Il solo soggetto passivamente legittimato, dunque, è colui che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta (cfr. Cass. n. 11073 del 2003; Cass. n. 25170 del 2016; Cass. n. 27421 del 2023). Tale principio trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra diindividuare il percettore del pagamento non dovuto come il solo soggetto passivo dell'obbligazione (cfr., in motivazione, la già Cass. n. 25170 del 2016, la quale ricorda pure che, «in dottrina si obietta che il principio secondo cui legittimato passivo rispetto allacondictio indebiti è soltanto il soggetto che abbia ricevuto la prestazione che l'attore assume non dovuta potrebbe condividersi soltanto precisando che detto principio vale quando coincidano l'accipiens materiale ed il soggetto in favore del quale si sia verificata l'attribuzione patrimoniale; mentre, mancando tale coincidenza, la legittimazione passiva andrebbe attribuita al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l'incremento patrimoniale, e non a quello che materialmente abbia percepito il pagamento»). 1.4.2. Pertanto, va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, neppure ricorrendo, oggi, una fattispecie tale da indurre ad una eventuale sua rimeditazione, ossia il caso di una domanda di indebito proposta non già nei confronti di colui che abbia ricevuto il pagamento, bensì di colui che abbia conseguito l'incremento patrimoniale: nella specie da individuarsi, ad avviso del Collegio, non già nella banca odierna controricorrente, come mostra di pretendere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – la quale, peraltro, nemmeno ha provato l’effettivo spostamento patrimoniale in favore della prima, tale non potendo certamente qualificarsi l’asserita mera disponibilità giuridica delle somme esistenti sul cd. “conto appoggio” aperto presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: queste ultime, infatti, concretamente hanno avvantaggiato, la Regione [OSCURATO:PERSONA] posta in condizione di utilizzare maggiori somme per i pagamenti dei propri mandati e reversali –bensì proprio nella Regione predetta per quanto si è appena evidenziato. Né è stato allegato, ancor pima che dimostrato, in cosa sarebbe consistito il preteso vantaggio conseguito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(oggi [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni in amministrazione straordinaria), tale non potendo considerarsi, secondo la ricostruzione fatta dall’appellante, la fruizione di una più ampia disponibilità di denaro da destinarsi al pagamento dei mandati dell'ente: tanto, invero, pure volendosene sottacere la carenza di prova in termini di an e quantum sottolineata dalla corte distrettuale, si sarebbe tradotto, in realtà, in un vantaggio per la Regione [OSCURATO:PERSONA], come si è già spiegato. 1.5. Infine, nella parte in cui la doglianza in esame lamenta un preteso errore della corte territoriale nella interpretazione dell’art. 3 della scrittura privata autenticata del 29 novembre 1995, costitutiva dell’ente consortile che avrebbe dovuto concorrere al bando per la gestione del servizio di tesoreria della menzionata Regione, rileva il Collegio che, pure volendosi ritenere che la sentenza oggi impugnata si sia effettivamente interessata di tale profilo ed abbia valutato detta scrittura (laddove ha opinato – cfr . pag. 7 - 8 – che il rapporto nato con il contratto di “costituzione del pool per l'assunzione in contitolarità del servizio di tesoreria e cassa” deve «equipararsi alla associazione temporanea di imprese nella struttura e nella funzione», e «non esclude affatto la legittimazione delle singole associate nei confronti dell'ente appaltante. Per come è noto, tali tipi di associazione non sono soggetti giuridici a sé, ma sono un centro di imputazione di interessi e di effetti strettamente legati all'andamento ed all'esecuzione del contratto in funzione del quale le imprese partecipanti si costituiscono come associazione temporanea; tant'è che pacificamente si ammette che le imprese mantengano la loro autonoma legittimazione di agire in giudizio, in quanto portatrici di un interesse anche autonomo al corretto svolgimento del rapporto e della procedura. Anzi, v'è da dire che è da dubitarsi che possa essere la capofila a far valere, come nella specie, un diritto che sembra maturato solo in capo ad uno dei componenti il gruppo, e che dunque abilita solo quel soggetto a rivalersi») ciò nondimeno la censura si rivela in parte infondata ed in parte inammissibile. 1.5.1. È infondata laddove mostra di non considerare che, sul piano generale, il raggruppamento temporaneo di imprese è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica. Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea ed occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, perdipiù con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30354 del 2018; Cass. n. 3808 del 2016). Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri ed obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare. 1.5.2. La costituzione dell'a.t.i. è affidata ad un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015, richiamata nella più recente Cass. n. 30354 del 2018) volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (cfr., in termini, Cass. n. 24883 del 2015). 1.5.3. Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte di lavori, agisce autonomamente ed intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associateconservano la propria individualità così da poter certamente agire a tutela di interessi non comuni. 1.5.4. È inammissibile, invece, laddove dimentica che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023;Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi –al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023). 1.5.5. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass. n. 13408 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass.n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016). 1.5.6. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito sisia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 1.5.7. Nel quadro dei riportati principi, dunque, risulta chiaro che il motivo in esame si risolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali, in senso favorevole alla istante, diversa da quella, da essa contestata, preferita dalla corte territoriale. 2. Con riguardo, da ultimo, all’unico motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni in amministrazione straordinaria – rubricato « Violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 c.p.c. e dei principi generali in materia di onere della prova (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», – esso risulta espressamente condizionato «all’accoglimento dell’avverso motivo di ricorso in merito alla detta carenza di legittimazione ai sensi dell’art. 2033 c.c.» (cfr. pag. 16 del controricorso). Pertanto, deve considerarsi assorbito, atteso il già descritto complessivo esito negativo del ricorso principale. 3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale successore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) deve essere respinto, mentre quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni in amministrazione straordinaria deve ritenersi assorbito. 3.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla banca controricorrente restano a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in forza del principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente principale (non anche della controricorrente, il cui ricorso incidentale è stato ritenuto assorbito), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale successore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni in amministrazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della le