Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:173
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-HACKL
presentate il 20 marzo 2003
(1)
[OSCURATO:PERSONA]313/01
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia)]
«Diritto di stabilimento – [OSCURATO:PERSONA] – Presupposti per l'accesso ad una professione e per il suo esercizio – Cittadina francese in possesso di una maîtrise en droit conseguita in Francia e residente in Italia – Presupposti per l'iscrizione nel registro nazionale dei praticanti avvocati»
I ─ Osservazioni preliminari
1. Il procedimento in esame verte sulla questione del riconoscimento di una
maîtrise en droit conseguita in Francia ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati in Italia. Si tratta quindi dell'interpretazione
della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni (in prosieguo: la
direttiva 89/48)
(2)
nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente
della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (in prosieguo:
la
direttiva 98/5)
(3)
.
II ─ Contesto giuridico
A ─
Normativa comunitaria
2. Le disposizioni rilevanti in materia sono, oltre alle norme sul diritto di stabilimento e sulla libertà di prestazione dei
servizi, quelle contenute nella direttiva 89/48 e nella direttiva 98/5.
1. Direttiva 89/48
3. La direttiva 89/48 introduce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni. In forza dell'art. 2 della direttiva, essa si applica a qualunque cittadino
di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in un altro
Stato membro.
4. [OSCURATO:PERSONA]. 1 della direttiva 89/48 dispone, tra l'altro, quanto segue: Ai sensi della presente direttiva si intende: a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
─
che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative,
─
da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure
di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello
stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo
di studi post-secondari e
─
dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata
in detto Stato membro o esercitarla, quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità
o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma,
certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo. E' assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di
diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca
una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello
equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata; (...)(...)c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa
professione in uno Stato membro; d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio
o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità
di esercizio di un'attività professionale regolamentata:
─
l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un
dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; (...) (...)
.
5. [OSCURATO:PERSONA]. 3 della direttiva 89/48, che precisa i principi riguardanti l'accesso ad una professione regolamentata o l'esercizio
di quest'ultima, così dispone: Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di
un diploma, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche,
l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa
professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure
b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato
membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'art. 1, lettera c) e del primo comma dell'articolo 1, lettera
d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
─
rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative di questo Stato membro,
─
da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure
di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso
livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari, e
─
che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.
E' assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato
da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto
come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e
alla [OSCURATO:PERSONA]
.
6. [OSCURATO:PERSONA]. 4 della direttiva 89/48 consente allo Stato membro ospitante di subordinare l'accesso ad una professione regolamentata
a determinati presupposti. Così lo Stato ospitante può esigere che il richiedente,a) provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell'art. 3, lettere
a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante (...).
2. Direttiva 98/5
7. La direttiva 98/5 si applica sia ai lavoratori autonomi che a quelli subordinati. Il secondo
considerando recita:Considerando che un avvocato in possesso di tutte le qualifiche prescritte in uno Stato membro può fin da ora chiedere il
riconoscimento del proprio diploma per stabilirsi in un altro Stato membro, allo scopo di esercitarvi la professione di avvocato
con il titolo professionale di questo Stato membro a norma della direttiva 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata
minima di tre anni; che tale direttiva ha lo scopo di garantire l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato
membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione
delle stesse.
8. [OSCURATO:PERSONA]. 1 della direttiva 98/5 così dispone: 1. Scopo della presente direttiva è di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista
o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.2. Ai fini della presente direttiva, si intende per a)
avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali
facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali (...).
9. In forza dell'art. 2 qualunque avvocato ha
il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all'articolo 5 in tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri con
il proprio titolo professionale di origine.
10. [OSCURATO:PERSONA]. 5 definisce la sfera di attività dell'avvocato. Ai sensi di tale articolo
l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell'avvocato
che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante, e può, in particolare, offrire consulenza
legale sul diritto del proprio Stato membro d'origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello
Stato membro ospitante. Esso rispetta comunque le norme di procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
B ─ Normativa nazionale
11. In Italia, per essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, è necessario che l'interessato sia titolare di un diploma
di laurea in giurisprudenza conseguito in Italia o di un diploma confermato da un'università italiana.
12. Le disposizioni essenziali riguardanti l'accesso alla professione d'avvocato e l'esercizio di quest'ultima in Italia sono
contenute nel regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante il titolo
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (in prosieguo: il
decreto legge n. 1578)
(4)
, convertito in legge, con successive modifiche, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36
(5)
.
13. [OSCURATO:PERSONA]. 8 del decreto legge n. 1578 dispone quanto segue: I laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica prevista dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione
dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso
il Tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso.I praticanti procuratori, dopo un anno di iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi per un periodo non superiore
a sei anni, ad esercitare il patrocinio dinanzi ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che
ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data
di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore.
Dinanzi ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare
le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del
pubblico ministero.E' condizione per l'esercizio del patrocinio per le funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente
del Tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: (...).
14. [OSCURATO:PERSONA]. 17, primo comma, del decreto legge n. 1578 così recita: Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario:
1. essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia; (...)
4. essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;
5. avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo
alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale per almeno due anni consecutivi, posteriormente alla laurea,
nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi ai termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo
di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'art. 8; (...)
7. avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata
.
15. La legge 22 febbraio 1994, n. 146, avente ad oggetto
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, legge comunitaria
1993, ha abolito il requisito della cittadinanza e all'art. 10 dispone quanto segue:I cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nell'albo
degli avvocati di cui all'art. 17 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (...) recante ordinamento della professione
di avvocato.
16. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità
europea
(6)
(in prosieguo: il
decreto n. 115) ha trasposto la direttiva 89/48. [OSCURATO:PERSONA]. 1 stabilisce che: 1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un
paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato
subordina l'esercizio di una professione. 2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo
o dipendente, della professione corrispondente cui è abilitato nel paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo
di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto
di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.
17. [OSCURATO:PERSONA]. 2 del decreto n. 115 dispone che: Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
a) le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici,
se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;
b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari,
al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;
c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale
rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; (...)
.
18. [OSCURATO:PERSONA]. 6 disciplina i presupposti del riconoscimento e prevede per talune professioni giuridiche il superamento di una prova
attitudinale.
19. [OSCURATO:PERSONA]. 11 stabilisce, a seconda delle professioni, quale sia l'autorità competente in caso di riconoscimento. Per quanto concerne
le professioni giuridiche è contemplata soltanto la professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA]. 12 stabilisce che la domanda di riconoscimento
deve essere presentata al Ministro competente.
20. Come risulta altresì dalla sentenza della Corte nella causa C-145/99
(7)
, l'art. 17, primo comma, nn. 1, 4 e 5 del decreto legge n. 1578, che sanciva il requisito della cittadinanza, e le disposizioni
relative al possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza italiano e alla conclusione di un periodo di pratica, sono
stati aboliti rispettivamente dall'art. 10 della legge n. 146/94 e dal decreto n. 115. Come è stato chiarito dal governo italiano
all'udienza, l'art. 17, primo comma, n. 4, effettivamente non si applica più agli avvocati, però continua ad applicarsi ai
praticanti avvocati.
21. Secondo il diritto italiano si deve distinguere essenzialmente tra due tipi di praticanti avvocati: semplici praticanti e
patrocinatori, i quali sono dotati di competenze più estese. Si può diventare patrocinatore dopo un anno di pratica e per
un massimo di sei anni.
III ─ Fatti, causa principale e questione pregiudiziale
22. Il 27 ottobre 1999, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina francese residente in Italia, richiedeva al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Genova di essere iscritta nel registro speciale dei praticanti. A tal fine, documentava di aver
conseguito in Francia, nell'anno 1996, il diploma di
maîtrise en droit. In seguito aveva lavorato per otto mesi come giurista in uno studio legale parigino, prima di iniziare a collaborare, nell'aprile
1998, con uno studio legale di Genova.
23. La sua istanza veniva respinta con delibera 4 novembre 1999. In proposito, il Consiglio dell'Ordine esprimeva l'opinione che
a tale istanza si opponesse l'art. 17, n. 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, in forza del quale il possesso
della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in un'università della Repubblica italiana, è, tra gli altri, requisito
per l'iscrizione.
24. Il 2 dicembre 1999, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava rituale ricorso contro tale delibera, adducendo una violazione del decreto
n. 115 recante attuazione della direttiva 89/48, nonché delle norme del Trattato CE relative alle libertà fondamentali. [OSCURATO:PERSONA]. 17,
primo comma, n. 4, del decreto legge n. 1578 doveva ritenersi tacitamente abrogato.
25. Il ricorso veniva respinto dal [OSCURATO:PERSONA] con decisione 12 maggio 2000, con la motivazione che la sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] non era abilitata all'esercizio della professione di avvocato in Francia e che essa non era in possesso del titolo
professionale idoneo ad ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti.
26. La domanda, presentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del suo titolo di studio in Italia veniva respinta dal
Ministero della Giustizia, il quale dichiarava la propria incompetenza sul rilievo che trattavasi di titolo accademico e non
del riconoscimento dell'esercizio della professione di avvocato. L'Università di Genova, a sua volta, subordinava il riconoscimento
del titolo di studio francese al fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] frequentasse un corso, superasse tredici ulteriori esami
e redigesse una tesi finale; la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] veniva dispensata solo da sei esami fondamentali e da sette opzionali.
[OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso contro la decisione dell'università dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] della Liguria. Un
procedimento al riguardo è pendente dinanzi al Consiglio di Stato.
27. Successivamente la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, di effettuare
un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia vertente sull'interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE e 43 CE.
28. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere iscritta nel registro dei praticanti, nonostante il mancato riconoscimento del suo
titolo accademico in Italia, poiché il titolo di studio da lei conseguito in Francia deve ritenersi automaticamente riconosciuto
in Italia.
29. La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza 19 aprile 2001, iscritta nel registro della Corte l'8 agosto 2001, ha chiesto
alla Corte di giustizia delle Comunità europee una pronuncia pregiudiziale sulla questione seguente: Se, indipendentemente dal riconoscimento e dalla convalida, un titolo di studio, conseguito da un cittadino comunitario in
un Paese della Comunità (nella specie, la Francia), possa, ai fini di cui sopra
(8)
, automaticamente essere fatto valere in un altro Paese (nella specie l'Italia), e ciò alla stregua della norme del Trattato CE,
invocate dalla stessa ricorrente, in tema di diritto di stabilimento e di circolazione di servizi (artt. 10 CE, 12 CE, 14 CE,
39 CE e 43 CE, ex artt. 5, 6, 7A, 48 e 52 del Trattato CE), nonché dell'art. 149 CE (ex art. 126 del Trattato CE).
IV ─ [OSCURATO:PERSONA] questione pregiudiziale
A ─
Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni
30. La sig.ra
[OSCURATO:PERSONA]
afferma che l'attività di praticante avvocato, anche se constituisce una formazione professionale finalizzata all'esercizio
futuro della professione di avvocato, rientra nella definizione di professione contenuta nella direttiva 89/48. A sostegno
di tale conclusione essa invoca l'art. 8 del decreto legge n. 1578; essa sostiene che la sfera di attività del praticante
avvocato comprende la gestione autonoma delle cause pendenti, la consulenza ai clienti e la rappresentanza e difesa di questi
ultimi in determinate cause e che sono applicabili le norme professionali sull'avvocatura. Inoltre la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
trova un riscontro in proposito nella giurisprudenza della Corte secondo la quale un tirocinante sarebbe da qualificarsi come
lavoratore
(9)
.
31. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il requisito della previa conferma della laurea da parte di un'università italiana, previsto
all'art. 17, n. 4, del decreto legge n. 1578, violi la direttiva 89/48. Ai sensi della direttiva sarebbe infatti possibile
avvalersi di un diploma conseguito in uno Stato membro per l'esercizio di una professione in un altro Stato membro.
32. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, sulla base della sentenza Fernández de Bobadilla
(10)
, sarebbe illogico che un praticante avvocato, il quale ha una sfera di attività molto più circoscritta rispetto a quella
di un avvocato, debba richiedere il riconoscimento del suo diploma da parte di un'università italiana e in linea di principio
debba effettuare ulteriori studi secondo la normativa italiana.
33. Per il caso di non applicabilità della direttiva 89/48, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in subordine, si fonda sulla violazione dell'art. 43 CE.
In caso di applicabilità della direttiva 89/48, le autorità competenti non potrebbero richiedere, in aggiunta, il riconoscimento,
da parte delle autorità nazionali, dei diplomi conseguiti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri; tali diplomi sarebbero invece automaticamente
equivalenti, purché soddisfino i requisiti posti dalla direttiva. Le autorità competenti dovrebbero procedere a valutare in
quale misura un diploma rilasciato in un altro Stato membro sia conforme alle disposizioni dello Stato ospitante per quanto
riguarda le conoscenze e le qualifiche. Se tale conformità esiste, dovrebbero aver luogo il riconoscimento e l'iscrizione
nell'albo professionale.
34.
Il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,
sulla base della sua interpretazione del diritto nazionale, è pervenuto alla conclusione che un praticante avvocato non esercita
una professione ai sensi della direttiva 89/48.
35. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova sostiene inoltre l'opinione che un praticante avvocato, in forza delle
norme professionali, non esercita nemmeno un'attività economica ai sensi della giurisprudenza della Corte, ma si trova in
una situazione di mera formazione. L'attività verrebbe svolta solo per un periodo determinato e sotto la sorveglianza di un
avvocato. [OSCURATO:PERSONA] mancherebbe il prodotto finale necessario ai fini dell'applicazione della direttiva 89/48, e cioè una formazione
completa.
36.
Il
governo danese
afferma che una persona non può richiamarsi automaticamente al diploma conseguito in un altro Stato membro per ottenere l'iscrizione
in un albo professionale.
37. Il governo danese rileva che, quando una persona vuole essere iscritta come praticante avvocato in Danimarca, l'università
di Copenaghen deve attestare che il diploma conseguito in un altro Stato membro è equivalente. Se le qualifiche e le conoscenze
attestate dal diploma straniero non sono equivalenti, il Ministero della giustizia danese può, caso per caso, disporre un
periodo di prova aggiuntivo di durata non superiore a due anni, presso un avvocato danese. In base ai principi della giurisprudenza
Vlassopoulou
(11)
dovrebbe essere effettuato un esame comparativo. Tuttavia, questo non implicherebbe affatto un riconoscimento automatico
del diploma straniero, come richiesto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
38. A parere del governo danese la direttiva 89/48 non è applicabile alla fattispecie, poiché essa si riferirebbe solo agli avvocati
già pienamente qualificati e non ai praticanti avvocati. Il tirocinio compiuto in un altro Stato membro potrebbe tuttavia
essere riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della direttiva.
39.
Il
governo italiano
sostiene che i requisiti necessari per l'accesso alla professione di avvocato in Italia ─ conseguimento della laurea in giurisprudenza,
svolgimento di un biennio di pratica forense e superamento di un esame di abilitazione ─ sono necessari a garantire la qualificazione
professionale degli avvocati. Le disposizioni in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi non
implicherebbero di per sé l'automatico riconoscimento di un diploma in un altro Stato membro. Il governo italiano ritiene
che l'attività di praticante avvocato non debba essere considerata come una professione regolamentata ai sensi della direttiva
89/48. Inoltre, nel caso in esame, si tratterebbe del riconoscimento di un titolo accademico, che deve essere tenuto distinto
dal riconoscimento di titoli di abilitazione professionale.
40.
[OSCURATO:PERSONA]
afferma che, anche in caso di non applicabilità delle direttive 89/48 e 98/5, devono essere osservati i principi interpretativi
generali, elaborati nelle sentenze Vlassopoulou e Gebhard
(12)
con riferimento all'art. 43 CE. La questione pregiudiziale sarebbe diretta a sapere se, nel caso in cui la direttiva 89/48
non sia applicabile, l'art. 43 CE stesso osti a talune norme nazionali e in particolare, nella causa principale, a quelle
relative al requisito della verifica dell'equivalenza dei diplomi di altri [OSCURATO:PERSONA] membri da parte dell'università nazionale,
al requisito della frequenza ad un corso, nonché del superamento di tredici esami e della redazione di una tesi.
41. A parere della [OSCURATO:PERSONA], la prassi amministrativa delle università italiane con riferimento all'esame comparativo di diplomi
stranieri non consente di operare nessuna distinzione nel caso concreto a seconda dell'ordinamento giuridico a cui il diploma
straniero si riferisce. Tale modo di procedere contrasterebbe con la giurisprudenza Vlassopoulou, secondo la quale le autorità
competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono effettuare un esame comparativo, caso per caso, del diploma conseguito alla luce dei
requisiti stabiliti dalla normativa nazionale.
42. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la direttiva 89/48 sarebbe applicabile se l'attività di praticante avvocato fosse
classificata come
professione regolamentata. Nel corso dell'udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia chiaramente indicato che a suo parere solo le attività che sono esercitate
in modo durevole e definitivo possono essere considerate professioni ai sensi della direttiva 89/48.
B ─
Valutazione
43. Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio vuole sapere se un cittadino comunitario possa automaticamente far valere
un diploma conseguito in un altro Stato membro.
44. Si tratta essenzialmente della questione se una norma nazionale che condiziona l'iscrizione in un albo professionale al riconoscimento
da parte di un'università nazionale sia compatibile con la direttiva 89/48 o, in caso di non applicabilità di quest'ultima,
con l'art. 43 CE. Nella causa principale sono stati richiesti la frequenza a un corso, il superamento di tredici esami e la
redazione di una tesi.
45. La Corte di Cassazione cita, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, tra l'altro, una serie di disposizioni di diritto
primario, e cioè gli artt. 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE e 43 CE nonché l'art. 149 CE. Prima di esaminare le disposizioni di
diritto primario è tuttavia necessario verificare se la fattispecie della causa principale non rientri nell'ambito di applicazione
di una normativa di diritto derivato che realizzi una completa armonizzazione. Si devono considerare la direttiva 89/48 e
della direttiva 98/5. Tali direttive obbligano gli [OSCURATO:PERSONA] membri a effettuare un esame dei provvedimenti nazionali di trasposizione
in materia di equivalenza di diplomi stranieri
(13)
.
1. Direttiva 98/5
46. Per quanto riguarda la direttiva 98/5, occorre anzitutto verificare se essa si possa applicare a praticanti avvocati come
quelli di cui si tratta nella causa principale.
47. Come risulta dal secondo
considerando della direttiva 98/5, solo un avvocato in possesso di tutte le qualifiche prescritte può stabilirsi in un altro Stato membro.
48. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 1, della direttiva 98/5 indica che tale direttiva è volta a facilitare l'
esercizio permanente della professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta quindi il completamento della direttiva 89/48.
49. L'ambito di applicazione della direttiva 98/5 comprende però, ai sensi dell'art. 1, n. 2 della stessa, solo persone che siano
abilitate ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di determinati titoli professionali. Tra le persone
attive in Francia vengono in considerazione solo coloro che possono esercitare la loro attività professionale sotto il titolo
di
avocat.
50. La direttiva 98/5 non si applica quindi a persone che si trovano solo in fase di formazione, e cioè che stanno soltanto maturando
i presupposti per l'accesso alla professione di avvocato.
51. Dal momento che in Italia i praticanti avvocati, come rivela il termine stesso, non sono per l'appunto ancora avvocati, essi
non sono compresi nell'ambito di applicazione della direttiva. Questo vale a maggior ragione per persone che non hanno conseguito
la qualificazione per la professione di avvocato, avendo ad esempio superato gli esami prescritti per i praticanti nel loro
Stato di origine, ma che posseggono esclusivamente un diploma e una qualche esperienza pratica.
52. La direttiva 98/5 quindi non si applica in un caso come quello in discussione nella causa principale.
2. Direttiva 89/48
53. Si deve poi accertare se possa trovare applicazione la direttiva 89/48. A tal fine, nel presente procedimento è determinante
stabilire se la sfera di attività del praticante avvocato in Italia rientri nel concetto di
professione regolamentata ai sensi della direttiva.
54. E' considerata
professione regolamentata, ai sensi della definizione normativa dell'art. 1, lett. c), della direttiva 89/48,
l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro.
55. [OSCURATO:PERSONA]. 1, lett. d, della direttiva definisce l'
attività professionale regolamentata come
un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività
in uno Stato membro siano subordinati direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
al possesso di un diploma.
56. Non esiste a livello comunitario una professione di praticante avvocato in quanto tale; piuttosto, essa è definita in modo
diverso in ciascuno Stato membro così da ricomprendere singole attività. In tal senso, una professione può essere soggetta
a determinate disposizioni in uno soltanto, in più d'uno o persino in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il concetto di professione regolamentata
(14)
infatti non si riferisce solo al possesso di un diploma o di un titolo accademico
(15)
, ma è invece caratterizzato dal fatto che esso può ricollegarsi ad altri titoli di abilitazione.
57. E' lo Stato membro interessato a decidere se un'attività è regolamentata, cioè è soggetta a determinate disposizioni nazionali
(16)
.
58. Tuttavia ciò non influisce sul fatto che il concetto di
professione regolamentata dev'essere interpretato autonomamente a livello di diritto comunitario. Pertanto, anche la questione se talune attività costituiscano
una professione ai sensi della direttiva 89/48 deve essere decisa alla luce del diritto comunitario.
59. Secondo la giurisprudenza della Corte
(17)
, esiste una regolamentazione quando vi sono disposizioni relative all'accesso o all'esercizio dell'attività e quindi della
professione. Una simile disciplina giuridica può essere diretta o indiretta. La disciplina è diretta qualora disposizioni
di legge, di regolamento o amministrative dello Stato membro ospitante istituiscano un regime che produce l'effetto di riservare
espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfano talune condizioni e di vietare l'accesso a quelle che
non le soddisfano
(18)
.
60. Prima di procedere ad esaminare se le attività di un praticante avvocato in Italia costituiscano una professione regolamentata
ai sensi della direttiva 89/48, è utile anzitutto esaminare più attentamente la professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] scorta di
tale esame saranno poi circoscritte le attività del praticante avvocato in Italia.
61. La direttiva 89/48 si riferisce alla professione di avvocato come a un
prodotto finale: se in uno Stato membro l'accesso alla professione di avvocato è condizionato al requisito aggiuntivo dello svolgimento,
successivamente al diploma, di un'attività di tirocinio, sotto la guida di una persona che sia, a tutti gli effetti, in possesso
dello status professionale, ciò avviene solo quando si è ottenuto un attestato relativo alla conclusione di tale attività
che certifichi, ai sensi della direttiva 89/48, che
la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari è stata seguita con successo. Questo soltanto costituisce il cosiddetto
prodotto finale.
62. [OSCURATO:PERSONA] membri che sono coinvolti nel procedimento, la Francia e l'Italia, la professione di avvocato è una professione
regolamentata, per la quale esiste un monopolio del titolo
(19)
.
63. Persino negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui è prevista una formazione pratica, quest'ultima è disciplinata in modi diversi. Così, in
alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri viene attuata dalle rispettive organizzazioni professionali, mentre in altri [OSCURATO:PERSONA] membri esiste una formazione
pratica imposta e esaminata dalle autorità statali. Se per l'esercizio di una data professione viene richiesta una formazione
pratica, il solo diploma che attesta la fine degli studi universitari non può, senza la necessaria formazione pratica, essere
qualificato come prodotto finale. Quindi, non è compreso nell'ambito di applicazione della direttiva
(20)
.
64. Dal momento che l'autorizzazione ad accedere alla professione di avvocato in Italia, accanto allo svolgimento di un tirocinio,
presuppone anche il superamento di un
esame di abilitazione, il mero possesso di un diploma che attesta la fine degli studi universitari non è sufficiente a tal fine
(21)
.
65. In Italia lo svolgimento della formazione pratica può avvenire in molti modi. Uno di essi consiste nel fornire consulenza
giuridica semi-indipendente in procedimenti civili e penali. Per tale attività è fissata una durata massima di sei anni.
66. Orbene, se si applicano i criteri ─ riconosciuti ampi ─ della giurisprudenza della Corte relativamente al concetto di professioni
regolamentate
(22)
alle attività dei praticanti avvocati in Italia, allora risulta che le attività di questi ultimi devono essere considerate
come regolamentate, in quanto l'accesso ad esse e il loro esercizio sono disciplinati da determinate norme giuridiche. Ciò
non vale solo per l'attività di coloro che esercitano il
patrocinio, ma anche per i semplici praticanti.
67. Tuttavia, da quanto detto consegue che il praticante avvocato esercita un'attività regolamentata, ma non che si tratti di
una professione regolamentata ai sensi della direttiva 89/48.
68. Alla qualificazione delle attività dei praticanti avvocati in Italia come professioni regolamentate ai sensi della direttiva
89/48 osta il fatto che le attività di cui si tratta sono limitate nel tempo. Un praticante avvocato svolge le sue attività
esclusivamente durante il suo periodo di formazione. Le attività sono soltanto espressione del fatto che la formazione alla
professione di avvocato comporta appunto anche attività pratiche
(23)
. Distinguere concettualmente tali attività dalla formazione e qualificarle come vera e propria professione, significherebbe
tuttavia trascurare che l'attività di un praticante avvocato ─ almeno di un
patrocinatore ─ costituisce solo una tappa intermedia verso la professione di avvocato.
69. Le funzioni, limitate rispetto alla professione di avvocato, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] menziona nelle sue osservazioni costituiscono
un ulteriore argomento per non includere il praticante avvocato tra le professioni regolamentate ai sensi della direttiva
89/48.
70. [OSCURATO:PERSONA], anche l'art. 6 del decreto n. 115 depone contro la qualificazione delle attività di praticante avvocato come professione
regolamentata ai sensi dell'art. 1 della direttiva 89/48. [OSCURATO:PERSONA]. 6 del decreto n. 115 contiene un elenco di professioni giuridiche,
tra cui tuttavia non compare quella del praticante avvocato. Da ciò si può trarre la conclusione che il legislatore italiano
non ha inteso qualificare le attività svolte dal praticante avvocato come una professione. Quand'anche si rimettesse la qualificazione
come professione allo Stato membro interessato ─ opinione che tuttavia non viene qui sostenuta ─ dalla normativa nazionale
qui considerata discende piuttosto che le attività del praticante avvocato non costituiscono una professione ai sensi della
direttiva 89/48.
71. Non può essere decisivo il fatto che l'elenco in cui sono iscritti i praticanti avvocati in Italia sia un
registro e non un
albo come l'elenco degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] qui si tratta sì di una scelta legittima della definizione da parte dello Stato membro
interessato, ma essa non è decisiva.
3. Obblighi derivanti dal diritto primario
72. Poiché né la direttiva 89/48 né la direttiva 98/5 sono applicabili alla controversia da dirimere, si deve ricorrere alle norme
di diritto primario.
73. Nella domanda pregiudiziale sono indicate le seguenti norme di diritto primario: artt. 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE e 43 CE
nonché art. 149 CE. Prima di passare ad esaminare le disposizioni generali, cioè gli artt. 10 CE, 12 CE e 14 CE, devono essere
esaminate le disposizioni speciali del Trattato.
74. Sebbene esista in generale una nutrita giurisprudenza relativa alla professione di avvocato, tra l'altro in Italia, tuttavia
il procedimento in esame è il primo che riguardi la posizione di un praticante avvocato, e quindi di un tirocinante. Di conseguenza
è opportuno prendere le mosse dalla giurisprudenza della Corte relativa alle attività di tirocinante.
75. Secondo la giurisprudenza della Corte relativa ai tirocinanti, anche le loro attività possono rientrare nella libera circolazione
dei lavoratori, a condizione però che un soggetto svolga
attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed
accessorie
(24)
. Ciò avviene anche quando la produttività
(25)
, l'orario di lavoro settimanale o la retribuzione sono ridotti
(26)
. Inoltre non è rilevante da dove provengano i mezzi finanziari per la retribuzione, né la circostanza che il rapporto di
lavoro
ha una natura giuridica sui generis rispetto al diritto nazionale
(27)
.
76. Il caso in esame riguarda una fattispecie molto particolare, e cioè non l'accesso di un praticante in possesso di tutte le
qualificazioni richieste da uno Stato membro all'esame per procuratori in un altro Stato membro, bensì il completamento di
una formazione professionale da avvocato, iniziata in un altro Stato membro.
77. Si tratta dell'ammissione a un tirocinio nello Stato ospitante e della questione se, e in tal caso a quali condizioni, lo
Stato ospitante sia obbligato ad ammettere al tirocinio in parola soggetti in possesso di un diploma universitario di un altro
Stato membro.
78. Dal momento che, come rilevato in precedenza, anche un tirocinio è riconducibile alla libera circolazione dei lavoratori,
ciò vale anche ─ sul presupposto di un'attività non indipendente ─ per un tirocinio come quello dei praticanti avvocati italiani.
Ciò comporta tuttavia che anche l'accesso a un simile tirocinio rientri in tale libertà fondamentale.
79. Poiché dalla fattispecie della causa principale risulta che le attività non sono esercitate secondo modalità riconducibili
alla libertà di prestazione dei servizi, rimane aperta la questione se siano applicabili la libera circolazione dei lavoratori
o il diritto di stabilimento. Siccome, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, più volte è stato fatto riferimento
al fatto che nel caso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si trattava del diritto di stabilimento, qui di seguito si esaminerà tale
libertà fondamentale. Tale impostazione è confortata dal parallelo tra la causa in esame e la fattispecie della causa Gebhard
(28)
.
80. Occorre pertanto procedere all'interpretazione dell'art. 43 CE, riguardante la libertà di stabilimento.
81. Come ha giustamente sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], i principi enunciati nella giurisprudenza sulla libera circolazione dei lavoratori
e sulla libera prestazione dei servizi, relativamente al riconoscimento dei diplomi e di altri titoli professionali, possono
essere trasposti alla libertà di stabilimento
(29)
. Si tratta segnatamente degli obblighi, di diritto primario, consistenti nel riconoscimento dei diplomi e nell'esame dell'equivalenza.
82. In linea di principio si possono distinguere due sistemi di riconoscimento dei diplomi o di altri titoli professionali.
83. Un primo sistema, previsto in direttive speciali o verticali, dispone un automatico riconoscimento, nel contesto del quale
viene effettuata solo una verifica formale del fatto che il diploma da riconoscere si trovi sull'elenco dei diplomi che possono
essere riconosciuti.
84. L'altro sistema ─ l'unico applicabile alla fattispecie in esame ─ consiste in un esame sostanziale dei titoli presentati.
Tale esame consiste essenzialmente in un raffronto tra i titoli richiesti nello Stato di origine e quelli richiesti nello
Stato ospitante. Oggetto di tale esame è quindi l'equivalenza dei titoli (conoscenze e qualifiche), in particolare con riguardo
alla durata e al contenuto della formazione.
85. La sentenza nella causa Vlassopoulou
(30)
è generalmente considerata il punto di partenza della menzionata giurisprudenza
(31)
, ma il principio era stato affermato già in precedenza per le professioni giuridiche
(32)
. Nella causa Vlassopoulou la Corte aveva dovuto pronunciarsi sul caso di un'avvocatessa greca che aveva richiesto l'ammissione
all'esercizio dell'avvocatura in Germania, richiamandosi alle conoscenze di diritto tedesco maturate in particolare attraverso
corsi ed esperienze professionali in Germania, ma se la era vista negare in mancanza di un esame di Stato.
86. Nel presente procedimento si tratta del riconoscimento di un diploma universitario conseguito nello Stato di origine e di
un periodo di formazione compiuto in tale Stato.
87. In tale contesto si deve anche rammentare la giurisprudenza della Corte ai sensi della quale l'esercizio del diritto di stabilimento
previsto dall'art. 43 CE sarebbe pregiudicato
se le norme nazionali considerate facessero astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall'interessato
in un altro Stato membro
(33)
.
88. Da ciò consegue l'obbligo per le autorità nazionali competenti di
valutare se le conoscenze acquisite dal candidato, nel contesto di un ciclo di studi o di un'esperienza pratica, siano valide
ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti
(34)
. Lo Stato ospitante deve quindi prevedere una procedura corrispondente, nonché utilizzarla.
a) Riconoscimento di un diploma di studi superiori
89. In primo luogo si deve quindi accertare se lo Stato ospitante abbia l'obbligo di prendere in considerazione una
maîtrise en droit conseguita in Francia. Nel caso di specie non si tratta quindi del riconoscimento di titoli accademici in quanto tali, ma
del riconoscimento di titoli accademici a fini professionali.
90. Anche se la
maîtrise en droit conseguita in Francia non è un diploma che garantisca l'accesso immediato alla professione di avvocato, si tratta pur sempre
di un diploma che attesta determinate conoscenze e qualifiche.
91. Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta inoltre chiaramente che devono essere presi in considerazione la
natura e la durata degli studi
(35)
, nonché tutti
i diplomi, i certificati e gli altri titoli
(36)
. Dal momento che la Corte non ha tuttavia proceduto ad alcun distinguo più specifico a seconda della natura del titolo né
ha limitato il riconoscimento solo a determinati diplomi, il titolo da riconoscersi si deve intendere in senso lato.
92. Dalla sentenza nella causa Kraus
(37)
, in cui si trattava di un diploma universitario post-laurea, si deve dedurre che gli [OSCURATO:PERSONA] ospitanti sono tenuti a prendere
in considerazione persino i gradi accademici.
93. Spetta al giudice a quo, ed eventualmente alle competenti autorità nazionali, valutare, alla luce di tutti gli elementi agli
atti e delle precedenti considerazioni, se il diploma della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] debba ritenersi equipollente al corrispondente
diploma italiano
(38)
.
b) Riconoscimento della formazione pratica
94. Si deve poi valutare se la formazione pratica svolta nello Stato di origine debba essere presa in considerazione.
95. Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta chiaramente che l'esperienza professionale acquisita nello Stato di origine
(39)
e persino la
formazione pratica
(40)
svolta devono essere prese in considerazione. Ciò vale anche in un caso, come quello della causa principale, in cui l'interessata
non ha compiuto per intero la formazione di avvocato prevista nello Stato di origine.
c) Esame dell'equivalenza ─ Raffronto
96. Nell'ambito dell'esame dell'equivalenza, e cioè del raffronto dei titoli che attestano le competenze e della formazione pratica,
uno Stato membro può tuttavia prendere in considerazione le differenze obiettive esistenti, tanto con riferimento al contesto
giuridico della professione considerata vigente nello Stato membro di origine quanto con riferimento al campo di attività
relativo a tale professione nel detto Stato.
97. Se a seguito di questo esame comparativo si arriva alla constatazione che le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma
straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro è tenuto a riconoscere che questo
diploma soddisfa le condizioni fissate da dette disposizioni. Se invece a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza
solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l'interessato dimostri
di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti
(41)
.
98. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno quindi in ogni caso l'obbligo di prendere in adeguata considerazione sotto il profilo sostanziale tutte
le qualifiche straniere che corrispondono, almeno in parte, ai requisiti sanciti dalla normativa interna dello Stato, sempreché
conformi al diritto comunitario.
99. Un diniego assoluto e immotivato di procedere alla verifica sostanziale dell'equivalenza ─ che si fondasse su criteri formali,
quale ad esempio il requisito di un diploma universitario italiano, come nella fattispecie in discussione ─ è illegittimo.
100. Di conseguenza, lo Stato ospitante deve predisporre e applicare una procedura conforme a tali principi. Se la procedura esistente
nello Stato ospitante non corrisponde ai requisiti di diritto comunitario, allora ogni autorità competente ─ nel caso in esame,
ad esempio anche l'autorità competente per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati ─ deve essa stessa verificare
se il diploma conseguito dal richiedente in un altro Stato membro, eventualmente combinato con un'esperienza professionale,
sia da considerarsi equivalente al titolo richiesto
(42)
.
101. Da quanto precede risulta che un diploma di studi superiori conseguito in un altro Stato membro, sebbene non debba essere
automaticamente riconosciuto, può essere fatto valere dal cittadino comunitario nel contesto di una procedura di riconoscimento.
102. Alla luce di quanto precede non è più necessario procedere all'interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE e 149 CE.
V ─ Conclusione
103. Ciò considerato, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale come segue:[OSCURATO:PERSONA]. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, deve essere interpretato
nel senso che le attività di un praticante avvocato italiano non possono essere considerate come una
professione regolamentata.[OSCURATO:PERSONA]. 43 CE deve essere interpretato nel senso che, in un caso come quello in discussione nella causa principale, le autorità
competenti dello Stato ospitante sono tenute a prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché
la relativa esperienza dell'interessato nello Stato di origine, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze
risultanti da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dallo Stato ospitante.
1
–
Lingua originale: il tedesco.
2
–
GU L 19, pag. 16.
3
–
GU L 77, pag. 36.
4
–
GURI n. 281 del 5 dicembre 1933.
5
–
GURI n. 24 del 30 gennaio 1934.
6
–
GURI n. 40 del 18 febbraio 1992, pag. 6.
7
–
Sentenza 7 marzo 2002, causa C-145/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-2235, punti 33 e 36 e ss).
8
–
Cioè ai fini dell'iscrizione in un albo professionale.
9
–
Sentenze 26 febbraio 1992, causa C-3/90, Bernini (Racc. pag. I-1071) e 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum (Racc. pag. 2121).
10
–
Sentenza 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla (Racc. pag. I-4773)
11
–
Sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou (Racc. pag. I-2357).
12
–
Sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165).
13
–
[OSCURATO:PERSONA],
La reconnaissance des diplômes,
pag. 68.
14
–
Per quanto riguarda tale concetto, v. [OSCURATO:PERSONA],
Les avocats en Europe,
2000, 95.
15
–
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] recognition of diplomas and free movement of professionals,
1992, 19.
16
–
Scordamaglia,
La direttiva CEE sul riconoscimento dei diplomi, in
Problematica del diritto delle Comunità europee,
1992, 267 (275).
17
–
Sentenze 1° febbraio 1996, causa C-164/94, Aranitis (Racc. pag. I-135, punti 18 e 33) e causa C-234/97 (cit. alla nota 10),
punto 16.
18
–
Sentenze nella causa C-164/94 (cit. alla nota 17), punto 19, e nella causa C-234/97 (cit. alla nota 10), punto 17.
19
–
[OSCURATO:PERSONA],
Les professions juridiques et judiciaires dans l'Union européenne,
Droit administratif et droit communautaire.
20
–
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] von Diplomen in der [OSCURATO:PERSONA],
172.
21
–
V. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] of Diplomas and [OSCURATO:PERSONA] of Professionals, 1992, 7.
22
–
V., al riguardo, la giurisprudenza citata supra, nota 17.
23
–
V. in senso contrario, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] und Zugang zum deutschen Vorbereitungsdienst,
Europarecht,
2000, 836 (843 e ss.) che considera il servizio preparatorio tedesco quanto meno come attività professionale.
24
–
Sentenze 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray (Racc. pag. 1621, punto 13) e causa C-3/90 (cit. alla nota 9) punto 14. V., in generale, a tale proposito: sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany (Racc. pag. I-8615, punto 33); v. sentenza
11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège (Racc. pag. I-2549, punti 53 e 54).
25
–
Sentenza nella causa 344/87 (cit. alla nota 24), punto 15.
26
–
Sentenze nella causa 66/85 (cit. alla nota 9), punto 21, e nella causa C-3/90 (cit. alla nota 9), punto 16.
27
–
Sentenza nella causa 344/87 (cit. alla nota 24), punti 15.
28
–
Sentenza nella causa C-55/95 (cit. alla nota 12).
29
–
[OSCURATO:PERSONA] al riguardo si fonda sulla sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 97),
che tuttavia riguarda il caso inverso, e cioè la possibilità di trasporre i principi relativi al diritto di stabilimento alla
libera circolazione dei lavoratori.
30
–
Sentenza nella causa C-340/89 (cit. alla nota 11), punto 16.
31
–
V. già la precedente sentenza 15 ottobre 1987, causa C-222/86, Heylens (Racc. pag. 4097), relativa alla questione dell'esistenza
di un obbligo di diritto primario, derivante dalle libertà fondamentali, al riesame obiettivo delle conoscenze e qualifiche
acquisite in un altro Stato membro nel contesto di un esame dell'equivalenza, soggetto a sindacato giurisdizionale.
32
–
Sentenze 28 aprile 1977, causa 71/76, Thieffry (Racc. pag. 765, punti 19 e ss.) e causa C-55/94 (cit. alla nota 12), punto
38.
33
–
Sentenze nella causa C-340/89 (cit. alla nota 11), punto 15, e 9 febbraio 1994, causa C-319/92, Haim (Racc. pag. I-425, punto
26).
34
–
Sentenza nella causa C-234/97 (cit. alla nota 10), punto 33.
35
–
Sentenze nella causa C-340/89 (cit. alla nota 11), punto 17, e 7 maggio 1992, causa C-104/91, Borell (Racc. pag. I-3003, punto
12); v. sentenza causa 222/86 (cit. alla nota 30), punto 13.
36
–
Sentenze nella causa C-104/91 (cit. alla nota 35), punto 11, 14 settembre 2000 causa C-238/98, Hocsman (Racc. pag. I-6623,
punto 23), e 22 gennaio 2002 causa C-31/00, Dreessen (Racc. pag. I-663, punto 24).
37
–
Sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663, punti 20 e ss).
38
–
V. sentenza nella causa C-238/98 (cit. alla nota 36), punto 39.
39
–
Sentenze nella causa C-340/89 (cit. alla nota 11), punto 21, nella causa C-319/92 (cit. alla nota 33) punto 33, e nella causa
C-238/98 (cit. alla nota 36), punto 23.
40
–
Sentenze nella causa C-340/89 (cit. alla nota 11), punto 17, e nella causa C-104/91 (cit. alla nota 35), punto 12; v. sentenza
nella causa 222/86 (cit. alla nota 30), punto 13.
41
–
Sentenze nella causa C-340/89 (cit. alla nota 11) punto 19, nella causa C-104/91 (cit. alla nota 35), punto 14, nella causa
C-234/97 (cit. alla nota 10), punto 32, e nella causa C-238/98 (cit. alla nota 36), punto 36.
42
–
V. sentenza nella causa C-234/97 (cit. alla nota 10), punto 34.