CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 48172/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 14/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia resa in data 28/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'artt. 81 cpv., 61 n. 2, 470 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale del prevenuto in riferimento all'elemento oggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice -ha già dato conto delle ragioni per cui, anche tenuto conto del rito abbreviato scelto dal ricorrente, ha ritenuto ampiamente provato l'assunto accusatorio, ritenendo pienamente integrato sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive; segnatamente, per quel che concerne l'elemento oggettivo del reato, la Corte di appello ha valorizzato le risultanze istruttorie emerse dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale - essendo esperta del settore - ha chiaramente riferito che gli oggetti in possesso dell'odierno ricorrente non fossero interamente in oro, evidenziando finanche, non soltanto il possesso, ma anche l'atteggiamento frettoloso del prevenuto che aveva fretta di monetizzare i monili, nonché a circostanza che i monili fossero simili fra loro per fattura, elementi tutti che lasciano presagire che l'odierno ricorrente fosse ben conscio della truffa che stava perpetrando ai danni della p.o.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022