CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE VICENZAnei confronti di: TRIBUNALE DI PADOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Vicenza; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare i fatti di cessione di sostanza stupefacente attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], rilevando che gli stessi erano commessi in Ponte di Barbano ed altri comuni situati tutti nel circondario del Tribunale di Vicenza, ed ha trasmesso di conseguenza gli atti ex 'art. 22, comma 3, cod. proc. pen. al pubblico ministero presso il Tribunale di Vicenza.Con ordinanza del 13 ottobre 2021 il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice per le indagini preliminari, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che, in realtà, all'imputato erano contestati reati commessi in luoghi appartenenti a circondari di diversi tribunali, che i titoli di reato contestati erano di pari gravità, e che, pertanto, la competenza doveva radicarsi ex art. 16, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. nel luogo del primo reato in ordine temporale, commesso nel caso di specie in [OSCURATO:PERSONA], comune che appartiene al circondario del Tribunale di Rovigo, cui riteneva doversi trasmettere gli atti. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Vicenza, in quanto, al contrario di quanto indicato nella ordinanza che ha sollevato il conflitto, i reati contestati all'imputato non sono di pari gravità, e quello più grave in astratto è da individuare nella cessione di cinque grammi di cocaina avvenuta in Ponte di Barbano. Considerato in diritto 1. Il conflitto è insussistente. La giurisprudenza di legittimità ha già precisato che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, Sentenza n. 10587 del 29/01/2020, confl. comp. in proc. Kaindl, Rv. 278489; Sez. 1, Sentenza n. 13620 del 22/03/2011, confl. comp. in proc. Gentivo, Rv. 249925). Perché sussista conflitto negativo occorre, infatti, una situazione di stasi processuale non superabile senza l'intervento risolutore della Corte di cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. S., Rv. 272290: in tema di determinazione della competenza per territorio, qualora un primo giudice declini la competenza in favore di un secondo, che a sua volta ritenga la competenza di un terzo, quest'ultimo, al quale siano trasmessi gli atti, se ricusa la competenza affermandone la sussistenza in capo ad uno dei primi due, è tenuto a sollevare conflitto, atteso che la situazione di stasi processuale conseguente al rifiuto di conoscere della causa già manifestato dal giudice indicato come competente non può essere superata senza l'intervento risolutore della Corte di cassazione). Nel caso in esame non vi è una situazione di stasi processuale insuperabile senza l'intervento della Corte regolatrice, perché il Tribunale di Rovigo, che il giudice che ha sollevato il conflitto ritiene essere competente a conoscere dei reati attribuiti al Kamal, non è stato ancora chiamato a pronunciarsi sulla questione. Ne consegue che il conflitto è stato proposto impropriamente, e deve essere dichiarato insussistente. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto, ordinando la restituzione degli atti al gip del Tribunale di Vicenza. Così deciso in Roma,