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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 agosto 2021

Cassazione n. 03294/2023

Testo disponibile della fonte

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22169-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il 12/08/2021; Sez. VI–RG 22169/2021 camera di consiglio14.12.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con decreto del 12 agosto 2021 il Giudice di pace di Roma , decidendo in sede di rinvio il giudizio di opposizione all’espulsione introdotto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato tra le parti l’intervenuta cessazione della materia del contendere e condannato la pubblica Amministrazione resistente a rifondere il ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 1.182,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del difensore della detta parte; ha compensato, per il resto, le altre spese del giudizio. 2. ― L’ordinanza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso per cassazione che consta di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ―Viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché degli artt. 5 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018.

Ci di duole che le spese liquidate per il giudizio di legittimità risultino immotivatamente in feriori ai limiti tariffari. 2. ― Il motivo è fondato.

I compensi del giudizio di legittimità sono stat i liquidati in complessivi euro 1.182,00.

Le cause di valore indeterminabile (quale quella in esame) si Sez. VI–RG 22169/2021 camera di consiglio14.12.2022 considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia (art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014).

Da ciò discende che la quantificazione del compenso operata dal Giudice di pace per il giudizio di cassazione(che comprendeva sia la fase di studio, che quella introduttiva, che quella decisoria : cfr. ricorso, pag. 13) si collochi al di sotto del minimo, che è pari a euro 2.626,00 (somma coincidente, in pratica, con quanto indicato nella nota spese relativa al giudizio di legittimità che risulta trascritta a pagg. 11 s. del ricorso per cassazione).

Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte. i n tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(Cass. 5 maggio 2022, n. 14198 ; in tema cfr. pure: Cass. 18 novembre 2021, n. 35270 ; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 1 giugno 2020, n. n.10343; Cass.14 maggio 2018, n. 11601 ).

Ebbene, il provvedimento qui censurato manca di alcuna spiegazione quanto alla determinazione della misura del compenso al di sotto del limite tariffario. 3. ― L’ordinanza impugnata va dunque cassata.

Reputa il Collegio che la causa possa essere decisa nel merito: in Sez. VI–RG 22169/2021 camera di consiglio14.12.2022 assenza di ragioni giustificative della riduzione delle spese al di sotto del minimo, le spese del primo giudizio di legittimità possono così rideterminarsi nella misura sopra indicata di euro 2.626,00; va disposta la distrazione in favore del difensore (cfr. sul punto il provvedimento impugnato).

Alla cassazione del provvedimento impugnato segue la condanna del controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pure da distrarsi, secondo quanto richiesto ― spese che vanno rapportate, quanto al valore, al differenziale tra quanto liquidato dal Giudice di pace e quanto liquidato inquesta sede ― e la condanna della medesima parte al pagamento delle spese relative al giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa nei sensi di cui in motivazione l’ordinanza impugnata; decidendo nel merito, liquida le spese del precedente giudizio di legittimità in euro 2.626,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi, liquidat i in euro 2 00,00 ed agli accessori di legge , da distrarsi; condanna il Prefetto di Roma al pagamento sia delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione di euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 2 00,00 ed agli accessori di legge, sia delle spese del giudizio di merito, in ragione di euro 2.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 2 00,00 ed agli accesso ri di legg e.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22169-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il 12/08/2021; Sez. VI–RG 22169/2021 camera di consiglio14.12.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con decreto del 12 agosto 2021 il Giudice di pace di Roma , decidendo in sede di rinvio il giudizio di opposizione all’espulsione introdotto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato tra le parti l’intervenuta cessazione della materia del contendere e condannato la pubblica Amministrazione resistente a rifondere il ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 1.182,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del difensore della detta parte; ha compensato, per il resto, le altre spese del giudizio. 2. ― L’ordinanza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso per cassazione che consta di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ―Viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché degli artt. 5 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Ci di duole che le spese liquidate per il giudizio di legittimità risultino immotivatamente in feriori ai limiti tariffari. 2. ― Il motivo è fondato. I compensi del giudizio di legittimità sono stat i liquidati in complessivi euro 1.182,00. Le cause di valore indeterminabile (quale quella in esame) si Sez. VI–RG 22169/2021 camera di consiglio14.12.2022 considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia (art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014). Da ciò discende che la quantificazione del compenso operata dal Giudice di pace per il giudizio di cassazione(che comprendeva sia la fase di studio, che quella introduttiva, che quella decisoria : cfr. ricorso, pag. 13) si collochi al di sotto del minimo, che è pari a euro 2.626,00 (somma coincidente, in pratica, con quanto indicato nella nota spese relativa al giudizio di legittimità che risulta trascritta a pagg. 11 s. del ricorso per cassazione). Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte. i n tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(Cass. 5 maggio 2022, n. 14198 ; in tema cfr. pure: Cass. 18 novembre 2021, n. 35270 ; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 1 giugno 2020, n. n.10343; Cass.14 maggio 2018, n. 11601 ). Ebbene, il provvedimento qui censurato manca di alcuna spiegazione quanto alla determinazione della misura del compenso al di sotto del limite tariffario. 3. ― L’ordinanza impugnata va dunque cassata. Reputa il Collegio che la causa possa essere decisa nel merito: in Sez. VI–RG 22169/2021 camera di consiglio14.12.2022 assenza di ragioni giustificative della riduzione delle spese al di sotto del minimo, le spese del primo giudizio di legittimità possono così rideterminarsi nella misura sopra indicata di euro 2.626,00; va disposta la distrazione in favore del difensore (cfr. sul punto il provvedimento impugnato). Alla cassazione del provvedimento impugnato segue la condanna del controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pure da distrarsi, secondo quanto richiesto ― spese che vanno rapportate, quanto al valore, al differenziale tra quanto liquidato dal Giudice di pace e quanto liquidato inquesta sede ― e la condanna della medesima parte al pagamento delle spese relative al giudizio di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa nei sensi di cui in motivazione l’ordinanza impugnata; decidendo nel merito, liquida le spese del precedente giudizio di legittimità in euro 2.626,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi, liquidat i in euro 2 00,00 ed agli accessori di legge , da distrarsi; condanna il Prefetto di Roma al pagamento sia delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione di euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 2 00,00 ed agli accessori di legge, sia delle spese del giudizio di merito, in ragione di euro 2.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 2 00,00 ed agli accesso ri di legg e. Così deciso in Roma, nella ca
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