Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 27087/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza, chiamata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a dare esecuzione al decreto del 6 febbraio 2025 della medesima Corte di appello — con il quale era stata revocata la confisca disposta con decreto n. 1/2011 RGMP del Tribunale di Potenza ed avente ad oggetto anche due autoveicoli di cui erano proprietari i predetti vendute dall'autorità giudiziaria a terzi prima della revoca della loro confisca — provvedendo alla restituzione dei due veicoli, ha osservato che eranecessario che la restituzione avvenisse per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011 e fosse da effettuarsi con il versamento agli aventi diritto del ricavato della vendita da parte del [OSCURATO:PERSONA] e, avendo i due istanti segnalato che il prezzo ricavato dalla vendita era stato bonificato dall'Istituto vendite giudiziarie non sul Conto FUG, di pertinenza dell'Agenzia Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA], ma ad Equitalia Giustizia, ha disposto che le somme ricavate dalla vendita fossero versate da Equitalia Giustizia sul Conto FUG Giustizia, onde consentire poi la restituzione delle somme agli aventi diritto.

2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento nella parte in cui dispone che la restituzione avvenga per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011.

Sostengono i ricorrenti che ad essi andrebbero restituite, ai sensi del citato art. 46, non le somme ricavate dalla vendita, come invece previsto dall'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011, ma le somme corrispondenti al valore dei veicoli rivalutato al tasso di inflazione annuo.

3. I ricorsi vanno qualificati come opposizioni con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza.

Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Potenza quale giudice dell'esecuzione del provvedimento di revoca della confisca.

Trattandosi di un provvedimento del Giudice dell'esecuzione che risulta emesso non all'esito di una camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., ma ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. che a sua volta richiama, quanto agli aspetti procedurali, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Difatti, la Corte di appello di Potenza ha provveduto senza formalità, non avendo fissato un'apposita udienza per sentire le parti, limitandosi a provvedere dopo avere acquisito il parere del Pubblico ministero.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento impugnato in questa sede era possibile proporre opposizione innanzi alla stessa Corte di appello da trattarsi con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. 4.

Riqualificati i ricorsi come opposizioni, gli atti devono quindi essere trasmessi alla Corte di appello di Potenza.

P.Q.M P.Q.MRiqualificati i ricorsi come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso.

Così deciso il 14/05/2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]~ullo [OSCURATO:PERSONA] ogg 17 LUG 2026 i. [OSCURATO:PERSONA] Sbrina B mo te 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza, chiamata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a dare esecuzione al decreto del 6 febbraio 2025 della medesima Corte di appello — con il quale era stata revocata la confisca disposta con decreto n. 1/2011 RGMP del Tribunale di Potenza ed avente ad oggetto anche due autoveicoli di cui erano proprietari i predetti vendute dall'autorità giudiziaria a terzi prima della revoca della loro confisca — provvedendo alla restituzione dei due veicoli, ha osservato che eranecessario che la restituzione avvenisse per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011 e fosse da effettuarsi con il versamento agli aventi diritto del ricavato della vendita da parte del [OSCURATO:PERSONA] e, avendo i due istanti segnalato che il prezzo ricavato dalla vendita era stato bonificato dall'Istituto vendite giudiziarie non sul Conto FUG, di pertinenza dell'Agenzia Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA], ma ad Equitalia Giustizia, ha disposto che le somme ricavate dalla vendita fossero versate da Equitalia Giustizia sul Conto FUG Giustizia, onde consentire poi la restituzione delle somme agli aventi diritto. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento nella parte in cui dispone che la restituzione avvenga per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011. Sostengono i ricorrenti che ad essi andrebbero restituite, ai sensi del citato art. 46, non le somme ricavate dalla vendita, come invece previsto dall'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011, ma le somme corrispondenti al valore dei veicoli rivalutato al tasso di inflazione annuo. 3. I ricorsi vanno qualificati come opposizioni con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza. Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Potenza quale giudice dell'esecuzione del provvedimento di revoca della confisca. Trattandosi di un provvedimento del Giudice dell'esecuzione che risulta emesso non all'esito di una camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., ma ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. che a sua volta richiama, quanto agli aspetti procedurali, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Difatti, la Corte di appello di Potenza ha provveduto senza formalità, non avendo fissato un'apposita udienza per sentire le parti, limitandosi a provvedere dopo avere acquisito il parere del Pubblico ministero. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento impugnato in questa sede era possibile proporre opposizione innanzi alla stessa Corte di appello da trattarsi con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. 4. Riqualificati i ricorsi come opposizioni, gli atti devono quindi essere trasmessi alla Corte di appello di Potenza. P.Q.M P.Q.MRiqualificati i ricorsi come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso. Così deciso il 14/05/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]~ullo [OSCURATO:PERSONA] ogg 17 LUG 2026 i. [OSCURATO:PERSONA] Sbrina B mo te 3
Decreto Cassazione n. 27087/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris