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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33927/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; ero/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto della Terza Sezione di questa Corte con sentenza del 4 febbraio 2022, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla restrizione in custodia cautelare in carcere sofferta dal 15 dicembre 2009 all'8 febbraio 2010, originariamente applicatagli dal G.I.P. del locale Tribunale con ordinanza del 10 dicembre 2009 nella ritenuta indiziaria integrazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., imputazione da cui era stato assolto, per non aver commesso il fatto, dal Tribunale di Gela con sentenza del 19 novembre 2014, divenuta irrevocabile.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato conseguente istanza di riparazione per ingiusta detenzione, che la Corte di appello di Caltanissetta aveva, per la prima volta, rigettato con ordinanza pronunciata in data 16 ottobre 2019.

Tale provvedimento era stato annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza emessa da questa Sezione della Suprema Corte il 13 gennaio 2021, sul presupposto che l'ordinanza impugnata avesse omesso ogni valutazione in ordine all'incidenza avuta dalla condotta dell'interessato sull'emissione ed il mantenimento della misura custodiale, stante la mancanza di riferimenti all'ordinanza cautelare e al quadro probatorio posto a relativo fondamento.

Con ordinanza dell'8 ottobre 2021 la Corte di appello di Caltanissetta aveva nuovamente rigettato la richiesta di riconoscimento del diritto all'equa riparazione e tale pronuncia era stata, del pari, annullata dalla Terza Sezione di questa Corte, con sentenza del 4 febbraio 2022.

Nella specie era stato, in particolare, evidenziato come gli elementi utilizzati dal giudice della riparazione per ritenere una colpa o un dolo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione non fossero risultati causalmente collegati alla custodia cautelare subita dal Caltagirone per il reato ex art. 416-bis cod. pen., non essendo stata espressa motivazione adeguata in ordine al nesso sussistente tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell'applicazione della misura custodiale, oltre che nel mantenimento della stessa.

1.2. Con ordinanza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha, come detto, ritenuto, per la terza volta, di non accogliere l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. avanzata da parte del Caltagirone, osservando come dalle risultanze processuali fosse emerso che costui, pur non avendo integrato le fattispecie ascrittegli, avesse posto in essere diversi profili di condotta caratterizzati da dolo o colpa grave, di specifico rilievo causale ai fini dell'applicazione della misura custodiale.

Per l'ordinanza impugnata essi hanno, in particolare, riguardato i contatti avuti costantemente dall'istante con soggetti appartenenti ad una consorteria mafiosa gelese (in particolare con la figura di spicco di [OSCURATO:PERSONA]), non in termini di una mera e neutra frequentazione con soggetti ambigui o pregiudicati, bensì in una maniera tale da mantenere «rapporti stretti con associati mafiosi, coindagati nell'ambito del medesimo procedimento, rendendosi disponibile per le diverse esigenze del gruppo».

In particolar modo, per come evidenziato dal giudice della riparazione, il Caltagirone: si era prestato a portare denaro in carcere a un cugino condannato per omicidio; aveva concorso in un'operazione di emissione di fatture (almeno soggettivamente) inesistenti, con interessamento continuo del Terlati per l'incasso in danno di [OSCURATO:PERSONA]; si era prestato a trasferire per conto del Terlati somme di denaro, perfino offrendosi di emettere vaglia con falsa intestazione ad un suo congiunto; aveva costantemente comunicato con il Terlati con linguaggio criptico; aveva mantenuto rapporti, sia al Nord che a Gela, con appartenenti alla cosca "Emmanuello", come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], anche recandosi a casa di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA], quindi, era risultato rivolgersi abitualmente al Caltagirone per i più disparati motivi, quali quelli di farsi accompagnare nei suoi spostamenti (stazione ferroviaria o aeroporto), o per riscuotere denaro (una somma di quattro milioni di lire dall'Aprile), così svolgendo mansioni di assoluto spicco in ambito mafioso, da ritenersi assolutamente incidenti ai fini della disposta applicazione, e al successivo mantenimento, della misura cautelare.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Rileva il ricorrente come la Corte territoriale sarebbe incorsa nei medesimi vizi motivazionali evidenziati dalla Corte di Cassazione, utilizzando gli stessi argomenti - relativi alle frequentazioni del Caltagirone e alle risultanze delle attività di intercettazione - già censurati dal giudice di legittimità.

La Corte di appello non avrebbe, in particolare, motivato in ordine alle ragioni del mantenimento della misura cautelare pur dopo che [OSCURATO:PERSONA], collega di lavoro del Caltagirone, aveva chiarito nel corso del suo interrogatorio quale ruolo avesse effettivamente ricoperto quest'ultimo, precisando la natura dei rapporti da lui avuti con soggetti quali il Terlati, [OSCURATO:PERSONA] o lo stesso Aprile. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, infatti, solo un aiuto elettricista, operante nel bresciano, che prestava la sua attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e tale ultimo, avendo la necessità di emettere fatture per alcuni lavori svolti, senza possibilità di farlo personalmente in quanto privo di partita IVA, aveva unicamente chiesto al ricorrente di rinvenire qualcuno che lo potesse fare per suo conto. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva trovato la possibilità di far emettere tali fatture da alcuni suoi compaesani (il Terlati e l'Infuso), anch'essi operanti nel settore dell'impiantistica elettrica.

Il giudice della riparazione avrebbe, quindi, motivato in ordine all'adeguatezza degli elementi posti a base dell'emissione della misura cautelare, ma non già sui motivi di mantenimento della stessa, e ciò nonostante avesse acquisito informazioni di rilievo di segno contrario.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa innpeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

3.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, determini, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01).

Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale della decisione impugnata, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente dai dedotti vizi, come risulti giudizialmente accertato che il Caltagirone avesse avuto frequenti e reiterati rapporti di frequentazione con appartenenti ad una cosca mafiosa di Gela.

In modo diffuso, infatti, il giudice della riparazione ha evidenziato, in sede di espletamento del rinnovato giudizio, come plurimi elementi, non esclusi nella loro realtà storica dalla sentenza assolutoria di merito, si siano posti in collegamento eziologico rispetto alla subita limitazione della libertà personale, così da risultare idonei ad integrare la colpa grave ostativa alla riparazione.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, la Corte territoriale non si è limitata a configurare la colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. solo riutilizzando i medesimi argomenti - relativi alle frequentazioni del Caltagirone e alle risultanze delle attività di intercettazione - già precedentemente censurati, ma lo ha fatto con congruità espositiva e motivazione non manifestamente illogica, legandosi a quanto indicato nella pronuncia assolutoria, e quindi nel pieno rispetto dei parametri di legittimità al cui vaglio questa Suprema Corte è vincolata.

Nell'ordinanza impugnata sono stati adeguatamente considerati, infatti, i continui contatti intercorsi con il Terlati, oltre che con altri appartenenti al sodalizio criminoso, nei cui confronti il Caltagirone era risultato essere "a completa disposizione" - rivolgendosi a lui il Terlati per i più disparati motivi, come per farsi accompagnare nei suoi spostamenti, per riscuotere denaro, ovvero perfino per svolgere il ruolo di "ambasciatore o tramite" per altri soggetti - potendosi, quindi, ritenere dimostrata, anche in considerazione del linguaggio criptico utilizzato, la piena sua consapevolezza della natura illeciti degli affari gestiti da altri.

Risulta, altresì, comprovato che il Caltagirone avesse concorso in un'operazione di emissione di fatture inesistenti, così da compendiare un insieme di circostanze fattuali, non escluse dal giudice della cognizione, logicamente poste a base dell'originario provvedimento applicativo della misura custodiale, rendendo del tutto congruo ed intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione ai fini dell'adozione dell'impugnato provvedimento reiettivo.

D'altro canto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (così, Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547-01).

4.1. Di tale situazione appare, invero, essere consapevole anche lo stesso istante, che, in seno al suo ricorso, non ha, di fatto, censurato l'ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza della colpa sinergica all'adozione della misura custodiale, bensì i motivi del suo successivo mantenimento, affermando che, dopo essere state rese in interrogatorio le dichiarazioni da parte del coindagato Aprile, sarebbe stata chiarita la vera natura dei rapporti intercorsi tra il Caltagirone e gli altri soggetti interessati (Terlati, Infuso e lo stesso Aprile), nonché il vero ruolo ricoperto da parte del ricorrente.

In tal maniera, in realtà, il Caltagirone introduce, e sottopone al vaglio di questa Suprema Corte, elementi valutativi di cui non aveva il dovere di tener conto il giudice della riparazione, bensì solo quello della cognizione.

Ritenere che le propalazioni dell'Aprile potessero avere inciso nell'esatta ricostruzione dei rapporti avuti dal Caltagirone con soggetti quali il Terlati e l'Infuso, ovvero ai fini dell'individuazione del vero ruolo ricoperto dall'istante, attiene, invero, alla ricostruzione del merito della vicenda, e cioè ad aspetti di cui è ragionevole e logico che il Tribunale di Gela abbia tenuto conto ai fini della pronuncia della sentenza assolutoria di merito.

Viceversa, compito del giudice della riparazione è quello di verificare l'eventuale ricorrenza di condotte gravemente colpose, di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., ostative al riconoscimento del beneficio invocato.

Ed infatti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (così, tra le altre, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952-01).

Ciò, all'evidenza, è stato adeguatamente effettuato nel caso di specie, avendo la Corte di appello, in ragione di tutte le considerazioni in precedenza espresse, esplicato, con motivazione logica e congrua, il perché l'istante avesse con la sua condotta gravemente colposa inciso causalmente nell'applicazione e nel mantenimento della custodia cautelare.

5. Ne deriva, pertanto, la pronuncia di rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; ero/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto della Terza Sezione di questa Corte con sentenza del 4 febbraio 2022, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla restrizione in custodia cautelare in carcere sofferta dal 15 dicembre 2009 all'8 febbraio 2010, originariamente applicatagli dal G.I.P. del locale Tribunale con ordinanza del 10 dicembre 2009 nella ritenuta indiziaria integrazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., imputazione da cui era stato assolto, per non aver commesso il fatto, dal Tribunale di Gela con sentenza del 19 novembre 2014, divenuta irrevocabile. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato conseguente istanza di riparazione per ingiusta detenzione, che la Corte di appello di Caltanissetta aveva, per la prima volta, rigettato con ordinanza pronunciata in data 16 ottobre 2019. Tale provvedimento era stato annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza emessa da questa Sezione della Suprema Corte il 13 gennaio 2021, sul presupposto che l'ordinanza impugnata avesse omesso ogni valutazione in ordine all'incidenza avuta dalla condotta dell'interessato sull'emissione ed il mantenimento della misura custodiale, stante la mancanza di riferimenti all'ordinanza cautelare e al quadro probatorio posto a relativo fondamento. Con ordinanza dell'8 ottobre 2021 la Corte di appello di Caltanissetta aveva nuovamente rigettato la richiesta di riconoscimento del diritto all'equa riparazione e tale pronuncia era stata, del pari, annullata dalla Terza Sezione di questa Corte, con sentenza del 4 febbraio 2022. Nella specie era stato, in particolare, evidenziato come gli elementi utilizzati dal giudice della riparazione per ritenere una colpa o un dolo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione non fossero risultati causalmente collegati alla custodia cautelare subita dal Caltagirone per il reato ex art. 416-bis cod. pen., non essendo stata espressa motivazione adeguata in ordine al nesso sussistente tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell'applicazione della misura custodiale, oltre che nel mantenimento della stessa. 1.2. Con ordinanza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha, come detto, ritenuto, per la terza volta, di non accogliere l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. avanzata da parte del Caltagirone, osservando come dalle risultanze processuali fosse emerso che costui, pur non avendo integrato le fattispecie ascrittegli, avesse posto in essere diversi profili di condotta caratterizzati da dolo o colpa grave, di specifico rilievo causale ai fini dell'applicazione della misura custodiale. Per l'ordinanza impugnata essi hanno, in particolare, riguardato i contatti avuti costantemente dall'istante con soggetti appartenenti ad una consorteria mafiosa gelese (in particolare con la figura di spicco di [OSCURATO:PERSONA]), non in termini di una mera e neutra frequentazione con soggetti ambigui o pregiudicati, bensì in una maniera tale da mantenere «rapporti stretti con associati mafiosi, coindagati nell'ambito del medesimo procedimento, rendendosi disponibile per le diverse esigenze del gruppo». In particolar modo, per come evidenziato dal giudice della riparazione, il Caltagirone: si era prestato a portare denaro in carcere a un cugino condannato per omicidio; aveva concorso in un'operazione di emissione di fatture (almeno soggettivamente) inesistenti, con interessamento continuo del Terlati per l'incasso in danno di [OSCURATO:PERSONA]; si era prestato a trasferire per conto del Terlati somme di denaro, perfino offrendosi di emettere vaglia con falsa intestazione ad un suo congiunto; aveva costantemente comunicato con il Terlati con linguaggio criptico; aveva mantenuto rapporti, sia al Nord che a Gela, con appartenenti alla cosca "Emmanuello", come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], anche recandosi a casa di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA], quindi, era risultato rivolgersi abitualmente al Caltagirone per i più disparati motivi, quali quelli di farsi accompagnare nei suoi spostamenti (stazione ferroviaria o aeroporto), o per riscuotere denaro (una somma di quattro milioni di lire dall'Aprile), così svolgendo mansioni di assoluto spicco in ambito mafioso, da ritenersi assolutamente incidenti ai fini della disposta applicazione, e al successivo mantenimento, della misura cautelare. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente come la Corte territoriale sarebbe incorsa nei medesimi vizi motivazionali evidenziati dalla Corte di Cassazione, utilizzando gli stessi argomenti - relativi alle frequentazioni del Caltagirone e alle risultanze delle attività di intercettazione - già censurati dal giudice di legittimità. La Corte di appello non avrebbe, in particolare, motivato in ordine alle ragioni del mantenimento della misura cautelare pur dopo che [OSCURATO:PERSONA], collega di lavoro del Caltagirone, aveva chiarito nel corso del suo interrogatorio quale ruolo avesse effettivamente ricoperto quest'ultimo, precisando la natura dei rapporti da lui avuti con soggetti quali il Terlati, [OSCURATO:PERSONA] o lo stesso Aprile. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, infatti, solo un aiuto elettricista, operante nel bresciano, che prestava la sua attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e tale ultimo, avendo la necessità di emettere fatture per alcuni lavori svolti, senza possibilità di farlo personalmente in quanto privo di partita IVA, aveva unicamente chiesto al ricorrente di rinvenire qualcuno che lo potesse fare per suo conto. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva trovato la possibilità di far emettere tali fatture da alcuni suoi compaesani (il Terlati e l'Infuso), anch'essi operanti nel settore dell'impiantistica elettrica. Il giudice della riparazione avrebbe, quindi, motivato in ordine all'adeguatezza degli elementi posti a base dell'emissione della misura cautelare, ma non già sui motivi di mantenimento della stessa, e ciò nonostante avesse acquisito informazioni di rilievo di segno contrario. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa innpeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, determini, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale della decisione impugnata, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente dai dedotti vizi, come risulti giudizialmente accertato che il Caltagirone avesse avuto frequenti e reiterati rapporti di frequentazione con appartenenti ad una cosca mafiosa di Gela. In modo diffuso, infatti, il giudice della riparazione ha evidenziato, in sede di espletamento del rinnovato giudizio, come plurimi elementi, non esclusi nella loro realtà storica dalla sentenza assolutoria di merito, si siano posti in collegamento eziologico rispetto alla subita limitazione della libertà personale, così da risultare idonei ad integrare la colpa grave ostativa alla riparazione. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, la Corte territoriale non si è limitata a configurare la colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. solo riutilizzando i medesimi argomenti - relativi alle frequentazioni del Caltagirone e alle risultanze delle attività di intercettazione - già precedentemente censurati, ma lo ha fatto con congruità espositiva e motivazione non manifestamente illogica, legandosi a quanto indicato nella pronuncia assolutoria, e quindi nel pieno rispetto dei parametri di legittimità al cui vaglio questa Suprema Corte è vincolata. Nell'ordinanza impugnata sono stati adeguatamente considerati, infatti, i continui contatti intercorsi con il Terlati, oltre che con altri appartenenti al sodalizio criminoso, nei cui confronti il Caltagirone era risultato essere "a completa disposizione" - rivolgendosi a lui il Terlati per i più disparati motivi, come per farsi accompagnare nei suoi spostamenti, per riscuotere denaro, ovvero perfino per svolgere il ruolo di "ambasciatore o tramite" per altri soggetti - potendosi, quindi, ritenere dimostrata, anche in considerazione del linguaggio criptico utilizzato, la piena sua consapevolezza della natura illeciti degli affari gestiti da altri. Risulta, altresì, comprovato che il Caltagirone avesse concorso in un'operazione di emissione di fatture inesistenti, così da compendiare un insieme di circostanze fattuali, non escluse dal giudice della cognizione, logicamente poste a base dell'originario provvedimento applicativo della misura custodiale, rendendo del tutto congruo ed intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione ai fini dell'adozione dell'impugnato provvedimento reiettivo. D'altro canto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (così, Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547-01). 4.1. Di tale situazione appare, invero, essere consapevole anche lo stesso istante, che, in seno al suo ricorso, non ha, di fatto, censurato l'ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza della colpa sinergica all'adozione della misura custodiale, bensì i motivi del suo successivo mantenimento, affermando che, dopo essere state rese in interrogatorio le dichiarazioni da parte del coindagato Aprile, sarebbe stata chiarita la vera natura dei rapporti intercorsi tra il Caltagirone e gli altri soggetti interessati (Terlati, Infuso e lo stesso Aprile), nonché il vero ruolo ricoperto da parte del ricorrente. In tal maniera, in realtà, il Caltagirone introduce, e sottopone al vaglio di questa Suprema Corte, elementi valutativi di cui non aveva il dovere di tener conto il giudice della riparazione, bensì solo quello della cognizione. Ritenere che le propalazioni dell'Aprile potessero avere inciso nell'esatta ricostruzione dei rapporti avuti dal Caltagirone con soggetti quali il Terlati e l'Infuso, ovvero ai fini dell'individuazione del vero ruolo ricoperto dall'istante, attiene, invero, alla ricostruzione del merito della vicenda, e cioè ad aspetti di cui è ragionevole e logico che il Tribunale di Gela abbia tenuto conto ai fini della pronuncia della sentenza assolutoria di merito. Viceversa, compito del giudice della riparazione è quello di verificare l'eventuale ricorrenza di condotte gravemente colpose, di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., ostative al riconoscimento del beneficio invocato. Ed infatti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (così, tra le altre, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952-01). Ciò, all'evidenza, è stato adeguatamente effettuato nel caso di specie, avendo la Corte di appello, in ragione di tutte le considerazioni in precedenza espresse, esplicato, con motivazione logica e congrua, il perché l'istante avesse con la sua condotta gravemente colposa inciso causalmente nell'applicazione e nel mantenimento della custodia cautelare. 5. Ne deriva, pertanto, la pronuncia di rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01)
Sentenza Cassazione n. 33927/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris