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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 32589/2026

Testo disponibile della fonte

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del 28/10/2025 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che siriporta alla memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 ottobre 2025, haconfermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 11 ottobre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs 286 del 1998.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che,a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 13, comma 13, d.lgs 286 del1998 con riferimento alla direttiva 2008/115/CE e agli artt. 11 e 15 della stessa,nonché ai principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nellesentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Celaj in quanto i giudici di merito nonavrebbero: verificato se il precedente provvedimento di espulsione era statoeffettivamente eseguito; accertato se la procedura di reimpatrio si era o menoconclusa rispettando le cadenze e le garanzie previste dalla direttiva; valutato sela sanzione penale ha avuto o meno l’effetto di sostituire la procedura direimpatrio anziché affiancarsi alla stessa.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-biscod. pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3.

In data 15 maggio 2026 è pervenuta la memoria con cui il Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 13, comma 13, d.lgs 286 del 1998 con riferimento alla direttiva2008/115/CE e agli artt. 11 e 15 della stessa, nonché ai principi affermati dallaCorte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCelaj.Le censure sono infondate.La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra quella dellasentenza di primo grado, ha fornito un’adeguata riposta alle censure sollevatecon l’atto di appello.Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato che l’imputato era destinatariodi due ordini di reimpatrio, che questi erano stati legittimamente emessi e che ilreimpatrio era stato regolarmente eseguito.Tutto ciò proprio facendo riferimento alla normativa interna e comunitariasul punto, come pure modificata dal d.l. n. 241 del 2011 per cui «ai finidell'integrazione del reato previsto dall'art. 13, comma 13, D.Lgs. 25 luglio 1998,n. 286, la condizione del cittadino straniero in precedenza rimpatriato che faccianuovamente ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazionee prima del termine stabilito nell'ordine di rimpatrio non può essere equiparata aquella dello straniero che permanga nel territorio dello Stato in violazionedell'ordine di allontanamento» (così ribadito da ultimo in Sez. 1, n. 28297 del09/05/2023, Gjoni, Rv. 284995 – 01; Sez. 1, n. 16634 del 26/03/2013, P.g, Rv.255685 - 01) in quanto «la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nelterritorio dello Stato del cittadino di un paese terzo, già destinatario di unprovvedimento di rimpatrio con divieto di rientro, ha conservato rilevanza penalepure dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consigliodell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia dellaCorte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso [OSCURATO:PERSONA], perché i principi affermaticon riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini dellavalutazione della condotta di reingresso nel territorio dello Stato in violazione deldivieto, per il quale la suddetta direttiva, all'art. 11, paragrafo 2, prevede l'unicolimite di durata non eccedente i cinque anni» (Sez. 1, n. 44146 del 01/04/2016,Kasemi, Rv. 268291 - 01; Sez. 1, n. 5878 del 23/10/2013, Doku, Rv. 259155 –01; Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, dep. 19/09/2012, Mejdi, Rv. 253353 - 01).3.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanzeLa doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma cheafferisce alla completezza e logicità della motivazione, è manifestamenteinfondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflittaall'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioniche hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio delpotere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciòanche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenutoconto, quanto a quest'ultimo aspetto, al fatto che gli ordini di reimpatrio violatierano due e che non sono emersi elementi positivi.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare,sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche asollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione dellacongruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv.266818).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-biscod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dalgiudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propriadecisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n.34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi,RV 242419).Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivarenei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circal'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo per cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche puòessere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo datonegativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri,disattesi o superati da tale valutazione.4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 28/10/2025 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che siriporta alla memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 ottobre 2025, haconfermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 11 ottobre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs 286 del 1998.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che,a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 13, comma 13, d.lgs 286 del1998 con riferimento alla direttiva 2008/115/CE e agli artt. 11 e 15 della stessa,nonché ai principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nellesentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Celaj in quanto i giudici di merito nonavrebbero: verificato se il precedente provvedimento di espulsione era statoeffettivamente eseguito; accertato se la procedura di reimpatrio si era o menoconclusa rispettando le cadenze e le garanzie previste dalla direttiva; valutato sela sanzione penale ha avuto o meno l’effetto di sostituire la procedura direimpatrio anziché affiancarsi alla stessa.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-biscod. pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3. In data 15 maggio 2026 è pervenuta la memoria con cui il Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 13, comma 13, d.lgs 286 del 1998 con riferimento alla direttiva2008/115/CE e agli artt. 11 e 15 della stessa, nonché ai principi affermati dallaCorte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCelaj.Le censure sono infondate.La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra quella dellasentenza di primo grado, ha fornito un’adeguata riposta alle censure sollevatecon l’atto di appello.Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato che l’imputato era destinatariodi due ordini di reimpatrio, che questi erano stati legittimamente emessi e che ilreimpatrio era stato regolarmente eseguito.Tutto ciò proprio facendo riferimento alla normativa interna e comunitariasul punto, come pure modificata dal d.l. n. 241 del 2011 per cui «ai finidell'integrazione del reato previsto dall'art. 13, comma 13, D.Lgs. 25 luglio 1998,n. 286, la condizione del cittadino straniero in precedenza rimpatriato che faccianuovamente ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazionee prima del termine stabilito nell'ordine di rimpatrio non può essere equiparata aquella dello straniero che permanga nel territorio dello Stato in violazionedell'ordine di allontanamento» (così ribadito da ultimo in Sez. 1, n. 28297 del09/05/2023, Gjoni, Rv. 284995 – 01; Sez. 1, n. 16634 del 26/03/2013, P.g, Rv.255685 - 01) in quanto «la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nelterritorio dello Stato del cittadino di un paese terzo, già destinatario di unprovvedimento di rimpatrio con divieto di rientro, ha conservato rilevanza penalepure dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consigliodell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia dellaCorte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso [OSCURATO:PERSONA], perché i principi affermaticon riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini dellavalutazione della condotta di reingresso nel territorio dello Stato in violazione deldivieto, per il quale la suddetta direttiva, all'art. 11, paragrafo 2, prevede l'unicolimite di durata non eccedente i cinque anni» (Sez. 1, n. 44146 del 01/04/2016,Kasemi, Rv. 268291 - 01; Sez. 1, n. 5878 del 23/10/2013, Doku, Rv. 259155 –01; Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, dep. 19/09/2012, Mejdi, Rv. 253353 - 01).3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanzeLa doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma cheafferisce alla completezza e logicità della motivazione, è manifestamenteinfondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflittaall'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioniche hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio delpotere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciòanche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenutoconto, quanto a quest'ultimo aspetto, al fatto che gli ordini di reimpatrio violatierano due e che non sono emersi elementi positivi.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare,sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche asollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione dellacongruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv.266818).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-biscod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dalgiudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propriadecisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n.34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi,RV 242419).Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivarenei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circal'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo per cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche puòessere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo datonegativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri,disattesi o superati da tale valutazione.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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