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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 37950/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 marzo 2021 il Tribunale di Bergamo, provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della cooperativa di produzione e lavoro SUD & NORD, nei confronti del decreto di sequestro preventivo dei 21 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale (disposto in riferimento al reato di cui agli artt. 416, commi 1, 2 et 5, cod. pen., in relazione all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995), finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato fino alla concorrenza della somma di euro 703.119,48, ha parzialmente riformato tale provvedimento, limitandolo al denaro, quale risparmio di spesa, rimasto nella disponibilità della società cooperativa alla data di commissione di ciascuno dei reati scopo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 240 cod. pen., con riferimento alla individuazione della nozione di profitto del reato.

Ha censurato, in particolare, l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui ai fini della liceità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme costituenti il profitto del reato sarebbe necessario dimostrare la presenza delle stesse nel patrimonio del sequestrato (nel caso di specie della cooperativa SUD & NORD destinataria del provvedimento di sequestro) al momento della commissione di ciascun reato, giacché ciò comporterebbe la riproposizione della impostazione, superata dalle sentenze Gubert e Lucci delle Sezioni Unite, secondo cui occorre la prova della pertinenzialità della somma all'illecito per poterla qualificare come profitto dello stesso.

Consentire all'indagato di dimostrare la lecita provenienza della somma sottoposta a sequestro, onde escluderne la pertinenzialità al reato, significherebbe reintrodurre la necessità della prova della esistenza di tale nesso, in difetto della quale non potrebbe ma essere disposto il sequestro diretto ma solo quello per equivalente, contrariamente a quanto affermato nelle citate sentenze Gubert e Lucci richiamate dallo stesso Tribunale, che però ne aveva impropriamente ridimensionato la portata.

Ciò si ricaverebbe anche da una interpretazione diacronica del principio affermato dal Tribunale, in quanto esso implicherebbe non solo la presenza del denaro nel patrimonio del sequestrato al momento della commissione del reato, ma anche la sua permanenza nel periodo successivo, continuativamente fino all'esecuzione del provvedimento ablativo, in contrasto con l'interpretazione della nozione di profitto derivante dalle citate sentenze delle Sezioni Unite e con quella di cui alla decisione assunta dalle medesime Sezioni Unite all'udienza del 27 maggio 2021 nel procedimento n. 20290 del 2020.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato.

2. Va osservato che, come sottolineato anche nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto interpretativo esistente in ordine alla qualificazione del sequestro delle somme a credito su un conto corrente bancario, hanno chiarito che "qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificato come confisca diretta e non per equivalente" (informazione provvisoria della decisione assunta all'esito della camera di consiglio del 27/5/2021 nel procedimento n. 20290/2020, di cui è in corso di deposito la motivazione).

Ne consegue l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale di Bergamo e oggetto dell'impugnazione in esame, fondata sulla necessità della prova della derivazione dal reato delle somme da sottoporre al vincolo.

Il Tribunale ha, infatti, escluso la sequestrabilità in via diretta delle somme nella disponibilità del soggetto destinatario del provvedimento quando vi sia la prova della mancanza di derivazione di tali somme dal reato stesso, perché in tal caso mancherebbe nelle stesse la qualità di profitto del reato, e quindi ha ridotto l'ammontare del sequestro al denaro, quale risparmio di spesa, rimasto nella disponibilità della società cooperativa dalla data di commissione di ciascuno dei reati scopo, avendo il ricorrente provato che parte delle somme sequestrate non erano giacenti sul conto e dunque non erano nella sua disponibilità alla data di consumazione dei reati, trattandosi di somme versate successivamente, che non avrebbero potuto essere ritenute profitto del reato ma ne rappresenterebbero una unità di misura equivalente.

Si tratta di opzione interpretativa che si pone in contrasto con quella, di segno opposto, adottata dalle Sezioni Unite proprio nel risolvere il contrasto interpretativo esistente sul punto, circa la sequestrabilità del cosiddetto profitto accrescitivo e il carattere del denaro comunque nella disponibilità del soggetto destinatario del provvedimento al momento della sua esecuzione, con la conseguente necessità di un nuovo esame su tale aspetto, da condurre sulla scorta del criterio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite.

3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 marzo 2021 il Tribunale di Bergamo, provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della cooperativa di produzione e lavoro SUD & NORD, nei confronti del decreto di sequestro preventivo dei 21 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale (disposto in riferimento al reato di cui agli artt. 416, commi 1, 2 et 5, cod. pen., in relazione all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995), finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato fino alla concorrenza della somma di euro 703.119,48, ha parzialmente riformato tale provvedimento, limitandolo al denaro, quale risparmio di spesa, rimasto nella disponibilità della società cooperativa alla data di commissione di ciascuno dei reati scopo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 240 cod. pen., con riferimento alla individuazione della nozione di profitto del reato. Ha censurato, in particolare, l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui ai fini della liceità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme costituenti il profitto del reato sarebbe necessario dimostrare la presenza delle stesse nel patrimonio del sequestrato (nel caso di specie della cooperativa SUD & NORD destinataria del provvedimento di sequestro) al momento della commissione di ciascun reato, giacché ciò comporterebbe la riproposizione della impostazione, superata dalle sentenze Gubert e Lucci delle Sezioni Unite, secondo cui occorre la prova della pertinenzialità della somma all'illecito per poterla qualificare come profitto dello stesso. Consentire all'indagato di dimostrare la lecita provenienza della somma sottoposta a sequestro, onde escluderne la pertinenzialità al reato, significherebbe reintrodurre la necessità della prova della esistenza di tale nesso, in difetto della quale non potrebbe ma essere disposto il sequestro diretto ma solo quello per equivalente, contrariamente a quanto affermato nelle citate sentenze Gubert e Lucci richiamate dallo stesso Tribunale, che però ne aveva impropriamente ridimensionato la portata. Ciò si ricaverebbe anche da una interpretazione diacronica del principio affermato dal Tribunale, in quanto esso implicherebbe non solo la presenza del denaro nel patrimonio del sequestrato al momento della commissione del reato, ma anche la sua permanenza nel periodo successivo, continuativamente fino all'esecuzione del provvedimento ablativo, in contrasto con l'interpretazione della nozione di profitto derivante dalle citate sentenze delle Sezioni Unite e con quella di cui alla decisione assunta dalle medesime Sezioni Unite all'udienza del 27 maggio 2021 nel procedimento n. 20290 del 2020.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato. 2. Va osservato che, come sottolineato anche nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto interpretativo esistente in ordine alla qualificazione del sequestro delle somme a credito su un conto corrente bancario, hanno chiarito che "qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificato come confisca diretta e non per equivalente" (informazione provvisoria della decisione assunta all'esito della camera di consiglio del 27/5/2021 nel procedimento n. 20290/2020, di cui è in corso di deposito la motivazione). Ne consegue l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale di Bergamo e oggetto dell'impugnazione in esame, fondata sulla necessità della prova della derivazione dal reato delle somme da sottoporre al vincolo. Il Tribunale ha, infatti, escluso la sequestrabilità in via diretta delle somme nella disponibilità del soggetto destinatario del provvedimento quando vi sia la prova della mancanza di derivazione di tali somme dal reato stesso, perché in tal caso mancherebbe nelle stesse la qualità di profitto del reato, e quindi ha ridotto l'ammontare del sequestro al denaro, quale risparmio di spesa, rimasto nella disponibilità della società cooperativa dalla data di commissione di ciascuno dei reati scopo, avendo il ricorrente provato che parte delle somme sequestrate non erano giacenti sul conto e dunque non erano nella sua disponibilità alla data di consumazione dei reati, trattandosi di somme versate successivamente, che non avrebbero potuto essere ritenute profitto del reato ma ne rappresenterebbero una unità di misura equivalente. Si tratta di opzione interpretativa che si pone in contrasto con quella, di segno opposto, adottata dalle Sezioni Unite proprio nel risolvere il contrasto interpretativo esistente sul punto, circa la sequestrabilità del cosiddetto profitto accrescitivo e il carattere del denaro comunque nella disponibilità del soggetto destinatario del provvedimento al momento della sua esecuzione, con la conseguente necessità di un nuovo esame su tale aspetto, da condurre sulla scorta del criterio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite. 3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo. Così deci