CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 484/2017R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata; -controricorrente- avverso la sentenza n.3624/16 d ella Commissione tributaria regionale del Lazio , pronunciata in data 21 aprile 2016 , depositata i n data 9 giugno 2016e non notificata. r.g. n.484/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016dalla consiglier a [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell ’Ufficio , riformando la sentenza della C.t.p. di Frosinone che aveva accolto il ricorso della contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’Irpef, oltre interessi e sanzioni, per redditi determinati sinteticamente con riferimento all’anno di imposta 2009. 2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ. Con memoria deposita in prossimità dell’udienza, parte ricorrente chiede l’estinzione, per avvenuta definizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primomotivo, la ricorrentedenunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.32, comma 8 ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c. Ad avviso della ricorrente, la C.t.r avrebbe errato nel non riconoscere l’utilizzabilità dei documenti prodotti insieme con il ricorso di prima istanza dalla contribuente, che aveva dichiarato di non aver potuto inviarli prima a causa delle sue gravi condizioni di salute. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e dell’art. 167, terzo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. r.g. n.484/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nel non rilevare la tardiva costituzione dell’Agenzia delle entrate nel primo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità, per intervenuta decadenza, delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, relative all’emissione di due assegni bancari da parte della contribuente ed alla esistenza e contenuto del questionario inviato nella fase amministrativa di indagine. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrentedenunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la C.t.r basato il proprio convincimento su elementi presuntivi che non erano gravi, precisi e concordanti. 1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c. , consistente nella deduzione dell’eccessiva valutazione delle spese gestionali per le case in Gallinaro, ove abitava, ed in [OSCURATO:PERSONA] e per l’automobile. 2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che parte ricorrente ha dedotto l’avvenuta definizione della lite per l’adesione alla rottamazione quater, allegando i documenti (estratto di ruolo, comunicazione delle somme dovute ed attestazione di pagamento) da cui si evince che la cartella, emessa sul presupposto dell’avviso di accertamento oggetto di lite, è stata definita ai sensi dell'articolo 1 , comma 235, legge 29 dicembre 2022, n. 19. Nella fattispecie in esame, ricorrono le condizioni previste dalla normativa richiamata per l’estinzione del giudizio, ovvero la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, la comunicazione dell’agente della riscossione con l’importo complessivo da pagare e l’avvenuto pagamento del dovuto. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. r.g. n.484/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravam e e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioper intervenuta definizione ai sensi dell'articolo 1, comma 235, legge 29 dicembre