CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: ATTE° [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato - in punto di pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, comune in entrambi i ricorsi -con cui si deduce la mancanza della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato in quanto il verbale del 27 settembre 2016, ancorché denominato "denuncia orale", contiene una esplicita manifestazione di volontà di punizione da parte della persona offesa; Rilevato che con il secondo motivo entrambi in ricorrenti contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; Rilevato che il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA] che le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono inedite in quanto non proposte in appello e, quindi, inammissibili. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di esaminare siccome non devolute, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M