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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 303/1994

ECLI:IT:COST:1994:303
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato avverso un provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, per essere divenuta l'assegnataria proprietaria di altri immobili, il Pretore di Brescia, con ordinanza del 9 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli art. 21, sesto comma, e 22, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel rinviare la seconda norma alla prima e quest'ultima al tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 per il ricorso (al Pretore) avverso il provvedimento amministrativo suddetto, innoverebbero il regime delle competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, estendendo il rimedio giurisdizionale previsto nella legge statale ad ipotesi, non solo non espressamente da quella contemplata, ma rispetto alle quali il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sarebbe addirittura escluso alla stregua del tradizionale criterio del riparto delle giurisdizioni basato sulla diversità delle situazioni soggettive tutelate.

1.1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 in riferimento all'art. 108 della Costituzione.

La violazione del parametro invocato viene ravvisata, relativamente alla prima norma, in quanto stabilisce che al provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica la seconda, anch'essa impugnata, in quanto prevede, per la diversa ipotesi di ricorso contro il provvedimento di annullamento dell'assegnazione, che "si applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", ovverosia le norme statali che disciplinano il rimedio giurisdizionale del ricorso innanzi al Pretore.

1.2. - Preliminarmente va considerato che il giudice a quo, nonostante che all'epoca della rimessione dell'incidente di costituzionalità fosse già intervenuta l'abrogazione delle norme denunciate, per effetto della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (rispettivamente, artt. 23 e 22, secondo comma), ha evidentemente ritenuto la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate, reputando che il nuovo regime determinato dall'abrogazione non esplichi effetti sui rapporti pregressi e sui giudizi in corso al momento della intervenuta modifica legislativa.

2. - Nel merito la questione è fondata.

È ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che è precluso alle regioni (e alle province autonome) non solo di riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia di giurisdizione e recano la disciplina processuale dei ricorsi alle autorità giurisdizionali ordinaria e amministrative, in primo luogo perché, per la loro natura, tali materie esulano dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto di riserva di legge statale a termini del parametro invocato.

In ogni caso qualunque intervento regionale in dette materie, anche se in ipotesi si limitasse, per mere finalità sistematiche e di chiarezza, al richiamo di normativa statale già di per sé applicabile - il che, nella specie, non è, avendo per di più le norme regionali impugnate esteso il rimedio del ricorso al Pretore ad un'ipotesi di decadenza (a causa della perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione, per essere l'interessata risultata proprietaria di altri immobili) diversa da quella disciplinata dalla norma statale richiamata (e riferita alla mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto) - comporta un'inammissibile novazione della fonte che, si ripete, è riservata al legislatore nazionale (sentenze nn. 505 e 589 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 203 del 1987).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato avverso un provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, per essere divenuta l'assegnataria proprietaria di altri immobili, il Pretore di Brescia, con ordinanza del 9 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli art. 21, sesto comma, e 22, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel rinviare la seconda norma alla prima e quest'ultima al tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 per il ricorso (al Pretore) avverso il provvedimento amministrativo suddetto, innoverebbero il regime delle competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, estendendo il rimedio giurisdizionale previsto nella legge statale ad ipotesi, non solo non espressamente da quella contemplata, ma rispetto alle quali il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sarebbe addirittura escluso alla stregua del tradizionale criterio del riparto delle giurisdizioni basato sulla diversità delle situazioni soggettive tutelate. 1.1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 in riferimento all'art. 108 della Costituzione. La violazione del parametro invocato viene ravvisata, relativamente alla prima norma, in quanto stabilisce che al provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica la seconda, anch'essa impugnata, in quanto prevede, per la diversa ipotesi di ricorso contro il provvedimento di annullamento dell'assegnazione, che "si applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", ovverosia le norme statali che disciplinano il rimedio giurisdizionale del ricorso innanzi al Pretore. 1.2. - Preliminarmente va considerato che il giudice a quo, nonostante che all'epoca della rimessione dell'incidente di costituzionalità fosse già intervenuta l'abrogazione delle norme denunciate, per effetto della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (rispettivamente, artt. 23 e 22, secondo comma), ha evidentemente ritenuto la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate, reputando che il nuovo regime determinato dall'abrogazione non esplichi effetti sui rapporti pregressi e sui giudizi in corso al momento della intervenuta modifica legislativa. 2. - Nel merito la questione è fondata. È ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che è precluso alle regioni (e alle province autonome) non solo di riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia di giurisdizione e recano la disciplina processuale dei ricorsi alle autorità giurisdizionali ordinaria e amministrative, in primo luogo perché, per la loro natura, tali materie esulano dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto di riserva di legge statale a termini del parametro invocato. In ogni caso qualunque intervento regionale in dette materie, anche se in ipotesi si limitasse, per mere finalità sistematiche e di chiarezza, al richiamo di normativa statale già di per sé applicabile - il che, nella specie, non è, avendo per di più le norme regionali impugnate esteso il rimedio del ricorso al Pretore ad un'ipotesi di decadenza (a causa della perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione, per essere l'interessata risultata proprietaria di altri immobili) diversa da quella disciplinata dalla norma statale richiamata (e riferita alla mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto) - comporta un'inammissibile novazione della fonte che, si ripete, è riservata al legislatore nazionale (sentenze nn. 505 e 589 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 203 del 1987). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 303/1994 — Fons Iuris — Fons Iuris