CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16791/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -resistente- Revocazione di SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.2852/2023 depositata i l 31/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso dei contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine allarevocazione della decisione della CTR del Lazio, che aveva deciso in sede di rinvio per l’annullamento della precedente decisione da parte della Corte di legittimità; 2. Ricorrono per cassazione i suddetti contribuenti, chiedendo la revocazione della decisione impugnata con tre motivi di ricorso. Con successivo atto si è costituito il nuovo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ribadendo la fondatezza del ricorso. 3. L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente, al solo fine di partecipare all’eventuale discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile; consegue il raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione, nei termini, dell’intimata Agenzia delle entrate. 2. I ricorrenti sostengono errori di fatto revocatori della decisione impugnata (Cassazione sentenza n. 2852 del 2023). Gli errori sono espressi nel primo motivo del ricorso, e consisterebbero nell’aver deciso su un petitumdiverso da quanto richiesto nel ricorso introduttivo. L’oggetto del giudizio era la revoca della decisione della CTR del Lazio n. 154/28/2012 che negava i benefici prima casa ai contribuenti in quanto l’immobile compravenduto era da considerare di lusso. La Corte di Cassazione, invece, a vrebbe deciso su una (diversa) questione di maggiore imposta ICI. L’oggetto del giudizio sarebbe, per i ricorrenti, la maggiore imposta Ici e non la negazione dei benefici per la prima casa revocati in quanto considerata abitazione di lusso. La sentenza n. 45/04/2009 della CTR Lazio (resa nei confronti dei venditori sulla stessa questione controversa) è passata in giudicato e questo, per i ricorrenti, sarebbe altro errore di fatto, revocatorio, commesso dalla Corte di Cassazione. L’Agenzia delle entrate era a conoscenza del passaggio in giudicato e non avrebbe dovuto continuare a pretendere altro dai contribuenti. Invero, la sentenza oggi impugnata per revocazione effettivamente contiene dei refusi nell’individuare l’atto impugnato, ma nel complesso la decisione si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla revoca dei benefici prima casa per la considerazione,da parte dell’Agenzia, dell’immobile come abitazione di lusso: § 1.2. della sentenza: “dalla necessità che il precedente giudicato abbia ad oggetto il medesimo fatto (nella specie, la qualificazione dell’immobile compravenduto come abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 6, dm [OSCURATO:DATA_NASCITA]) o un fatto ad esso antitetico, e non un fatto costituente un mero antecedente logico (nella specie la decadenza dall’ufficio dal potere impositivo, ai sensi dell’art. 67, d.P.R. n. 131/1986)”. L’aver citato nel corpo della decisione altro atto impugnato non costituisce di per sé un errore revocatorioallorquando la statuizione cada su causa petendi e petitum esattamente individuati. La diversa dicitura in frontespizio era del resto irrilevante, mentre a pag 6 della sentenza si richiama la maggiore I ci dovuta, quale conseguenza proprio della revoca della agevolazione prima casa; non risulta che ciò abbia travisato l’oggetto della decisione come focalizzato dalla Corte. 3. La sentenza impugnata, quindi,non commette nessun errore di fatto revocatorio e neanche una omessa risposta o assenza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,in quanto, con giudizio insindacabile in questa sede rileva che «Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo al secondo presupposto (“che non si sia formato un giudicato nei rapporti tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato ed il creditore”) occorre evidenziare che, nei rapporti tra gli acquirenti e l’Agenzia, si è formato il giudicato interno implicito, proprio con riferimento alla questione della decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo […] Da ciò consegue che, avuto riguardo al profilo della decadenza, la pronuncia della CTR è passata in giudicato (implicito interno), non avendo la contribuente proposto sul punto ricorso per cassazione (incidentale), sicché anche per tale motivo la revocazione ai sensi dell’art. 305, n. 4, cod. proc. civ. si rivela inammissibile». In sostanza, la sentenza oggi impugnata per revocazione ha deciso la questione ritenendo inammissibile in diritto la revocazione della sentenza della CTR. La questione del giudicato è stata esaminata così come era stata posta con il ricorso per cassazione e, premesso che i precedenti giurisprudenziali invocati potevano fungere da indirizzo giurisprudenziale ma non da giudicato preclusivo, la Corte di Cassazione ha valutato che non vi fosse ipotesi di conflitto ex art. 395 n. 5 cpc, e ciò ha concretato appunto una valutazione giuridica, non una svista e nemmeno un (diverso ed ulteriore) contrasto di giudicati Conseguentemente la presente richiesta di revocazione è inammissibile, stante la mancanza dei relativi requisiti legali. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe