Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16138/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

anza del 17/12/2025 del tribunale di Roma;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Roma,adito nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 11 novembre del 2025adottata dal Gip del medesimo tribunale e applicativa della misura cautelarepersonale della custodia in carcere in relazione al reato ex art. 74 del DPR309/90, confermava l’ordinanza impugnata.2.

Avverso la ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi diimpugnazione.2.

Deduce con il primo, il vizio di violazione di legge processuale peravere il tribunale modificato il fatto rispetto alla contestazione provvisoriaascritta al ricorrente, avendo ritenuto esistente l’associazione molto primadell’intervenuta detenzione del [OSCURATO:PERSONA], risalente al settembre 2019.

Nonché hadedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, avendo ritenuto che ilricorrente pur se detenuto potesse far parte della associazione, e ciò in assenzadi contestazione del P.M. che ha limitato il sodalizio ipotizzato a partire dal marzo2021 e fino al gennaio 2022.

Si aggiunge che la sommaria enunciazione del fattoche il tribunale avrebbe dovuto rispettare nella sua delimitazione cronologica sispiega anche a fronte di intercettazioni svolte nel predetto periodo di riferimento,cosicchè solo in quel lasso temporale il P.M. avrebbe potuto verificare laformazione della struttura rudimentale associativa.

Sarebbe anche illogicoritenere che il ricorrente, pur detenuto dal settembre 2019, potesse parteciparead una associazione dal marzo 2021 al gennaio 2022.3.

Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione della leggeprocessuale rappresentando il travisamento di intercettazioni, laddove si escludeil recesso del ricorrente dalla associazione.

Da risultanze di cui a captazioni citatein ricorso e da altri dati inerenti lo status detentivo del ricorrente, si sostiene chesarebbe emerso l’allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio ipotizzato.

Si contestaquindi l’esclusione della rescissione del legame associativo siccome illogica eincoerente, atteso che pur ammettendosi un dissidio tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA],posto a capo della associazione, si sostiene la emersione solo di una merasospensione del rapporto, travisando i risultati delle captazioni e offrendo unaricostruzione presunta di quanto affermato in talune delle conversazioni captate.4.

Con il terzo motivo rappresenta il vizio di motivazione, in ordinealla scelta di applicare, come unica misura giustificata, la custodia in carcere.

Sicontesta la valutazione del “tempo silente” da parte del tribunale, non avendo lostesso verificato l’esistenza di fatti o comportamenti a partire dal gennaio 2022che potessero far ritenere coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda associativa o chepotesse reiterare reati.

Al contrario, egli avrebbe espiato l’intera penaapplicatagli, dal settembre 2019, e poi avrebbe cominciato a lavorare.

Da qui laindividuazione del requisito dell’attualità delle esigenze cautelari in viameramente presuntiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si premette che (cfr. Sez. 2, n. 21423 del 20/04/2011, Rv. 250508– 01) l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) impone solo che, nell'ordinanza dicustodia cautelare, sia contenuta la descrizione sommaria del fatto conl'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e ciò perché, nellafase delle indagini, il materiale probatorio è ancora fluido sicché può ben mutaresuccessivamente.

Ed è proprio in ossequio a tale principio che le SS.UU., già conla sentenza n. 9/1998 Rv. 210801, statuirono che "l'ordinanza che dispone lamisura cautelare richiede, ai sensi di legge, soltanto la descrizione sommaria delfatto, cioè una sintetica e sommaria precisazione delle linee esterne dellacontestazione, atta a consentire all'indagato di conoscere il fatto nelle sue lineegenerali e di esercitare il diritto di difesa.

L'indicazione della data in cui siassume essere stato commesso un determinato reato è un elemento nonindispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando si tratti di reatopermanente che copra un lungo arco di tempo, la cui individuazione risultidall'indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, sia purschematicamente enunciati".

In altri termini, ciò che rileva, ai fini del diritto delladifesa, è che gli elementi di accusa - sui quali si fonda il provvedimentorestrittivo - siano stati tutti esplicitati in modo da consentire all'indagato didifendersi.2.

Sul punto il tribunale, avanti al quale la questione di cui al primomotivo era stata sollevata, ha correttamente ribattuto sia la sussistenza delprincipio richiamato in premessa, sia che "all’indagato sono stati partecipati glistessi elementi rinvenienti dalle intercettazioni grazie ai quali il Tribunale haelaborato le sue considerazioni circa la data di fondazione del sodalizio”.

Ed inproposito ampia e articolata appare la motivazione descrittiva dellapartecipazione del ricorrente nel sodalizio, ancor prima della data del marzo2021 citata nell’incolpazione provvisoria, nel quadro di una associazionemotivatamente rinvenuta come sorta diversi anni prima del 2021, e andando aritroso ben oltre la data di arresto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: aspetto,quest’ultimo, desunto da dichiarazioni intercettate ( di [OSCURATO:PERSONA]) in gradodi evidenziare come il capo del sodalizio – [OSCURATO:PERSONA] – avesse costruitola sua rete di narcotraffico a partire almeno dal 2016 oltre ad essere statocoimputato con il [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti già nel 2015 e adavere conseguito utili, secondo le intercettazioni, per ben due milioni di euro (cfr. pag. 81 e ss. dell’ordinanza).

Rispetto ad una così risalente organizzazionecriminale, ben si colloca, senza evidenti e manifesti vizi motivazionali,l’inserimento nella stessa del ricorrente, ancor prima dell’arresto del settembredel 2019; inserimento spiegato, in estrema sintesi, attraverso la valorizzazionedella sovrapponibilità di due conversazioni intercorrenti tra interlocutori diversi,entrambe deponenti nel senso della intervenuta destituzione del [OSCURATO:PERSONA] dalruolo di custode della cassa del sodalizio, con sua sostituzione con altro sodale, edella intervenuta sospensione nei suoi confronti dell’assegno di mantenimentoversato in ragione della sopravvenuta detenzione sino al marzo 2021:circostanze tutte dimostrative, sul piano logico, del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] infavore della associazione in periodo ben antecedente all’arresto.

In tal sensoesplicative appaiono anche le considerazioni svolte sia a pagina 79, 80 e 81 dellaordinanza, che nelle pagine precedenti, con riguardo all’uso “disinvolto” dellacassa del sodalizio, ed effettuato a proprio vantaggio da parte del [OSCURATO:PERSONA], alleragioni della sospensione del suo “mantenimento” collegate proprio a tale“personale” uso ( cfr. pag. 58 e ss.), e quindi alla necessità che il ricorrente -peraltro definito dal nuovo gestore della cassa, Capillo, come il “braccio”, afronte dello [OSCURATO:PERSONA] descritto come la “mente” del sodalizio (cfr. pag.63) -, una volta uscito dal carcere dovesse provvedere a porre rimedioall’ammanco di cassa registrato ( cfr. pag. 62 conv.

Prog. 6045 Rit 3268/21).Alle predette valutazioni in tema di partecipazione all’associazione sin da primadell’arresto del 2019, segue con coerenza anche l’ulteriore notazione per cui lasospensione dell’erogazione dell’assegno mensile, a partire dal settembre 2021,non costituisce elemento certo di rescissione del rapporto associativo, potendoapparire, piuttosto, come un accorgimento volto ad avviare un recupero dellesomme necessarie per ripianare l’ammanco, così da rappresentare “una ritenutarispetto a spettanze dovute in ragione della intraneità all’associazione”.Quest’ultima è una considerazione che non appare affatto estranea al materialeindiziario: essa si fonda esplicitamente su contenuti di conversazioni, ( comequella richiamata a inizio di pagina 84) in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito alpadre che avrebbe rinviato la resa dei conti con il ricorrente al momento in cuiavesse riacquistato la libertà (senza che il riferimento anche alla intenzione dipicchiarlo ne possa depotenziare la predetta portata significativa, così da rendereil ragionamento del tribunale “manifestamente” illogico, tanto più ove sicollochino, doverosamente, i predetti propositi violenti nel contesto di ambientie personaggi criminali quali quelli in esame).Emerge, dunque, una motivazione puntuale e coerente, rispetto alla qualepaiono del tutto infondate sia la censura di cui al primo motivo proposto, per cuiil tribunale avrebbe illegittimamente modificato il fatto rispetto alla contestazioneprovvisoria ascritta al ricorrente (del resto a pagina 1 della ordinanza, ove paresintetizzarsi il capo di incolpazione per il ricorrente, si riporta che lo stessoavrebbe ricoperto “prima del suo arresto, il duplice ruolo di spacciatore etesoriere”), sia quella, di manifesta illogicità, per avere il collegio della cautelaritenuto che il ricorrente, pur se detenuto, potesse far parte della associazione,sia quella, di cui al secondo motivo, per cui vi sarebbe stato il travisamento diintercettazioni nell’escludere il recesso del ricorrente dalla associazione.A tale ultimo riguardo, a fronte delle coerenti e logiche valutazioni deigiudici della cautela, è sufficiente ribadire che in materia di intercettazionitelefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza delgiudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv.282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 – 01).3.

Inammissibile è anche il terzo motivo, sul vizio di motivazione inordine alla scelta di applicare, come unica misura giustificata, la custodia incarcere: i giudici hanno tratto inevitabili conseguenze logico-giuridiche daglielementi in precedenza esposti riguardo al ricorrente, quanto alla sua caraturacriminale ed al suo ruolo nel sodalizio, così che appare inappuntabile ladescrizione di uno spregiudicato narcotrafficante, in grado persino di sfidare ilcapo del sodalizio criminale, sottraendogli denaro: circostanze da cui il collegiodella cautela ricava in maniera conseguenziale l’alto rischio, attuale, direiterazione di analoghi reati, anche funzionale alla prevista necessità diripianare l’ammanco provocato, nel quadro peraltro di una ritenuta resilienzadell’associazione “geneticamente predisposta a funzionare anche nell’ipotesi incui il capo fosse sottoposto a regime detentivo”.

Si fa applicazione, dunque, inconclusione, di principi consolidati, per cui se da una parte, in materia dipresunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencatinell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si è chiarito che, ai finidell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativolasso temporale trascorso dalla commissione del reato (da ultimo Sez. 3 - n.16357 del 12/01/2021 Rv. 281293 – 01) ma con la precisazione per cui il fattoretempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altrielementi - un fattore necessario, ma non sufficiente, dall’altra si è precisato chein tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 deld.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto acondotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementidi fatto idonei a dimostrarne l'attualità, e stante la natura relativa dellapresunzione di attualità delle esigenze cautelari, la valutazione della eventualeprova contraria deve comunque discendere da una valutazione complessiva didiversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, lapersonalità e le condizioni di vita del soggetto -; con l'ulteriore precisazione cheuna simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincoloassociativo criminale sia rescisso poiché, se così non fosse, la presunzione nonpotrebbe ritenersi superata.

Si è altresì precisato, e anche sul punto si trovacorrispondenza nella ordinanza impugnata, che, sempre in tema di misurecautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla dataultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibilecommissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e delmedesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzanol'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep.04/05/2018, Rv. 273435).

Anche di recente si è confermata la necessità di unavalutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo unodegli elementi rilevanti: in tema di misure cautelari, la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimentodella sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale dicui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza,salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso deltempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità(Sez. 4 - , Sentenza n. 29237 del 11/06/2025 Cc. (dep. 07/08/2025 ) Rv.288309 – 01).Alle predette considerazioni si oppone ,quindi, solo una personalerivalutazione di elementi, di cui peraltro taluni sono stati espressamenteconsiderati dal tribunale come inidonei a superare le valutazioni sopra esposte,siccome fondate su elementi reputati particolarmente solidi rispetto al tempotrascorso dai fatti accertati e al lavoro svolto dall’indagato dopo la cessazionedella pena espiata.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att., cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del 17/12/2025 del tribunale di Roma;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Roma,adito nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 11 novembre del 2025adottata dal Gip del medesimo tribunale e applicativa della misura cautelarepersonale della custodia in carcere in relazione al reato ex art. 74 del DPR309/90, confermava l’ordinanza impugnata.2. Avverso la ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi diimpugnazione.2. Deduce con il primo, il vizio di violazione di legge processuale peravere il tribunale modificato il fatto rispetto alla contestazione provvisoriaascritta al ricorrente, avendo ritenuto esistente l’associazione molto primadell’intervenuta detenzione del [OSCURATO:PERSONA], risalente al settembre 2019. Nonché hadedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, avendo ritenuto che ilricorrente pur se detenuto potesse far parte della associazione, e ciò in assenzadi contestazione del P.M. che ha limitato il sodalizio ipotizzato a partire dal marzo2021 e fino al gennaio 2022. Si aggiunge che la sommaria enunciazione del fattoche il tribunale avrebbe dovuto rispettare nella sua delimitazione cronologica sispiega anche a fronte di intercettazioni svolte nel predetto periodo di riferimento,cosicchè solo in quel lasso temporale il P.M. avrebbe potuto verificare laformazione della struttura rudimentale associativa. Sarebbe anche illogicoritenere che il ricorrente, pur detenuto dal settembre 2019, potesse parteciparead una associazione dal marzo 2021 al gennaio 2022.3. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione della leggeprocessuale rappresentando il travisamento di intercettazioni, laddove si escludeil recesso del ricorrente dalla associazione. Da risultanze di cui a captazioni citatein ricorso e da altri dati inerenti lo status detentivo del ricorrente, si sostiene chesarebbe emerso l’allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio ipotizzato. Si contestaquindi l’esclusione della rescissione del legame associativo siccome illogica eincoerente, atteso che pur ammettendosi un dissidio tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA],posto a capo della associazione, si sostiene la emersione solo di una merasospensione del rapporto, travisando i risultati delle captazioni e offrendo unaricostruzione presunta di quanto affermato in talune delle conversazioni captate.4. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di motivazione, in ordinealla scelta di applicare, come unica misura giustificata, la custodia in carcere. Sicontesta la valutazione del “tempo silente” da parte del tribunale, non avendo lostesso verificato l’esistenza di fatti o comportamenti a partire dal gennaio 2022che potessero far ritenere coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda associativa o chepotesse reiterare reati. Al contrario, egli avrebbe espiato l’intera penaapplicatagli, dal settembre 2019, e poi avrebbe cominciato a lavorare. Da qui laindividuazione del requisito dell’attualità delle esigenze cautelari in viameramente presuntiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si premette che (cfr. Sez. 2, n. 21423 del 20/04/2011, Rv. 250508– 01) l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) impone solo che, nell'ordinanza dicustodia cautelare, sia contenuta la descrizione sommaria del fatto conl'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e ciò perché, nellafase delle indagini, il materiale probatorio è ancora fluido sicché può ben mutaresuccessivamente. Ed è proprio in ossequio a tale principio che le SS.UU., già conla sentenza n. 9/1998 Rv. 210801, statuirono che "l'ordinanza che dispone lamisura cautelare richiede, ai sensi di legge, soltanto la descrizione sommaria delfatto, cioè una sintetica e sommaria precisazione delle linee esterne dellacontestazione, atta a consentire all'indagato di conoscere il fatto nelle sue lineegenerali e di esercitare il diritto di difesa. L'indicazione della data in cui siassume essere stato commesso un determinato reato è un elemento nonindispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando si tratti di reatopermanente che copra un lungo arco di tempo, la cui individuazione risultidall'indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, sia purschematicamente enunciati". In altri termini, ciò che rileva, ai fini del diritto delladifesa, è che gli elementi di accusa - sui quali si fonda il provvedimentorestrittivo - siano stati tutti esplicitati in modo da consentire all'indagato didifendersi.2. Sul punto il tribunale, avanti al quale la questione di cui al primomotivo era stata sollevata, ha correttamente ribattuto sia la sussistenza delprincipio richiamato in premessa, sia che "all’indagato sono stati partecipati glistessi elementi rinvenienti dalle intercettazioni grazie ai quali il Tribunale haelaborato le sue considerazioni circa la data di fondazione del sodalizio”. Ed inproposito ampia e articolata appare la motivazione descrittiva dellapartecipazione del ricorrente nel sodalizio, ancor prima della data del marzo2021 citata nell’incolpazione provvisoria, nel quadro di una associazionemotivatamente rinvenuta come sorta diversi anni prima del 2021, e andando aritroso ben oltre la data di arresto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: aspetto,quest’ultimo, desunto da dichiarazioni intercettate ( di [OSCURATO:PERSONA]) in gradodi evidenziare come il capo del sodalizio – [OSCURATO:PERSONA] – avesse costruitola sua rete di narcotraffico a partire almeno dal 2016 oltre ad essere statocoimputato con il [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti già nel 2015 e adavere conseguito utili, secondo le intercettazioni, per ben due milioni di euro (cfr. pag. 81 e ss. dell’ordinanza). Rispetto ad una così risalente organizzazionecriminale, ben si colloca, senza evidenti e manifesti vizi motivazionali,l’inserimento nella stessa del ricorrente, ancor prima dell’arresto del settembredel 2019; inserimento spiegato, in estrema sintesi, attraverso la valorizzazionedella sovrapponibilità di due conversazioni intercorrenti tra interlocutori diversi,entrambe deponenti nel senso della intervenuta destituzione del [OSCURATO:PERSONA] dalruolo di custode della cassa del sodalizio, con sua sostituzione con altro sodale, edella intervenuta sospensione nei suoi confronti dell’assegno di mantenimentoversato in ragione della sopravvenuta detenzione sino al marzo 2021:circostanze tutte dimostrative, sul piano logico, del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] infavore della associazione in periodo ben antecedente all’arresto. In tal sensoesplicative appaiono anche le considerazioni svolte sia a pagina 79, 80 e 81 dellaordinanza, che nelle pagine precedenti, con riguardo all’uso “disinvolto” dellacassa del sodalizio, ed effettuato a proprio vantaggio da parte del [OSCURATO:PERSONA], alleragioni della sospensione del suo “mantenimento” collegate proprio a tale“personale” uso ( cfr. pag. 58 e ss.), e quindi alla necessità che il ricorrente -peraltro definito dal nuovo gestore della cassa, Capillo, come il “braccio”, afronte dello [OSCURATO:PERSONA] descritto come la “mente” del sodalizio (cfr. pag.63) -, una volta uscito dal carcere dovesse provvedere a porre rimedioall’ammanco di cassa registrato ( cfr. pag. 62 conv. Prog. 6045 Rit 3268/21).Alle predette valutazioni in tema di partecipazione all’associazione sin da primadell’arresto del 2019, segue con coerenza anche l’ulteriore notazione per cui lasospensione dell’erogazione dell’assegno mensile, a partire dal settembre 2021,non costituisce elemento certo di rescissione del rapporto associativo, potendoapparire, piuttosto, come un accorgimento volto ad avviare un recupero dellesomme necessarie per ripianare l’ammanco, così da rappresentare “una ritenutarispetto a spettanze dovute in ragione della intraneità all’associazione”.Quest’ultima è una considerazione che non appare affatto estranea al materialeindiziario: essa si fonda esplicitamente su contenuti di conversazioni, ( comequella richiamata a inizio di pagina 84) in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito alpadre che avrebbe rinviato la resa dei conti con il ricorrente al momento in cuiavesse riacquistato la libertà (senza che il riferimento anche alla intenzione dipicchiarlo ne possa depotenziare la predetta portata significativa, così da rendereil ragionamento del tribunale “manifestamente” illogico, tanto più ove sicollochino, doverosamente, i predetti propositi violenti nel contesto di ambientie personaggi criminali quali quelli in esame).Emerge, dunque, una motivazione puntuale e coerente, rispetto alla qualepaiono del tutto infondate sia la censura di cui al primo motivo proposto, per cuiil tribunale avrebbe illegittimamente modificato il fatto rispetto alla contestazioneprovvisoria ascritta al ricorrente (del resto a pagina 1 della ordinanza, ove paresintetizzarsi il capo di incolpazione per il ricorrente, si riporta che lo stessoavrebbe ricoperto “prima del suo arresto, il duplice ruolo di spacciatore etesoriere”), sia quella, di manifesta illogicità, per avere il collegio della cautelaritenuto che il ricorrente, pur se detenuto, potesse far parte della associazione,sia quella, di cui al secondo motivo, per cui vi sarebbe stato il travisamento diintercettazioni nell’escludere il recesso del ricorrente dalla associazione.A tale ultimo riguardo, a fronte delle coerenti e logiche valutazioni deigiudici della cautela, è sufficiente ribadire che in materia di intercettazionitelefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza delgiudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv.282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 – 01).3. Inammissibile è anche il terzo motivo, sul vizio di motivazione inordine alla scelta di applicare, come unica misura giustificata, la custodia incarcere: i giudici hanno tratto inevitabili conseguenze logico-giuridiche daglielementi in precedenza esposti riguardo al ricorrente, quanto alla sua caraturacriminale ed al suo ruolo nel sodalizio, così che appare inappuntabile ladescrizione di uno spregiudicato narcotrafficante, in grado persino di sfidare ilcapo del sodalizio criminale, sottraendogli denaro: circostanze da cui il collegiodella cautela ricava in maniera conseguenziale l’alto rischio, attuale, direiterazione di analoghi reati, anche funzionale alla prevista necessità diripianare l’ammanco provocato, nel quadro peraltro di una ritenuta resilienzadell’associazione “geneticamente predisposta a funzionare anche nell’ipotesi incui il capo fosse sottoposto a regime detentivo”. Si fa applicazione, dunque, inconclusione, di principi consolidati, per cui se da una parte, in materia dipresunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencatinell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si è chiarito che, ai finidell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativolasso temporale trascorso dalla commissione del reato (da ultimo Sez. 3 - n.16357 del 12/01/2021 Rv. 281293 – 01) ma con la precisazione per cui il fattoretempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altrielementi - un fattore necessario, ma non sufficiente, dall’altra si è precisato chein tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 deld.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto acondotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementidi fatto idonei a dimostrarne l'attualità, e stante la natura relativa dellapresunzione di attualità delle esigenze cautelari, la valutazione della eventualeprova contraria deve comunque discendere da una valutazione complessiva didiversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, lapersonalità e le condizioni di vita del soggetto -; con l'ulteriore precisazione cheuna simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincoloassociativo criminale sia rescisso poiché, se così non fosse, la presunzione nonpotrebbe ritenersi superata. Si è altresì precisato, e anche sul punto si trovacorrispondenza nella ordinanza impugnata, che, sempre in tema di misurecautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla dataultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibilecommissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e delmedesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzanol'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep.04/05/2018, Rv. 273435). Anche di recente si è confermata la necessità di unavalutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo unodegli elementi rilevanti: in tema di misure cautelari, la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimentodella sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale dicui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza,salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso deltempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità(Sez. 4 - , Sentenza n. 29237 del 11/06/2025 Cc. (dep. 07/08/2025 ) Rv.288309 – 01).Alle predette considerazioni si oppone ,quindi, solo una personalerivalutazione di elementi, di cui peraltro taluni sono stati espressamenteconsiderati dal tribunale come inidonei a superare le valutazioni sopra esposte,siccome fondate su elementi reputati particolarmente solidi rispetto al tempotrascorso dai fatti accertati e al lavoro svolto dall’indagato dopo la cessazionedella pena espiata.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att., cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris