CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2021
Cassazione n. 37433/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/08/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubbli Ministero, in persona de ostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haedfluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Firenze, decidendo in sede di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., 624, 625, co. 1, n. 7), 56,, c.p., condannandolo alla pena finale di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Firenze, lamentando: 1) violazione di legge in quanto il tribunale non ha applicato alcun aumento per la continuazione tra i due reati indicati nei capi al) e a2) dell'imputazione; 2) violazione di legge perché la pena è stata determinata senza tenere conto che il reato sub al) non è un reato tentato ma consumato, sicché la determinazione della pena base in anni uno mesi sei di reclusione non tiene conto del fatto che la pena minima per il delitto di cui all'art. 625 c.p., è di anni due di reclusione; 3) violazione di legge in ordine al riconoscimento in favore del reo del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.1. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che in parziale accoglimento della proposta impugnazione, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, dovendosi, nel resto, dichiarare inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato e generico deve ritenersi il primo motivo di ricorso. Premesso che per pena illegale deve intendersi quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, Rv. 266080), tale evenienza non appare configurabile nel caso in esame. Ed invero, con riferimento al reato continuato oggetto di contestazione, che comprende in sé due episodi di furto tentato in supermercato, sorretti dalla identità del disegno criminoso, il tribunale è partito da una pena-base di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, su cui ha operato la riduzione prevista per la scelta del rito abbreviato. In siffatta dosimetria della pena-base, poi ridotta per giungere alla pena finale, è senz'altro contenuto l'aumento conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato, essendo state considerate entrambe le condotte contestate sub al) e a2). Ciò appare evidente dalla stessa motivazione, nella quale si evidenzia che il discostamento dal minimo edittale è dovuto alla gravità della condotta posta in essere dall'imputato, complessivamente considerata, in ragione di due furti tentati posti in essere a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, in due diversi esercizi commerciali. A tale proposito giova ricordare, per completezza espositiva, che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando, come nel caso che ci occupa, non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, c.p., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (cfr. Cass., Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770). 5. Manifestamente infondato e sorretto da motivi che propongono, peraltro genericamente, una lettura alternativa dei fatti, non scrutinabile in sede di legittimità e, comunque, non deducibili con il ricorso per saltum, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. La corte territoriale ha chiaramente fondato la sua decisione in tema di determinazione della pena con riferimento a due fatti di furto tentato, unificati sotto il vincolo della continuazione, commessi dall'imputato, in due distinte occasioni, a breve distanza l'una dall'altra, in due diversi supermercati, sempre sotto l'osservazione del direttore (nel caso del primo supermercato) e dei responsabili della sicurezza (in entrambi gli esercizi commerciali: cfr. p. 3 della sentenza impugnata). Dato, quest'ultimo, con cui il pubblico ministero ricorrente non si confronta affatto, pur rappresentando il discrimine tra l'ipotesi di furto consumato e furto tentato, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui principio secondo cui in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (cfr. Cass., sez. U. 17.7.2014, .n. 52117, rv. 261186). 6. Inammissibile appare anche il terzo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente pone questioni attinenti al merito della scelta discrezionale del giudice di secondo grado, che, lungi dall'essere meramente assertiva, fonda legittimamente la formulazione di una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato, presupposto indefettibile per la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 164, co. 1, c.p., su di un giudizio positivo della personalità dello Zegarra, (dunque sulla base di una delle circostanze previste dall'art. 133c.p.). Giudizio desunto con logico argomentare dalla mancanza a carico del reo di precedenti penali, costituente, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, un elemento di indubbia valenza positiva, che esige, nell'ambito della fattispecie sottoposta al vaglio giudiziale nei suoi profili soggettivi e oggettivi, l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, Rv. 254969). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso de