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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18209/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio della motivazione e ha chiesto la «assoluzione dell'imputato perché è insufficiente la prova che abbia commesso il fatto»; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che il secondo motivo proposto, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. è inammissibile, in quanto il difensore si è limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche, senza riferire la rilevanza delle stesse alle risultanze del caso di specie; Considerato, peraltro, la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche i numerosi precedenti penali dell'imputato e la reiterazione di analoghe condotte di evasione in un ristretto arco di tempo (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio della motivazione e ha chiesto la «assoluzione dell'imputato perché è insufficiente la prova che abbia commesso il fatto»; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che il secondo motivo proposto, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. è inammissibile, in quanto il difensore si è limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche, senza riferire la rilevanza delle stesse alle risultanze del caso di specie; Considerato, peraltro, la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche i numerosi precedenti penali dell'imputato e la reiterazione di analoghe condotte di evasione in un ristretto arco di tempo (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbra
Sentenza Cassazione n. 18209/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris