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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01389/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: sentenza pronunciata Tribunale di Palermo il 14 ottobre 2019, irrevocabile il 21 ottobre 2022, per il reato di cui all’art. art. 385 cod. pen. commesso il 25 novembre 2017; sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 18 aprile 2024, irrevocabile il 17 ottobre 2024, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso il 17 novembre 2017; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il ristrettissimo arco temporale e l’omogeneità della condotta; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti quanto alla ragione della condotta- emerge che i reati sono stati commessi solo per l’insofferenza alle prescrizioni impartite dall’autorità e non erano pertanto inseriti in un medesimo disegno criminoso, che cioè non erano frutto di una unica originaria programmazione (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: sentenza pronunciata Tribunale di Palermo il 14 ottobre 2019, irrevocabile il 21 ottobre 2022, per il reato di cui all’art. art. 385 cod. pen. commesso il 25 novembre 2017; sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 18 aprile 2024, irrevocabile il 17 ottobre 2024, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso il 17 novembre 2017; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il ristrettissimo arco temporale e l’omogeneità della condotta; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti quanto alla ragione della condotta- emerge che i reati sono stati commessi solo per l’insofferenza alle prescrizioni impartite dall’autorità e non erano pertanto inseriti in un medesimo disegno criminoso, che cioè non erano frutto di una unica originaria programmazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec
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