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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39769/2025

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nciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA] SHANAnata a Calcinate il 1 3 /0 9 /19 98 2) [OSCURATO:PERSONA] LAURAnata a Bollate il 13 /0 3 / 2001 avverso lasentenza 15 / 0 5 /202 5 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Shana ed annulli la sentenza, senza rinvio, limitatamente alla condanna di TrebinoLaura alla rifusione delle spese in favore delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 15 maggio 202 5 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riformadella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini del 3 aprile 202 4 , ha confermato la condanna delle imputate appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina aggravata in concorso, lesioni personalie – la solo [OSCURATO:PERSONA] – di minacce aggravate , riducendo la pena nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e concedendo alla stessa il beneficio della sospensione condizionale; ha altresì condannato le imputate al pagamento delle spesedel grado sostenute dalle parti civili .

2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite irispettivi difensor i di fiducia.

2.1. Nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui vi è stata condanna alla refusione delle spese delle parti civili, costituite si solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], come correttamente riportato nella pronuncia di primo grado.

2.2. Nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] con un duplice motivo s i eccepisc o no violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: al la qualificazione del reato, in termini di rapina impropria consumata e non tentata, in quanto l’intervento della persona offesa aveva impedito la disponibilità materiale ed autonoma del denaro sottratto; alla eccessiva quantificazione della pena e agli aumenti per la continuazione, nonché alla contenuta diminuzione per il riconoscimento dell e circostanze attenuanti generiche e all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è fondato, risultando erronea la sua condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute per il giudizio di appello dalle parti civili, costituitesi nei confronti solo della [OSCURATO:PERSONA], condannata per tale ragione dal Tribunale al risarcimento dei danni morali, liquidati in via equitativa.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvia sul punto, con conseguente eliminazione della condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali per il giudizio di appello, liquidate in favore delle parti civili.

2. Ilricorso della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibil e perché presentat o per motivi privi della specificità necessaria exartt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.

L’impugnazione propon e questioni già sottoposte al giudice di appello e correttamente definite, con argomentazioni coerenti con i principi di diritto in materiadi qualificazione giuridica della rapina impropria e immuni da vizi logici in punto di determinazione della pena.

2.1. Per il primo aspetto, è statacorrettamente richiamata la giurisprudenza della Corte, secondo cui,ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assumerilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa(Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01 ; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 , Tagaswill,Rv. 269858-01).

Dalla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, esente da censure sul piano logico e non oggetto di specifica contestazione, è emerso che l’imputata ha intenzionalmente posto in essere una reiterata violenza in danno della vittima, al fine di procurarsi l’impunità, dopo essersi impossessata del denaro, sottrazione che di per sé ha determinato la commissione del delitto di rapina impropria.

2.2. La decisione sul la determinazione della pena e sull’entità della diminuzione a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondomotivo del ricorso), rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, è parametrata alle modalità della condotta delittuosa, per i profili indicati a pagina 7 della sentenza impugnata: la censura al riguardo è generica e, comunque, manifestamente infondata.

Circa la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. la Corte di merito ha correttamente rilevato che in tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali –come nel caso di specie – o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato(Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 -01).

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità delricorso della Foglienisegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allasua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferite al secondo grado di giudizio e liquidate in euro 1.891,00, oltre accessori di legge, statuizione che elimina.

Dichiara inammissibileilricorso di [OSCURATO:PERSONA] ch e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il25 nove mbre 202 5 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA] SHANAnata a Calcinate il 1 3 /0 9 /19 98 2) [OSCURATO:PERSONA] LAURAnata a Bollate il 13 /0 3 / 2001 avverso lasentenza 15 / 0 5 /202 5 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Shana ed annulli la sentenza, senza rinvio, limitatamente alla condanna di TrebinoLaura alla rifusione delle spese in favore delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 maggio 202 5 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riformadella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini del 3 aprile 202 4 , ha confermato la condanna delle imputate appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina aggravata in concorso, lesioni personalie – la solo [OSCURATO:PERSONA] – di minacce aggravate , riducendo la pena nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e concedendo alla stessa il beneficio della sospensione condizionale; ha altresì condannato le imputate al pagamento delle spesedel grado sostenute dalle parti civili . 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite irispettivi difensor i di fiducia. 2.1. Nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui vi è stata condanna alla refusione delle spese delle parti civili, costituite si solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], come correttamente riportato nella pronuncia di primo grado. 2.2. Nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] con un duplice motivo s i eccepisc o no violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: al la qualificazione del reato, in termini di rapina impropria consumata e non tentata, in quanto l’intervento della persona offesa aveva impedito la disponibilità materiale ed autonoma del denaro sottratto; alla eccessiva quantificazione della pena e agli aumenti per la continuazione, nonché alla contenuta diminuzione per il riconoscimento dell e circostanze attenuanti generiche e all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è fondato, risultando erronea la sua condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute per il giudizio di appello dalle parti civili, costituitesi nei confronti solo della [OSCURATO:PERSONA], condannata per tale ragione dal Tribunale al risarcimento dei danni morali, liquidati in via equitativa. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvia sul punto, con conseguente eliminazione della condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali per il giudizio di appello, liquidate in favore delle parti civili. 2. Ilricorso della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibil e perché presentat o per motivi privi della specificità necessaria exartt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. L’impugnazione propon e questioni già sottoposte al giudice di appello e correttamente definite, con argomentazioni coerenti con i principi di diritto in materiadi qualificazione giuridica della rapina impropria e immuni da vizi logici in punto di determinazione della pena. 2.1. Per il primo aspetto, è statacorrettamente richiamata la giurisprudenza della Corte, secondo cui,ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assumerilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa(Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01 ; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 , Tagaswill,Rv. 269858-01). Dalla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, esente da censure sul piano logico e non oggetto di specifica contestazione, è emerso che l’imputata ha intenzionalmente posto in essere una reiterata violenza in danno della vittima, al fine di procurarsi l’impunità, dopo essersi impossessata del denaro, sottrazione che di per sé ha determinato la commissione del delitto di rapina impropria. 2.2. La decisione sul la determinazione della pena e sull’entità della diminuzione a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondomotivo del ricorso), rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, è parametrata alle modalità della condotta delittuosa, per i profili indicati a pagina 7 della sentenza impugnata: la censura al riguardo è generica e, comunque, manifestamente infondata. Circa la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. la Corte di merito ha correttamente rilevato che in tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali –come nel caso di specie – o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato(Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 -01). 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità delricorso della Foglienisegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allasua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferite al secondo grado di giudizio e liquidate in euro 1.891,00, oltre accessori di legge, statuizione che elimina. Dichiara inammissibileilricorso di [OSCURATO:PERSONA] ch e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il25 nove mbre 202 5 Il
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