CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i motivi di impugnazione, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto pongono questioni giuridiche manifestamente infondate. E' approdo giurisprudenziale pacifico che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, anche adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo "rebus sic stantibus", ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406 - 01) In sintonia con il ricordato principio, l'ordinanza impugnata ha ritenuto la richiesta di applicazione della continuazione meramente reiterativa di quelle già rigettate con provvedimenti in data 27 gennaio 2022 e 16 marzo 2021. 2. Ad avviso del ricorrente la rilevata preclusione al rinnovato esame dell'istanza non sussisterebbe, essendo intervenuto un nuovo elemento di valutazione, rappresentato dalla decisione successivamente assunta, da altro eibbi-C4 giudice, in relazione alla posizione del coimputato GJi D'Agostino, al quale è stata riconosciuta la continuazione, in sede esecutiva, in ordine a reati commessi nell'ambito e nell'interesse dell'organizzaizone criminale di comune appartenenza. L'osservazione è manifestamente infondata posto che, come correttamente evidenziato dal provvedimento o impugnato, i fatti o le questioni nuove che non avendo formato oggetto della precedente decisione non rendono operante la ricordata preclusione devono incidere direttamente sulla posizione individuale del soggetto istante. In tema di riconoscimento della continuazione in executivis tra più reati non possono, pertanto, essere condolerti elementi nuovi le decisioni sopravvenute riguardanti altri concorrenti. L'identità di disegno criminoso è accertata infatti, in tutta evidenza, sulla base di ragioni inerenti alla sfera psichica del singolo autore delle diverse condotte; ragioni strettamente inerenti la sua sfera ti- ideativa e cognitiva, non estensibili agli altri partecipi, per ciascuno dei quali si impone un autonomo e distinto accertamento. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d