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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02504/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Roma; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Roma ha annullato, su riesame di [OSCURATO:PERSONA] nonché di Laura ed [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento di sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Capitale su conti correnti, titoli ed un bene immobile in relazione alla truffa aggravata dall'entità del danno causato e dell'abuso di prestazioni professionali che, • in prospettiva accusatoria, i tre indagati avevano commesso ai danni di un libero professionista.

Con la decisione, è stata altresì disposta la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, fatta salva la sussistenza di un vincolo di sequestro probatorio, non contestato dai ricorrenti.

Nel merito, il provvedimento, risolta in senso positivo la questione sulla sussistenza della condizione di procedibilità e ritenuto sussistente il fumus boni iuris del reato contestato, affronta il tema della sussistenza del periculum in mora osservando preliminarmente che il provvedimento è stato richiesto ed è stato disposto in funzione preventiva impeditiva, ritenendosi che la disponibilità dei beni potesse "agevolare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati" ed anche perché la disponibilità di tali beni "favorisce la commissione del reato in contestazione, il cui profitto è conseguito proprio dalla disponibilità delle somme; inoltre, la libera disponibilità degli immobili ... potrebbe essere dannosa poiché oggetto di vendita".

Si aggiunge inoltre che il giudice ha disposto il sequestro preventivo osservando, in relazione alle esigenze cautelari, "che il protrarsi della disponibilità di tale somma indebitamente percepita ... può aggravare le conseguenze del reato, anche per la possibilità che gli indagati possano disfarsi delle risorse possedute rendendo impossibile il recupero del profitto del reato".

Dal tenore letterale degli atti processuali, si conclude, deve ritenersi che il sequestro sia stato richiesto e disposto unicamente a fini impeditivi e non a fini di confisca e che, tuttavia non risulti evidenziato in cosa la disponibilità dei conti correnti e dell'immobile possa aggravare o protrarre la commissione del reato, posto che il rapporto contrattuale fra le parti si è ormai interrotto da anni, ovvero favorire la commissione di altri reati a cui siano concretamente destinati.

L'ordinanza si conclude osservando che la carenza motivazionale non possa essere colmata in via suppletiva e che il Tribunale non possa diversamente qualificare il sequestro ai fini della confisca.

2. Con atto rivolto al Tribunale di Roma e qualificato come appello ex art. 322- bis cod. proc. pen., ma riqualificato quale ricorso ed inviato in Cassazione a seguito di provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma, il Pubblico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Roma; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Roma ha annullato, su riesame di [OSCURATO:PERSONA] nonché di Laura ed [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento di sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Capitale su conti correnti, titoli ed un bene immobile in relazione alla truffa aggravata dall'entità del danno causato e dell'abuso di prestazioni professionali che, • in prospettiva accusatoria, i tre indagati avevano commesso ai danni di un libero professionista. Con la decisione, è stata altresì disposta la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, fatta salva la sussistenza di un vincolo di sequestro probatorio, non contestato dai ricorrenti. Nel merito, il provvedimento, risolta in senso positivo la questione sulla sussistenza della condizione di procedibilità e ritenuto sussistente il fumus boni iuris del reato contestato, affronta il tema della sussistenza del periculum in mora osservando preliminarmente che il provvedimento è stato richiesto ed è stato disposto in funzione preventiva impeditiva, ritenendosi che la disponibilità dei beni potesse "agevolare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati" ed anche perché la disponibilità di tali beni "favorisce la commissione del reato in contestazione, il cui profitto è conseguito proprio dalla disponibilità delle somme; inoltre, la libera disponibilità degli immobili ... potrebbe essere dannosa poiché oggetto di vendita". Si aggiunge inoltre che il giudice ha disposto il sequestro preventivo osservando, in relazione alle esigenze cautelari, "che il protrarsi della disponibilità di tale somma indebitamente percepita ... può aggravare le conseguenze del reato, anche per la possibilità che gli indagati possano disfarsi delle risorse possedute rendendo impossibile il recupero del profitto del reato". Dal tenore letterale degli atti processuali, si conclude, deve ritenersi che il sequestro sia stato richiesto e disposto unicamente a fini impeditivi e non a fini di confisca e che, tuttavia non risulti evidenziato in cosa la disponibilità dei conti correnti e dell'immobile possa aggravare o protrarre la commissione del reato, posto che il rapporto contrattuale fra le parti si è ormai interrotto da anni, ovvero favorire la commissione di altri reati a cui siano concretamente destinati. L'ordinanza si conclude osservando che la carenza motivazionale non possa essere colmata in via suppletiva e che il Tribunale non possa diversamente qualificare il sequestro ai fini della confisca. 2. Con atto rivolto al Tribunale di Roma e qualificato come appello ex art. 322- bis cod. proc. pen., ma riqualificato quale ricorso ed inviato in Cassazione a seguito di provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma, il Pubblico
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