CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 10373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16145/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm(amailcert.avvocaturastato.it ); - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore 442 rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC francesco.crisiOavvocatiperugiapec.it ) e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico in via Germanico n. 197 presso lo studio di quest'ultima; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria n. 155/03/12 depositata in data 10/12/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR umbra, in accoglimento dell'appello proposto della società contribuente, annullava l'atto impugnato, avviso di accertamento per IRES ed IVA 2005 e 2006; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo in via principale e due motivi subordinati; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che: il primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio prendilo in relazione all'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello, pur nella ribadita indipendenza tra il giudizio tributario e il giudizio penale, ritenuto comunque di poter trarre dal decreto di archiviazione elementi particolarmente confortanti ai fini della valutazione di esistenza delle operazioni contestate e ciò con affermazioni apodittiche che non consentono la ricostruzione dell'iter logico della decisione e sono contraddette dal tenore letterale dello stesso decreto di archiviazione; il motivo è inammissibile; esso invero, in concreto si articola in una censura motivazionale, come tale qui non ammessa; - poiché infatti la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all'il settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); tal disposizione, per l'appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall'Il settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 discussione tra le parti"; conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l'orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - in ogni caso, poi, la CTR non ha basato in questo caso la propria ratio decidendi sulle mere risultanze del procedimento penale, senza prenderne in esame il contenuto: essa non solo ha esaminato e valutato il contenuto di tali atti ma ha comunque ritenuto che "anche a prescindere dall'esito delle indagini penali che pure sono state proprio quelle che hanno occasionalmente condotto alla emissione dell'avviso di accertamento (che in mancanza di tali indagini non sarebbe neanche stato emesso) gli elementi in atti inducono a ritenere la reale esistenza delle operazioni fatturate". In particolare, secondo la CTR, l'annullamento dell'atto impositivo deriva dal fatto che "la difesa Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 degli appellanti anche attraverso una opportuna rappresentazione grafica ha spiegato la ragione della apparente triangolazione la particolarità della ricerca in essere e la specializzazione di ciascuna delle società rendeva possibile ed anzi necessario demandare da parte della società incaricata della ricerca scientifica in senso proprio uno dei momenti di acquisizione di dati alla società che essendo società produttrice aveva l'opportunità di rilevare direttamente nell'ambito del processo produttivo alcuni dati rilevanti ai fini della ricerca" (pag. 6 della sentenza d'appello); - il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, denuncia l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR omesso l'esame del reale contenuto del decreto di archiviazione che si fondava essenzialmente sull'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e del sistema normativo di erogazione dei contributi alla ricerca sulla cui base è stato erogato il contributo in rilievo nella presente controversia e per aver mancato di esaminare le circostanze indiziarie poste a fondamento della ripresa; sotto il primo profilo dedotto, il motivo è inammissibile; esso invero, in concreto si articola in una censura motivazionale, come tale qui non ammessa per le ragioni esposte in sede di decisione del motivo che precede; sotto il secondo profilo pure enunciato ~bnité4Itte il motivo risulta parimenti inammissibile in quanto nella sostanza chiede alla Corte una rivalutazione del merito della controversia, sollecitando una lettura delle risultanze in atti difforme da quella operata dal giudice dell'appello (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019); - infine, il terzo motivo di ricorso - anch'esso posto in via di subordine - deduce la violazione o falsa applicazione per avere la CTR erroneamente ritenuto essere di merito un controllo che invece per espressa disposizione di legge è di regola formale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 preventivo il che escluderebbe secondo il ricorrente che il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica possa accertare l'effettività e la qualità del contenuto delle ricerche eseguite; il motivo è inammissibile; nel concreto esso propone alla Corte una nuova valutazione del materiale probatorio in atti, ponendo a confronto le risultanze - anche valutative - della verifica della GdF con quelle operate dal MIUR; ebbene, in forza di giurisprudenza del tutto costante di questa Corte (tra le molte si veda per tutte anche la recentissima decisione resa da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021) si è sempre ritenuto che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione; rimane quindi estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; pertanto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 6.100,00 oltre a euro 200 per esborsi, al