CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto aventi ad oggetto una rivisitazione di tipo fattuale nonché manifestamente infondati. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente valorizzando la colluttazione ingaggiata con gli agenti e la condotta autolesionistica e quindi l'offensività della condotta e la sua idoneità a coartare l'azione del pubblico ufficiale (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/