CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. sorveglianza di Firenze, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza del 20 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, a seguito di udienza in camera di consiglio, ha rigettato, previa riunione, due reclami presentati da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa di reclusione di Spoleto, avverso due provvedimenti, rispettivamente del 19 agosto e del 28 agosto 2025, con i quali il Magistrato di sorveglianza di Livorno aveva dichiarato inammissibili due reclami ex art. 35-bis ord. pen. presentati dal detenuto, all'epoca ristretto nella [OSCURATO:PERSONA] di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non riguardanti inosservanza delle disposizioni dell'amministrazione penitenziaria da cui derivi il pregiudizio all'esercizio di diritti; che, pur rilevando che, effettivamente, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio con la parte, avendo operato una valutazione discrezionale nel merito delle istanze, il Tribunale ha ritenuto la domanda giudiziale del detenuto assolutamente carente nelle sue componenti essenziali, mancando l'indicazione dell'oggetto della richiesta e i motivi della stessa, riducendosi a generiche, assertive e confuse proposizioni sulle carenze del sistema carcerario, da cui non era dato desumere la presunta violazione a suo danno; ,che, con ricorso, redatto a mano e presentato personalmente, tramite l'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Spoleto, il 26 novembre 2026, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'irritualità della decisione di inammissibilità assunta de plano dal magistrato di sorveglianza e riproponeva le generali doglianze sul mancato inquadramento lavorativo nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] rappresentate al Magistrato di sorveglianza; che l'impugnazione in esame è stata proposta personalmente dall'interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] ove è ristretto ed è dunque inammissibile, poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che, quindi, il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 — trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che, all'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P P.Q.M