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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05869/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] si duole della asserita violazione di legge e della carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio applicatogli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive, sia con riguardo alla determinazione della pena (non superiore alla media edii:tale e comunque congruamente motivata), sia con riguardo all'applicazione della recidiva ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] si duole della asserita violazione di legge e della carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio applicatogli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive, sia con riguardo alla determinazione della pena (non superiore alla media edii:tale e comunque congruamente motivata), sia con riguardo all'applicazione della recidiva ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 05869/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris