CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04009/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 30/11/2020 dal Tribunale di Cosenza; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 30/11/202C) il Tribunale di Cosenza giudicava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli ex art. 650 cod. pen., commesso a Cosenza il 27/02/2017, condannandolo alla pena di 206,00 euro di ammenda. Nel giudizio di merito, in particolare, si accertava che [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi allontanato dall'aula dove si svolgeva l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata davanti al Tribunale di Cosenza, vi rientrava, contravvenendo all'ordine di non rientrare che gli era stato impartito dal giudice monocratico che dirigeva il dibattimento. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi si riteneva dimostrata aulla base delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che riferivano concordemente che [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'udienza celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dapprima, derideva il citato Manna con un gesto delle mani e, successivamente, si rendeva inottemperante all'ordine, impartitogli dal giudice monocratico del dibattimento, di uscire dall'aula e di non farvi rientro. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini della decisione, richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., conseguente al fatto che, nonostante l'imputato fosse stato processato sulla base della sola relazione redatta dal dottor [OSCURATO:PERSONA] - che aveva impartito all'imputato l'ordine della cui inosservanza si discute -, il Tribunale di Cosenza riteneva sufficiente ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato il contenuto di tale relazione, sebbene il suo estensore avesse riferito di non ricordare quanto accaduto nel corso dell'udienza dibattimentale controversa. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere identificabile il ricorrente sulla base della registrazione visiva eseguita all'interno dell'aula di udienza dove si erano svolti i fatti, che veniva esaminata in contraddittorio tra le parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale non emergeva con certezza che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere uscito dall'aula, vi era rientrato, contravvenendo all'ordine che gli era stato impartito dal giudice monocratico che dirigeva il dibattimento.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini della decisione, richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., conseguente al fatto che, nonostante l'imputato fosse stato processato sulla base della sola relazione redatta dal dottor [OSCURATO:PERSONA] - che aveva impartito all'imputato l'ordine della cui inosservanza si discute -, il Tribunale di Cosenza riteneva sufficiente ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato il contenuto di tale relazione, sebbene il suo estensore avesse riferito di non ricordare quanto accaduto nel corso dell'udienza controversa. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito non consentiva di ritenere necessario l'esame testimoniale del dottor [OSCURATO:PERSONA], invocato dalla difesa del ricorrente ex art. 507 cod. proc. pen., che postulava una rivalutazione complessiva degli accadimenti criminosi incompatibile con le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano assistito personalmente ai fatti da cui traeva origined presente procedimento. I testi Sidoti, Manna e Palamara, infatti, riferivano concordemente, che [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'udienza celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti al Tribunale di Cosenza, dapprima, derideva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] facendo con un gesto delle mani e, successivamente, si rendeva inottemperante all'ordine, impartitogli dal giudice monocratico del dibattimento, di uscire dall'aula e di non farvi rientro. Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'espletamento di ulteriori verifiche dibattimentali, incentrate sulla deposizione del dottor [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non risultava connotato da decisività e non appariva idoneo, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., a disarticolare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Cosenza per la formulazione del giudizio di colpevolezza censurato. Gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, invero, permettevano di ricostruire gli accadimenti criminosi in termini incontroversi, essendosi accertato, grazie alle richiamate testimonianze oculari, che l'imputato, dapprima, aveva deriso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], accusandolo di codardia con un gesto delle mani; successivamente, si era opposto all'ordine che gli era stato impartito dal giudice monocratico che dirigeva il dibattimento, che gli aveva intimato di allontanarsi dall'aula; infine, dopo essere uscito, accompagnato da alcuni presenti, faceva rientro in aula, noncurante dell'ordine che gli era stato impartito dal dottor [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non erano meritevoli di accoglimento, dovendosi ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che, nel giudizio di primo grado, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere solo quando il giudice ritenga di non potere decidere allo stato degli atti, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, ovvero quando l'incombente richiesto risulti decisivo sul piano probatorio, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze, pacificamente non riscontrabili nel caso di specie (Sez. 2, n. 6250 del 09/10/2013, Casali, Rv. 254497-01; Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, Carta, Rv. 272817-01; Sez. 5, n. 5806 del 16/04/1998, Biacchi, Rv 210532-01). Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, invocata nell'interesse dell'imputato ex art. 507 cod. proc. pen., si può ricorrere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di merito siano insufficienti e, per converso, che l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell'artt. 507 cod. proc. pen., infatti, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di ammettere l'Integrazione probatoria richiesta, sull'assunto che l'incombente istruttorio possa apportare un contributo decisivo al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Dall'inammissibilità del primo motivo di ricorso discende l'inammissibilità della residua doglianza, con cui si si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere identificabile il ricorrente sulla base della registrazione visiva eseguita all'interno dell'aula di udienza dove si erano svolti i fatti - che veniva esaminata in contraddittorio tra le parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, dalla quale non emergeva con certezza che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere uscito dall'aula, vi era rientrato, contravvenendo all'ordine che gli era stato impartito dal giudice monocratico che dirigeva il dibattimento. Osserva il Collegio che la doglianza incentrata sulle incongruità motivazionali della decisione impugnata, relativa all'interpretazione della registrazione visiva eseguita il 27/02/2017, nell'aula di udienza del Tribunale di Cosenza dove si verificavano gli accadimenti criminosi, non tiene conto del fatto che a questo elemento probatorio, nel provvedimento censurato, si attribuiva un rilievo neutrale. Queste connotazioni di neutralità non consentono di attribuire alla registrazione visiva controversa un rilievo probatorio sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], sulla cui posizione processuale convergevano, come detto nel paragrafo precedente, le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano l'assunto accusatorio e imponevano di ritenere provata l'inottemperanza del ricorrente all'ordine di uscire dall'aula di udienza e di non farvi rientro, impartitogli dal giudice monocratico che dirigeva il dibattimento. Non è, pertanto, possibile prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata, in termini peraltro ipotetici, dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui non era stata acquisita la prova dell'inottemperanza all'ordine impartito all'imputato dal giudice monocratico - e contrapporla a quella correttamente vagliata dal Tribunale di Cosenza, in presenza di elementi probatori che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica. Tale percorso valutativo, infatti, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca