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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23665/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna resa il 02/04/2025 dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazionesdella legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Giova poi ricordare che il trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, ove congruamente motivato, esso è sottratto a censure in sede di legittimità.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha (p. 2), ricordato che l'incensuratezza non rileva per ciò sola ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis, comma 3, cod. pen.) e che l'appellante non aveva fornito alcuna deduzione specifica o rilevante a tal fine. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, le cui motivazioni sul punto la Corte territoriale ha condiviso, aveva negato le circostanze attenuanti generiche «in ragione della gravità dei fatti desumibile dai quantitativi di stupefacente detenuti e dell'elevato principio attivo, significativi di un'attività non occasionale e di uno stabile inserimento in circuiti criminali dediti alla commercializzazione dello stupefacente»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna resa il 02/04/2025 dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazionesdella legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Giova poi ricordare che il trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, ove congruamente motivato, esso è sottratto a censure in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha (p. 2), ricordato che l'incensuratezza non rileva per ciò sola ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis, comma 3, cod. pen.) e che l'appellante non aveva fornito alcuna deduzione specifica o rilevante a tal fine. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, le cui motivazioni sul punto la Corte territoriale ha condiviso, aveva negato le circostanze attenuanti generiche «in ragione della gravità dei fatti desumibile dai quantitativi di stupefacente detenuti e dell'elevato principio attivo, significativi di un'attività non occasionale e di uno stabile inserimento in circuiti criminali dediti alla commercializzazione dello stupefacente»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23665/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris