CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04333/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15456/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Savonarola n. 39, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a mergine del ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.M. ([OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliatain Roma, Via D. [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di A.C. 15.12.2023 N. R.G. 15456/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.96, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 4800/2020 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 16 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2016 l’ENPAM [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria dell’EMPAM ([OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]) notificò a [OSCURATO:PERSONA] , conduttore di unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà della fondazione, in virtù di contratto di locazione stipulato il 20 aprile 1997,sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni nel periodo da agosto 2014 ad aprile 2016. Esposeche il contratto aveva fissato il canone mensile in Lire 517.000 per l’anno 1997,con incrementi per quelli successivi, e che l’importo complessivo di cui il conduttore era debitore andava quantificato in Euro14.094,36. Si oppose il Nardini, deducendo che il contratto stipulato il 20 aprile 1997 era nullo e che pertanto era rimasto efficace il precedente contratto concluso il 16 marzo 1980 e regolato dalla legge n. 392 del 1978, il quale aveva previsto un canone equo di Euro 62,07. Sostenne cheegli aveva versato negli anni un canone indebitamente maggiorato rispetto al dovuto sulla base di bollettini precompilati inviatigli dall’ente locatore. Concluse di essere creditore della somma complessiva di Euro 15.513,53 e ne domandò in via riconvenzi onale la restituzione. Espletata CTU, il Tribunale di Roma, esclusa la nullità del contratto del 20 aprile 1997, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’ENPAM, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 8.845,84, oltre i A.C. 15.12.2023 N. R.G. 15456/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. canoni scaduti e in scadenza sino al rilascio, nonché gli interessi dalla notificazione dell’intimazione di sfratto. 2. La Corte d’appello di Roma – adìta in via principale dal Nardini e in via incidentale dalla Gestione P rofessionali [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta ai sensi dell’art.111 cod. proc. civ., per avere acquistato in corso di causa l’immobile locato –nel contraddittorio con l’ENPAM ( parte originaria con cui il processo era proseguito), con sentenza 16 dicembre 2020, n. 4800, ha rigettato la prima impugnazione e ha accolto la seconda, condannando il conduttore al pagamento della somma integrale indicata nell’intimazione di fratto, pari ad Euro 14.094,36, oltre i canoni scaduti e in scadenza sino al rilascio, nonché gli interessi dalla notificazione dello sfratto. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi. Rispondono con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] ENPAM e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Le parti non hannodepositato memorie . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 81, 11 1 e 112 cod.proc. civ.. Il ricorrente deduce che, in seguito al la proposizione , da parte sua , dell’appello avverso la sentenza di prime cure, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(quale acquirente dell’immobile da lui condotto), aveva proposto appello incidentale, chiedendo l’integrale accoglimento della domanda formulata in primo grado, ma la parte originaria, costituitasi nel giudizio di secondogrado, si era limitata ad invocareil rigetto del gravame principale. A.C. 15.12.2023 N. R.G. 15456/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Soggiunge il Nardiniche, in seguito a tale costituzione, poiché l’ENPAM non era stata estromessa, il processoera proseguito tra le parti originarie; la Corte d’appello, nell’accogliere l’impugnazioneincidentale dell a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non avrebbe specificato il beneficiario della condanna, salvo p oi liquidare le spese del grado in favore dell’ ENPAM, compensando quelle del rapportoprocessuale intercorso con la [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo , il Giudiced’appello avrebbe accordato «oltre ciò che è stato chiesto dall’ENPAM e in contrasto con la volontà della stessa » (p.5 del ricorso) , atteso che l’appellante incidentaleaveva formulato la «richiesta in proprio», su l l a premessa che in sede di compravendita aveva corrisposto all’E NPAM la somma di Euro 14.094,36. 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.1.a.Anzitutto, va premesso che i l successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell’impugnazione proposta dall’avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com’è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dantecausa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest’ultimo, mentre è invece esclusa l’esperibilità da parte sua dell’opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. 11/05/2007, n.10876; Cass. 31/08/2018, n. 21492). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era legittimata a proporre appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma , gravata in via principale dal Nardini, chiedendo, evidentemente in nome proprio, la condanna del Nardini al pagamento dell’importo integrale indicato nell’intimazione di sfratto. 1.1.b. Ciò posto, è altrettanto evidente che , nell’ irrogare tale condanna , la Corte territoriale nonha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e A.C. 15.12.2023 N. R.G. 15456/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pronunciato,atteso che ha liquidatol’importo richiesto con la domanda originaria in favore del successore ex art. 111 cod. proc. civ., che aveva promosso un’impugnazione cui era pienamente legittimato e che era altresì l’attuale titolare del diritto. La condanna nellespese dell’appellante principale in favore dell’ENPAM trova fondamentonella situazione di soccombenza del Nardini nei confronti anche della parte originaria (stante l’integrale rigetto dell’appello principale), mentre la compensazione delle spesedel grado relative al rapporto processuale intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s . r.l. trova fondamento nel potere discrezionaledel giudice del merito, nella specie motivatamente esercitato con il rilievo della peculiare posizione della parte vittoriosa, interveniente ex art.111 cod. proc. civ.. Il primo motivo, dunque,va dichiarato inammissibile. 2.Con il secondo motivo v i e ne denunciata la violazione degli artt.342 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.. Il ricorrentededuce che l’appello incidentaledella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era inammissibile e che la statuizione con esso impugnata era passata in giudicato, in quanto era statacensurata la CTU espletata e non la motivazione della sentenzadi primo grado che su di essa era stata fondata. 2.1.Il motivo è manifestamente infondato. Dalla stessa trascrizione dello stralcio dell’atto di appello incidentale contenuto nel ricorso (p.5) risulta che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. aveva specificamente censurato la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva accertatola morosità del conduttore nell’importo di Euro 8.845,84, a fronte della maggior somma di Euro 14.094,36 intimata dalla f ondazione ENPAM, evidenziando che il predetto importo risultava dal «saldo indicato in calce alle repliche del CTU»; repliche che non erano mai state comunicate alla fondazione medesima,la quale aveva già contestato, in quanto – dal s uo punto di vista – errata, la precedentebozza della relazione di consulenza tecnica. A.C. 15.12.2023 N. R.G. 15456/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Pertanto, deve ritenersi che già nel procedimentodi primo grado erano state rivolte,dalla pa rte originaria , censure al la bozza di CTU, in relazione alle quali il consulenteaveva formulato “repliche”, non trasmesse al l a parte medesima , ma il cui contenuto era stato recepito nel la sentenza per circoscrivere l’importo ad essa spettante. Non era dunque precluso alla f ondazione ENPAM (né alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, legittimata all’impugnazione), di rivolgere, con i motivi di appello, censure alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, una volta che queste erano state acquisite in sentenza, restando fermo solo l'obbligo d i impugnare con motivi specifici la pronuncia, nella parte in cui si rapportava adesivamente alla contestata relazione dell’ausiliare ( C ass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16292) ; obbligo che, per quanto si è rilevato, è stato adeguatamente ottemperato. Il secondo motivova, pertanto, rigettato. 3.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché dell’art.2697 cod. civ.. Il ricorrente deduce che con l’atto di appello egli aveva posto in evidenza l’errore in cui era incorsa la sentenza di prime cure nel reputare che il canone mensile ammontasse ad Euro 682,88, anziché al minore importo di Euro 267,00, in quanto detto maggiore importo era comprensivodegli aggiornamenti ISTAT, non dovuti nérichiesti, e degli oneri condominiali. 4.Con il quarto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 1193 s s ., 1230, 1231e 2909 cod. civ.; degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; e dell’art.11 della legge n. 359 del 1992. Il ricorrente deduce che la morositàposta a fondamento della declaratoria di risoluzionedel contratto di locazione era stata da lui debitamente contestata e che, se fosse stato considerato il vero credito da lui vantato , pari ad Euro 15.513,33 ( importo che, aggiornato con gli interessi, arrivava ad Euro 31.223,68),sarebbe risultata del tutto inesistente. A.C. 15.12.2023 N. R.G. 15456/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.1.Il terzo e il quarto motivo – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione– sono manifestamente inammissibili. Essi, infatti, ad onta della formaleintestazione, attengono a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale, con valutazione insindacabile perché riservata al giudice di merito, sulla base delle risultanze istruttorie, ha motivatamente ritenuto sussistente la morosità del conduttore e ha, altrettanto motivatamente, individuato l’importoda lui dovuto, evidenziandogli errori in cui era caduta la CTU – la quale aveva computato il credito del la locatrice in base ad una errata decorrenza del canone locativo e degli incrementi annuali – e reputando congrua la somma di cui all’a t to di intimazionedi sfratto. 5.Con il qu into motivo viene denunciata la violazione dell’art.24 della legge n. 392 del 1978. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nell a parte in cui ha escluso l’eccepita nullità del contratto del 20 aprile 1997 , reputando valida la c l au s ola che stabiliva il canone “ascaletta”, sebbene la stessa fosse diretta a violare i limiti legislativamente previsti in rapporto allavariazione degli indici ISTAT di svalutazione. 5.1.Il motivo è infondato. Sullabase del rilievo, corretto in iure , che la clausola contrattuale diretta a prevederel’aggiornamento automatico annuale del canone di locazione sarebbe stata nulla, la Corte territoriale ha debitamente ritenuto che il diritto della fondazione locatrice al predetto aggiornamento fosse subordinato all’ espressa richiestada essa rivolta al conduttore (cfr. Cass. 26705/2014, n. 11675). Posta tale corretta premessa, il successivo rilievo, de facto, diretto ad identificare la predetta richiesta nell’invio da par te dell’ENPAM di bollettini precompilati recanti l’importo maggiorato degliadeguamenti I STAT (mediante i quali il conduttore provvedevain concreto al pagamento del canone), costituisce A.C. 15.12.2023 N. R.G. 15456/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. una valutazione di merito che, in q uanto motivata, è incensurabile in sede di legittimità. 6.Con il sesto motiv o viene denunciata la violazione dell’art.11 della legge n. 392 del 1978, nonché «omessa decisione»in relazione agli interessi. Il ricorrente censura la specifica statuizione con cui il giudice d’ appello ha provveduto in ordine ai depositi cauzionali da lui asseritamente effettuati con riferimentosia al contratto del 1980 che a quello del 1997, nonché agli interessi asseritamentematurati in relazione a d essi . 6.1.Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appellonon ha negato, in violazione dell’art.11 della legge n. 392 del 1978,che il deposito cauzionale sia produttivo di interessi annuali , ma ha correttamente statuito ( C ass. 05/07/2019, n. 18069) che l’ obbligo di restituzione del deposito medesimo sorge in capo al locatore al termine del rapporto e dopo il rilascio dell’immobile,nella specie non a ncora avvenuto . 7.Con il settimo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 93 e 112 cod. proc. civ.. Il ricorrentededuce che la Corte territoriale ha liquidato le spese del grado in favore della FondazioneENPAM, sebbene nei confronti di questa egli non fosse soccombente in relazione all’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , che aveva formulato la richiesta di condanna in proprio . 7.1. Il motivo, prima ancora di essere infondato ( stante l’ evidente soccombenza del Nardini rispetto all’ENPAM per esser e stata integralmente rigettata l’impugnazione da lui proposta nei confronti dell’originaria attrice, già vittoriosain primo grado ), è inammissibile p er perplessità e contraddittorietà, atteso che lo stesso ricorrente, pur negandola sussistenza di una situazione di soccombenza nei confronti dell’ENPAM, precisa che essa, peraltro, sussisteva con riguardoal rigetto dell’appello principale. 8.In definitiva, il ricorso va rigettato. A.C. 15.12.2023 N. R.G. 15456/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Questa decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e la cui revoca – che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2020,n. 4315). 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivoin favore di ciascuna de lle parti controricorrenti . 10.La circostanza che il Nardini risulti ammess o al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. Un.,20/02/2020, n. 4315, cit.; Cass. 10 /06/ 2020, n.11116). Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento. P.Q.M. A.C. 15.12.2023 N. R.G. 15456/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente , in Euro 2.400 , 00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d