CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 20715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 38/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] degli Abruzzi, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 924/2020della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno ottenuto in un precedente giudizio, in primo grado, da parte del Tribunale di Teramo, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per l’occupazione e trasformazione di un lor o terreno ad opera del Comune di [OSCURATO:PERSONA] degli Abruzzi.In particolare il credito era in capo al Verzilli, e poi ai suoi eredi. 1.1.-Il Comune, dopo la sentenza, ha provveduto a corrispondere circa 900 mila euro agli aventi diritto. 2.-Con successiva sentenza della Corte di Appello dell’Aquila questa decisione è stata riformata totalmente, ed il Comune ha ottenuto un decreto ingiuntivo che ha determinato la somma da avere in restituzione: il decreto è stato oggetto di opposizione, ma rigettata. Con la conseguenza del diritto definitivo del Comune alla restituzione di quanto corrisposto in base alla decisione primo grado, poi riformata. 3.-Nelle more della opposizione a decreto ingiuntivo, e comunque dopo che la sentenza di appello aveva negato il debito del Comune ed aveva dunque ordinato la restituzione di quanto da costui corrisposto, i due coniugi Verzilli e Cortese, hanno costituito un fondo patrimoniale in cui hanno fatto confluire alcuni beni immobili. 3.-Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo elusiva del suo credito la costituzione di tale fondo, ha agito davanti al Tribunale di Milano per ottenerne la revocatoria, che è stata concessa, con sentenza poi confermata in appello. 4.-Qui ricorre la sola [OSCURATO:PERSONA], essendo nelle more deceduto il coniuge Verzilli, e lo fa con quattro motivi di ricorso. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si oppone con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta v iolazione degli articoli 102 e 110 c.p.c. La tesi è la seguente. Nel corso del giudizio di primo grado, dopo la notifica della citazione, è deceduto [OSCURATO:PERSONA], uno dei due convenuti in revocatoria, che dunque è stato dichiarato contumace, non essendo mai stata dichiarata la sua morte, e non essendosi ovviamente costui costituito in giudizio. L’appello, di conseguenza, sempre in assenza di una dichiarazione di morte, è stato- dalla moglie, che era soccombente in primo grado - notificato al solo Comune, e non già agli eredi del Virzilli. La ricorrente ora eccepisce la nullità della sentenza di appello che è stata resa in assenza di contraddittorio, o meglio,in violazione del litisconsorzio necessario, in quanto l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata anche agli eredi della parte deceduta in primo grado. Il motivo è inammissibile. Intanto a farlo valere è colei che ha erroneamente notificato al solo Comune: l’appello è stato fatto dalla Cortese, che ora si duole del fatto che quell’atto non è stato notificato agli eredi del coniuge defunto, del cui decesso la medesima sapeva e non lo ha dichiarato. Ma non è questo il punto. E’ principio di diritto che qualora il giudizio di primo grado è proseguito nonostante la morte della parte, la relativa nullità della sentenza deve essere fatta valere con l’impugnazione, ossia con l’atto di appello (Cass. 19267 /2015). Più precisamente: La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c. (Cass. 28846/ 2018). E, quanto alla morte del convenuto contumace, Cass. 16802/ 2017; Cass. 7699/ 2003; Cass. 14434/ 2019. Infine, il vizio è sanato perché mai dedotto in appello. Infatti, non risulta che la ricorrente abbia fatto valere la nullità della sentenza di primo grado con una apposita impugnazione. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 2901 c.c . La tesidella ricorrente è che il credito a cui cautela è stata chiesta la revocatoria del fondo patrimoniale è in realtà contestato, non accertato definitivamente e comunque inesistente, in quanto esistono contro crediti della stessa ricorrente che ne annullano laportata. Si contesta alla corte di merito di aver rifiutato di valutare la revocatoria apprezzando nel meritol’esistenza del credito. Questo motivo è infondato. E’ costante principio di diritto che la revocatoria è legittimata anche dalla necessità di cautelare un credito meramente litigioso e non ancora definitivamente accertato (Cass. 3369/ 2019 che di conseguenza nega la sospensione del processo; Cass. 9855/ 2014). Con la conseguenza che non è obbligo del giudice verificarese il credito è fondato o meno. Resta peraltro evidente, ed è pacifica circostanza, che il diritto del Comune alla restituzione delle somme versate in base alla sentenza di primo grado è diventato definitivo. Dunque, al di là della sua quantificazione con il decreto ingiuntivo(la cui opposizione è stata peraltro rigettata ) , il credito è certo e non incerto. 8.- I l terzo motivo prospetta anche esso violazione dell’articolo 2901 c.c. e censura la parte della sentenza che ha ritenuto dannosa per il creditore la costituzione del fondo patrimoniale. Nuovamente la ricorrente sostiene che se la corte avesse tenuto conto dei documenti diretti a provare l’esistenza di un contro credito, risultante da un pendente giudizio amministrativo, avrebbe dovuto necessariamente escludere il danno (rectius, si direbbe escludere il credito). Inoltre, il patrimonio del debitore, che residuava dal Fondo patrimoniale era del tutto capiente, esistendo un terreno che aveva un valore sufficiente, e che avrebbe potuto essere adeguatamente stimato se solo si fosse ammessa la consulenza tecnica erroneamente dichiarata tardiva dalla corte di merito. Il motivo è inammissibile in entrambe le censure. Quanto alla prima, come si è detto in precedenza, è sufficienteche il credito sia litigioso ai finidella revocatoria, e comunque, in base alla giurisprudenz a prima citata, il giudice della revocatoria non deve sospendere il giudizio inattesa che si accerti il credito in diverso giudizio, come qui chiede ilricorrente. Quanto alla seconda censura, essa attiene all’accertamento in fatto del valore del terreno,che qui non può essere messa in discussione , rimessa come è alla valutazionedel giudice di merito, il quale correttamente ha ritenuto tardiva la richiesta di consulenza tecnica, in quanto formulata nella memoria conclusionale. Altrettanto inammissibile è l’ulteriore censura relativa all’elemento soggettivo, in quanto si contesta alla Corte di Appello di averlo ricavato da presunzioni non correttamente utilizzate. Ma, nel censurare tale ratio, non si contesta alla corte di merito di avere violato i criteri legali che guidano l’uso delle prescrizioni, quanto piuttosto si contestano i fatti indizianti, ossia l’esistenza o la configurazione dei fatti noti, che la Corte di appello ha utilizzato per risalire al fatto noto, e dunque la censura è inammissibile perché mira ad ottenere una diversa valutazione di quei fatti. 9.-Il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c Secondo la ricorrente è errata la liquidazione delle spese in quanto effettuata sul valore del credito per cui si è agito in revocatoria, e senza considerare che non tutto l’intero credito è dovutodalla ricorrente, la quale è solo coerede dei tanti proprietari del fondo, quello dalla cui occupazione è sortito il giudizio precedente. Il motivo è infondato. Innanzitutto, è principio di diritto che, nella revocatoria, ai fini delle spese, il valore della controversia si determina in base al valore del credito vantato dall’attore e per il quale costui agisce in revocatoria (Cass. 3697/ 2020). Inoltre, è irrilevante che la ricorrente sia comproprietaria insieme ad altri del terreno, essendo rilevante che sia stata parte dell’atto da revocare: il suo ruolo nella revocatoria dipende non dalla quota parte del terreno, ma dalla partecipazione all’atto da revocare: ove l’atto sia imputabile ad altri soggetti, può prospettare una responsabilità solidale nelle spese di costoro. Il ricorso va pertanto rigettato P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7800,00 euro, oltre 200,00 euro di esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per i