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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 maggio 1985

Cassazione n. 24802/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1985 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 luglio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 16 novembre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in ordine al reato di violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 2 gennaio 2017 in Marsala, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due, come da decreto del Tribunale di Trapani del 12 ottobre 2016, si era posto alla guida di un'autovettura sprovvisto della relativa patente di guida, in quanto revocata dal Prefetto di Trapani con provvedimento notificatogli il 29 dicembre 2016.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito non avrebbe potuto rigettare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in forza di condotte poste in essere successivamente al reato da lui giudicato.

Secondo il ricorrente, inoltre, non vi era stata la commissione di «più reati» della stessa indole, posto che Licari aveva commesso un solo reato il 19 febbraio 2017 (che si era concluso con sentenza di non doversi procedere ex art. 131 bis cod. pen.) e che non si potevano conteggiare, a tal fine, le violazioni di natura amministrativa al Daspo elencate nel provvedimento impugnato.

Il ricorrente, infine, evidenzia che la natura del reato accertato non poteva considerarsi ostativa all'applicazione dell'istituto richiesto, anche considerando che la condotta era stata episodica, occasionale e di particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez.

U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che Licari aveva commesso più azioni delinquenziali della stessa indole, circostanza che non permetteva di qualificare il 1/()U1 fatto in termini di minima e trascurabileTarensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.

In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che l'imputato aveva commesso analoga violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75, comma 1, dligs. n. 150 del 2011, commessa il 19 febbraio 2017, e aveva disatteso più volte le prescrizioni impostegli dall'Autorità per finalità di pubblica sicurezza con il provvedimento del Daspo.

A tal fine, si evidenzia che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, alDbia commesso più reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347).

Nel caso di specie, quindi, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto assimilabili, come indole, le violazioni inerenti la sorveglianza speciale con quelle relative ai provvedimenti Daspo, posto che entrambe tali condotte sono idonee a porre in pericolo il bene della sicurezza e la tranquillità pubblica.

Dalla lettura del provvedimento impugnato, pertanto, si evince che il giudice di merito - richiamando i presupposti del giudizio di pericolosità sociale che avevano determinato l'adozione della misura di prevenzione - ha ritenuto non qualificabile il fatto come particolarmente lieve in forza del grado di colpevolezza dell'imputato, il quale aveva dimostrato noncuranza delle prescrizioni impostegli dall'Autorità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle hd spese processuali e 57"el, i =atiffili della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1985 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 luglio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 16 novembre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in ordine al reato di violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 2 gennaio 2017 in Marsala, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due, come da decreto del Tribunale di Trapani del 12 ottobre 2016, si era posto alla guida di un'autovettura sprovvisto della relativa patente di guida, in quanto revocata dal Prefetto di Trapani con provvedimento notificatogli il 29 dicembre 2016. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito non avrebbe potuto rigettare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in forza di condotte poste in essere successivamente al reato da lui giudicato. Secondo il ricorrente, inoltre, non vi era stata la commissione di «più reati» della stessa indole, posto che Licari aveva commesso un solo reato il 19 febbraio 2017 (che si era concluso con sentenza di non doversi procedere ex art. 131 bis cod. pen.) e che non si potevano conteggiare, a tal fine, le violazioni di natura amministrativa al Daspo elencate nel provvedimento impugnato. Il ricorrente, infine, evidenzia che la natura del reato accertato non poteva considerarsi ostativa all'applicazione dell'istituto richiesto, anche considerando che la condotta era stata episodica, occasionale e di particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che Licari aveva commesso più azioni delinquenziali della stessa indole, circostanza che non permetteva di qualificare il 1/()U1 fatto in termini di minima e trascurabileTarensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che l'imputato aveva commesso analoga violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75, comma 1, dligs. n. 150 del 2011, commessa il 19 febbraio 2017, e aveva disatteso più volte le prescrizioni impostegli dall'Autorità per finalità di pubblica sicurezza con il provvedimento del Daspo. A tal fine, si evidenzia che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, alDbia commesso più reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347). Nel caso di specie, quindi, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto assimilabili, come indole, le violazioni inerenti la sorveglianza speciale con quelle relative ai provvedimenti Daspo, posto che entrambe tali condotte sono idonee a porre in pericolo il bene della sicurezza e la tranquillità pubblica. Dalla lettura del provvedimento impugnato, pertanto, si evince che il giudice di merito - richiamando i presupposti del giudizio di pericolosità sociale che avevano determinato l'adozione della misura di prevenzione - ha ritenuto non qualificabile il fatto come particolarmente lieve in forza del grado di colpevolezza dell'imputato, il quale aveva dimostrato noncuranza delle prescrizioni impostegli dall'Autorità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle hd spese processuali e 57"el, i =atiffili della somma di
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