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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03187/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 marzo 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali (art. 582, comma 1, cod. pen.) e minaccia (art. 612, comma 1, cod. pen.) a loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati, con separato atto, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la sopravvenuta remissione della querela proposta nei confronti del rispettivo assistito e la contestuale accettazione.

3. Risulta, in effetti, che, in data 29 marzo 2024, a mezzo dei rispettivi procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rimesso le reciproche querele con contestuale accettazione (cfr. verbale Commissariato di P.S. [OSCURATO:PERSONA]); È, allora, venuta meno la condizione di procedibilità per tutti i reati in imputazione.

Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; e devono porsi a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 marzo 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali (art. 582, comma 1, cod. pen.) e minaccia (art. 612, comma 1, cod. pen.) a loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati, con separato atto, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la sopravvenuta remissione della querela proposta nei confronti del rispettivo assistito e la contestuale accettazione. 3. Risulta, in effetti, che, in data 29 marzo 2024, a mezzo dei rispettivi procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rimesso le reciproche querele con contestuale accettazione (cfr. verbale Commissariato di P.S. [OSCURATO:PERSONA]); È, allora, venuta meno la condizione di procedibilità per tutti i reati in imputazione. Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; e devono porsi a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 03187/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris