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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00212/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 2.1 marzo 2022 (dep. il 10 aprile 2022) la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.) avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2020 (irrevocabile il 12 febbraio 2021), con la quale ella è stata condannata alle pene ritenute di giustizia per il delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (commessi il 22 marzo 2018).

2. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta ordinanza, denunciando - con un unico motivo l'omissione o la manifesta illogicità della motivazione (richiamando gli artt. 125 e 606, comma 1, e), cod. proc. pen.).In particolare, ha addotto che la ricorrente non ha avuto effettiva conoscenza del giudizio celebrato nei suoi confronti, poiché: - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - suo difensore, presso il quale aveva eletto domicilio -, dopo l'interrogatorio cui la Cogno si è sottoposta a seguito del ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini (di cui il detto difensore l'aveva resa edotta) e che aveva presentato memoria, l'aveva rassicurata, rappresentandole per le vie brevi che il Pubblico ministero avrebbe esercitato l'azione solo nei confronti della coindagata e che, in relazione alla posizione della Cogno, sarebbe stata disposta l'archiviazione; - a fronte dell'esercizio dell'azione penale anche nei suoi confronti, la ricorrente non ha avuto notizia né della fissazione dell'udienza preliminare né del disposto giudizio, essendo stata dichiarata assente a seguito delle notifiche nel domicilio eletto, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non le ha mai rappresentato niente, ed anzi ha abbandonato la difesa (peraltro, anche in altro procedimento), non partecipando ad alcuna udienza, non presentando la lista dei testimoni, e non comunicando alla Cogno neppure la richiesta di pagamento dei compensi avanzata (sempre presso il domicilio eletto) da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'attività svolta quale difensore d'ufficio (rectius: nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; cfr. verbale dell'udienza del 29 ottobre 2020) in relazione alle quali il 18 giugno 2021 la Cogno ha ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo; - soltanto il 9 giugno 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dato notizia alla ricorrente dell'emissione di un ordine di carcerazione per la pena a lei inflitta all'esito del procedimento; Pertanto, ad avviso della difesa, la mancata conoscenza da parte della ricorrente della celebrazione del giudizio sarebbe incolpevole, poiché determinata dal comportamento in violazione delle regole deontologiche posto in essere dal suo difensore, cui ella invece aveva costantemente richiesto notizie del procedimento, ricevendo false rassicurazioni (dato questo non smentito dagli elementi probatori in atti e confermato dalla successiva assenza in udienza del difensore anche nell'udienza relativa ad altro procedimento); la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato sarebbe illogica poiché sarebbe fondata sul fatto che la Cogno è già stata sottoposta ad altri procedimenti penali e non avrebbe considerando che ella è un soggetto in età avanzata di cultura medio bassa (ed è stata peraltro assolta da altra imputazione di bancarotta per distrazione); e, comunque, il Giudice di merito avrebbe omesso l'accertamento della conoscenza da parte dell'imputata del procedimento e dell'abbandono di difesa da parte del suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Ai sensi dell'art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen.

«il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in (A,./ assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».

Si tratta di una «regola "ripristinatoria"» (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01) che opera nel caso in cui, nel corso del procedimento, non abbiano avuto applicazione le altre regole in tema di mancata presenza e di ripristino delle condizioni iniziali in caso di accertamento tardivo della assenza inconsapevole dell'imputato (cfr. in particolare, artt. 420-bis, comma 4, 489, comma 2, e art. 604, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; ivi; cfr. pure Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, R.v. 280931 - 01).

Al fine di comprenderne l'ambito di operatività deve rilevarsi che, tra gli «indici di conoscenza" del processo», la legge processuale (cfr. art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.) - per quel che qui importa - - contempla la dichiarazione o elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia; a tali indici, tuttavia, non può attribuirsi la valenza di presunzioni (Sez.

U, n. 23948/2020, cit.).

Inoltre, occorre osservare: - che «la elezione domicilio [deve] essere "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti», e non "disattenta" (tanto che, nel caso - che nella fattispecie non ricorre - in cui non vi sia nomina fiduciaria, «l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio può ritenersi efficace, al fine non solo della regolarità formale della notifica ma per poter avere la certezza che l'atto così notificato giunga a conoscenza del destinatario, solo quando vi sia un effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto», «dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa»); - e che anche «la nomina del difensore di fiducia» va letta nel senso della sua «effettività»: perché vi si possa attribuire rilievo al fine dell'instaurazione di un «regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata» (ivi).

Dunque, sulla base del vigente ordito normativo così interpretato, deve affermarsi che: - «l'art. 420-bis cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell'interessato, la notifica sia stata "possibile" a mani di soggetti diversi dall'interessato»; - in sostanza, nel corso del procedimento «si procede solo a fronte della certezza della conoscenza del processo (o della volontaria sottrazione alla conoscenza)»; - e dopo la sua conclusione viene in rilievo «la disciplina della rescissione del giudicato che (pur ragionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l'errore di valutazione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo»;- anche «la manifesta mancanza diligenza informativa» rientra tra le «circostanze valutabili nei casi concreti» sia pure «non di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione"», quantunque «il concetto di "mancata diligenza"» non possa essere «trasfornna[to] automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza» (ivi).

Infine, deve rilevarsi che «in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudícium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento» (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851 - 01).

1.2. Tanto premesso, non è qui in discussione l'effettività del rapporto professionale che la ricorrente aveva instaurato con l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Risulta in atti che [OSCURATO:PERSONA], il giorno 12 febbraio 2019, ha ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ed ella ha contestualmente nominato difensore di fiducia la menzionata professionista; e che quest'ultima, inoltre, il 19 febbraio 2019 ha depositato nomina fiduciaria da parte della Cogno, con elezione di domicilio presso il suo studio.

Inoltre, nel ricorso si è rappresentato che la Cogno, dopo l'emissione di avviso di conclusione delle indagini, si è sottoposta ad interrogatorio, cui ha fatto seguito pure una memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Piuttosto, la ricorrente ha addotto la propria ignoranza incolpevole della celebrazione del giudizio, a cagione delle assicurazioni (sul fatto che esso sarebbe stato archiviato) e dell'omessa notizia, da parte dello stesso difensore domiciliatario, degli atti di vocatio in iudicium a lei notificati presso quest'ultimo.

Ebbene, sotto tale profilo è dirimente considerare che la Corte di appello ha fondato il diniego dell'istanza di rescissione sul mancato esercizio, da parte della Cogno, del proprio onere di vigilanza rispetto all'operato del proprio difensore, rimarcando che le allegazioni difensive (sopra riportate) e volte a denunciare un comportamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contrario ai propri doveri professionali non hanno trovato riscontro documentale.

Tale conclusione non può dirsi manifestamente illogica, alla luce dei medesimi assedi reiterati in questa sede né sulla scorta della mancata partecipazione dello stesso difensore alle udienze o della notifica presso lo stesso difensore della domanda di corresponsione degli onorari da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non hanno puntuale e diretta inerenza all'obbligo di informare il cliente che, si assume, sarebbe stato del tutto omesso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ancora, nell'iter su cui si fonda il diniego, non è centrale il riferimento alle precedenti condanne riportate dalla Cogno, quale dato dimostrativo della sua consuetudine con i «meccanismi processuali», il che è a dirsi a fori-fori se si considera che la Corte di appello ha comunque evidenziato pure che è stato solo asserito che la condannata si , 4 U\J sia affidata alle assicurazioni - pure non documentate - ricevute dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo interrogatorio.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 2.1 marzo 2022 (dep. il 10 aprile 2022) la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.) avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2020 (irrevocabile il 12 febbraio 2021), con la quale ella è stata condannata alle pene ritenute di giustizia per il delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (commessi il 22 marzo 2018). 2. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta ordinanza, denunciando - con un unico motivo l'omissione o la manifesta illogicità della motivazione (richiamando gli artt. 125 e 606, comma 1, e), cod. proc. pen.).In particolare, ha addotto che la ricorrente non ha avuto effettiva conoscenza del giudizio celebrato nei suoi confronti, poiché: - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - suo difensore, presso il quale aveva eletto domicilio -, dopo l'interrogatorio cui la Cogno si è sottoposta a seguito del ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini (di cui il detto difensore l'aveva resa edotta) e che aveva presentato memoria, l'aveva rassicurata, rappresentandole per le vie brevi che il Pubblico ministero avrebbe esercitato l'azione solo nei confronti della coindagata e che, in relazione alla posizione della Cogno, sarebbe stata disposta l'archiviazione; - a fronte dell'esercizio dell'azione penale anche nei suoi confronti, la ricorrente non ha avuto notizia né della fissazione dell'udienza preliminare né del disposto giudizio, essendo stata dichiarata assente a seguito delle notifiche nel domicilio eletto, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non le ha mai rappresentato niente, ed anzi ha abbandonato la difesa (peraltro, anche in altro procedimento), non partecipando ad alcuna udienza, non presentando la lista dei testimoni, e non comunicando alla Cogno neppure la richiesta di pagamento dei compensi avanzata (sempre presso il domicilio eletto) da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'attività svolta quale difensore d'ufficio (rectius: nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; cfr. verbale dell'udienza del 29 ottobre 2020) in relazione alle quali il 18 giugno 2021 la Cogno ha ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo; - soltanto il 9 giugno 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dato notizia alla ricorrente dell'emissione di un ordine di carcerazione per la pena a lei inflitta all'esito del procedimento; Pertanto, ad avviso della difesa, la mancata conoscenza da parte della ricorrente della celebrazione del giudizio sarebbe incolpevole, poiché determinata dal comportamento in violazione delle regole deontologiche posto in essere dal suo difensore, cui ella invece aveva costantemente richiesto notizie del procedimento, ricevendo false rassicurazioni (dato questo non smentito dagli elementi probatori in atti e confermato dalla successiva assenza in udienza del difensore anche nell'udienza relativa ad altro procedimento); la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato sarebbe illogica poiché sarebbe fondata sul fatto che la Cogno è già stata sottoposta ad altri procedimenti penali e non avrebbe considerando che ella è un soggetto in età avanzata di cultura medio bassa (ed è stata peraltro assolta da altra imputazione di bancarotta per distrazione); e, comunque, il Giudice di merito avrebbe omesso l'accertamento della conoscenza da parte dell'imputata del procedimento e dell'abbandono di difesa da parte del suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Ai sensi dell'art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen. «il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in (A,./ assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». Si tratta di una «regola "ripristinatoria"» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01) che opera nel caso in cui, nel corso del procedimento, non abbiano avuto applicazione le altre regole in tema di mancata presenza e di ripristino delle condizioni iniziali in caso di accertamento tardivo della assenza inconsapevole dell'imputato (cfr. in particolare, artt. 420-bis, comma 4, 489, comma 2, e art. 604, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; ivi; cfr. pure Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, R.v. 280931 - 01). Al fine di comprenderne l'ambito di operatività deve rilevarsi che, tra gli «indici di conoscenza" del processo», la legge processuale (cfr. art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.) - per quel che qui importa - - contempla la dichiarazione o elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia; a tali indici, tuttavia, non può attribuirsi la valenza di presunzioni (Sez. U, n. 23948/2020, cit.). Inoltre, occorre osservare: - che «la elezione domicilio [deve] essere "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti», e non "disattenta" (tanto che, nel caso - che nella fattispecie non ricorre - in cui non vi sia nomina fiduciaria, «l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio può ritenersi efficace, al fine non solo della regolarità formale della notifica ma per poter avere la certezza che l'atto così notificato giunga a conoscenza del destinatario, solo quando vi sia un effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto», «dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa»); - e che anche «la nomina del difensore di fiducia» va letta nel senso della sua «effettività»: perché vi si possa attribuire rilievo al fine dell'instaurazione di un «regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata» (ivi). Dunque, sulla base del vigente ordito normativo così interpretato, deve affermarsi che: - «l'art. 420-bis cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell'interessato, la notifica sia stata "possibile" a mani di soggetti diversi dall'interessato»; - in sostanza, nel corso del procedimento «si procede solo a fronte della certezza della conoscenza del processo (o della volontaria sottrazione alla conoscenza)»; - e dopo la sua conclusione viene in rilievo «la disciplina della rescissione del giudicato che (pur ragionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l'errore di valutazione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo»;- anche «la manifesta mancanza diligenza informativa» rientra tra le «circostanze valutabili nei casi concreti» sia pure «non di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione"», quantunque «il concetto di "mancata diligenza"» non possa essere «trasfornna[to] automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza» (ivi). Infine, deve rilevarsi che «in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudícium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento» (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851 - 01). 1.2. Tanto premesso, non è qui in discussione l'effettività del rapporto professionale che la ricorrente aveva instaurato con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Risulta in atti che [OSCURATO:PERSONA], il giorno 12 febbraio 2019, ha ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ed ella ha contestualmente nominato difensore di fiducia la menzionata professionista; e che quest'ultima, inoltre, il 19 febbraio 2019 ha depositato nomina fiduciaria da parte della Cogno, con elezione di domicilio presso il suo studio. Inoltre, nel ricorso si è rappresentato che la Cogno, dopo l'emissione di avviso di conclusione delle indagini, si è sottoposta ad interrogatorio, cui ha fatto seguito pure una memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, la ricorrente ha addotto la propria ignoranza incolpevole della celebrazione del giudizio, a cagione delle assicurazioni (sul fatto che esso sarebbe stato archiviato) e dell'omessa notizia, da parte dello stesso difensore domiciliatario, degli atti di vocatio in iudicium a lei notificati presso quest'ultimo. Ebbene, sotto tale profilo è dirimente considerare che la Corte di appello ha fondato il diniego dell'istanza di rescissione sul mancato esercizio, da parte della Cogno, del proprio onere di vigilanza rispetto all'operato del proprio difensore, rimarcando che le allegazioni difensive (sopra riportate) e volte a denunciare un comportamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contrario ai propri doveri professionali non hanno trovato riscontro documentale. Tale conclusione non può dirsi manifestamente illogica, alla luce dei medesimi assedi reiterati in questa sede né sulla scorta della mancata partecipazione dello stesso difensore alle udienze o della notifica presso lo stesso difensore della domanda di corresponsione degli onorari da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non hanno puntuale e diretta inerenza all'obbligo di informare il cliente che, si assume, sarebbe stato del tutto omesso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, nell'iter su cui si fonda il diniego, non è centrale il riferimento alle precedenti condanne riportate dalla Cogno, quale dato dimostrativo della sua consuetudine con i «meccanismi processuali», il che è a dirsi a fori-fori se si considera che la Corte di appello ha comunque evidenziato pure che è stato solo asserito che la condannata si , 4 U\J sia affidata alle assicurazioni - pure non documentate - ricevute dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo interrogatorio. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P