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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18477/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte di appello di Milano.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14 febbraio 2020, che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre per Cassazione Serino, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 127, 178 e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello deliberato in assenza del difensore di fiducia che aveva fatto espressa richiesta di poter intervenire personalmente nel giudizio di appello.

L'istanza di trattazione orale del procedimento era effettivamente pervenuta undici giorni prima della trattazione, tuttavia il difensore aveva presentato istanza diretta al Presidente della Sezione, motivando il proprio diritto di partecipare al processo di appello in ragione del diritto alla partecipazione attiva del difensore.

Il testo dell'articolo 23-bis del d.l. 137/2020, effettivamente, riporta una dicitura perentoria in relazione al termine previsto dall'art. 15 per potere presentare l'istanza di partecipazione; tuttavia, non sono previste, all'interno del medesimo, decreto legge, sanzioni specifiche che derivano dalla inosservanza del termine.

L'avere impedito al difensore di intervenire rappresenta una violazione dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., che prevede espressamente che il difensore debba essere sentito, se compare, e, più in generale, una causa di nullità assoluta.

Qualora la Suprema Corte dovesse ritenere corretta l'estromissione dal giudizio del difensore in ragione del mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 23 bis del DL 137/2020, si solleva questione di legittimità costituzionale di detto articolo che si pone in insanabile contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. per insussistenza dell'elemento materiale del reato in esame.

Serino, infatti, non si è opposto ai pubblici ufficiali che stavano compiendo un atto del proprio ufficio.

Egli era in stato di quiete e non bisognevole di cure mediche, nonché immediatamente identificabile attraverso il documento fornito.

La condotta oppositiva si è sviluppata successivamente all'arrivo degli operanti ed è evidentemente connessa alla immotivata decisione di condurre Serino, con la forza, in un posto di polizia, e non già alla sua identificazione (già svolta), ovvero al di lui soccorso (non necessario).2.3.

Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'articolo 393-bis cod. pen.

E' del tutto ragionevole ritenere che Senno ritenesse ingiustificato il proprio accompagnamento forzato nelle camere di sicurezza e quindi doveva essere riconosciuta la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., quantomeno in forma putativa.

2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per entrambi i reati contestati.

La Corte distrettuale non ha tenuto conto del risarcimento integrale del danno, della lettera di scuse, delle spiegazioni rese dall'imputato durante il proprio interrogatorio.

2.5. Omessa motivazione in relazione al rigetto del secondo motivo di appello, inerente al reato di danneggiamento e, in particolare, alla circostanza che Senno ha dichiarato di avere accidentalmente rotto, mentre cadeva a terra, il tergicristallo dell'autovettura che si trovava parcheggiata sulla pubblica via, versione dei fatti che appare credibile.

La sentenza, poi, si limita a sostenere che l'ammontare del risarcimento non consentirebbe di ritenere l'offesa di particolare tenuità, escludendo, così, persino la applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

In realtà, l'ammontare del risarcimento erogato da Senno spontaneamente è il frutto di una semplice acquiscenza totale nei confronti della proposta avanzata dal proprietario del veicolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Per quanto concerne il primo motivo, deve evidenziarsi che la normativa emergenziale prevede che la richiesta di discussione orale sia formulata per iscritto, dal Pubblico ministero o dal difensore, entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

Si tratta, pertanto, di un termine previsto a pena di decadenza, che il ricorrente non ha rispettato e che comporta la trattazione del procedimento con le modalità di cui all'art. 23 -bis del d.l. 137/2020.

La questione di incostituzionalità di detta normativa prospettata dalla difesa è manifestamente infondata; occorre osservare che questa Corte è già intervenuta sul punto, ritenendone la manifesta inamrnissibilità, con riferimento alla prevista compressione di istituti, come quello del decorso del termine della prescrizione e della custodia cautelare, che sono da ritenersi posti a presidio dei diritti dell'imputato, al pari di quello relativo al contraddittorio fatto valere dal ricorrente.3.

Il secondo e terzo motivo sono versati in fatto e propongono una versione alternativa alla ricostruzione operata dalla Corte.

A detta della difesa, vi sarebbe stata una cesura tra gli atti di violenza verso passanti e cose, dovuti all'alterazione da alcool, e l'intervento di pubblici ufficiali che, pertanto, non avrebbero avuto bisogno di interrompere alcuna azione delittuosa e di condurre l'imputato presso il Commissariato per l'identificazione.

Si tratta di argomenti privi di riscontri fattuali, atteso che il primo giudice ha ricostruito la vicenda, sulla base delle testimonianze, affermando che l'imputato si era immediatamente opposto con violenza alla identificazione degli agenti la cui visione, peraltro, gli "aveva provocato uno stato di oppressione".

Allo stesso modo, pertanto, deve ritenersi incongrua l'ipotizzata arbitrarietà degli atti di polizia, anche nella forma putativa.

Il motivo ricorso sulla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. replica, in ogni caso, il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta, con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto.

La valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715).

4. Il motivo relativo al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità.

Si evidenzia che la Corte territoriale ha dato attenta risposta alle deduzioni mosse nel gravame di merito ed ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta tenuta dall' imputato, non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. 5.

Quanto, infine, alla omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di danneggiamento, deve evidenziarsi che, se è vero che la sentenza non risponde espressamente al secondo motivo di appello, è del pari evidente che lo stesso era formulato in termini di estrema genericità, poichè la sentenza di primo grado aveva motivato puntualmente, evidenziando che, dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Perale, emergeva, pacificamente, che l'imputato aveva strappato il tergicristallo dell'autovettura Fiat 500 dopo essersi rialzato dalla caduta ed avere appreso l'intenzione dei passanti di chiamare l'ambulanza.

Nei motivi di appello la difesa sosteneva che Senno aveva rotto accidentalmente il tergicristallo mentre cadeva a terra, ma le testimonianze riportate nella sentenza di primo grado superano ampiamente la censura di appello.

A ciò si aggiunga che nella sentenza del Tribunale si sottolineava che, sempre sulla base delle suindicate testimonianze, emergeva che Senno, dopo avere strappato il tergicristallo, colpiva ripetutamente con lo stesso il parabrezza dell'autovettura danneggiata.

Ciò non si concilia in alcun modo con la tesi difensiva della accidentalità del danneggiamento.

Nel caso di specie, in conclusione, il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile proprio perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria essendo relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata" (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 — dep. 22/02/2017 —, Galtelli, Rv. 268822).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, da quantificare in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14 febbraio 2020, che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre per Cassazione Serino, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 127, 178 e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello deliberato in assenza del difensore di fiducia che aveva fatto espressa richiesta di poter intervenire personalmente nel giudizio di appello. L'istanza di trattazione orale del procedimento era effettivamente pervenuta undici giorni prima della trattazione, tuttavia il difensore aveva presentato istanza diretta al Presidente della Sezione, motivando il proprio diritto di partecipare al processo di appello in ragione del diritto alla partecipazione attiva del difensore. Il testo dell'articolo 23-bis del d.l. 137/2020, effettivamente, riporta una dicitura perentoria in relazione al termine previsto dall'art. 15 per potere presentare l'istanza di partecipazione; tuttavia, non sono previste, all'interno del medesimo, decreto legge, sanzioni specifiche che derivano dalla inosservanza del termine. L'avere impedito al difensore di intervenire rappresenta una violazione dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., che prevede espressamente che il difensore debba essere sentito, se compare, e, più in generale, una causa di nullità assoluta. Qualora la Suprema Corte dovesse ritenere corretta l'estromissione dal giudizio del difensore in ragione del mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 23 bis del DL 137/2020, si solleva questione di legittimità costituzionale di detto articolo che si pone in insanabile contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. per insussistenza dell'elemento materiale del reato in esame. Serino, infatti, non si è opposto ai pubblici ufficiali che stavano compiendo un atto del proprio ufficio. Egli era in stato di quiete e non bisognevole di cure mediche, nonché immediatamente identificabile attraverso il documento fornito. La condotta oppositiva si è sviluppata successivamente all'arrivo degli operanti ed è evidentemente connessa alla immotivata decisione di condurre Serino, con la forza, in un posto di polizia, e non già alla sua identificazione (già svolta), ovvero al di lui soccorso (non necessario).2.3. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'articolo 393-bis cod. pen. E' del tutto ragionevole ritenere che Senno ritenesse ingiustificato il proprio accompagnamento forzato nelle camere di sicurezza e quindi doveva essere riconosciuta la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., quantomeno in forma putativa. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per entrambi i reati contestati. La Corte distrettuale non ha tenuto conto del risarcimento integrale del danno, della lettera di scuse, delle spiegazioni rese dall'imputato durante il proprio interrogatorio. 2.5. Omessa motivazione in relazione al rigetto del secondo motivo di appello, inerente al reato di danneggiamento e, in particolare, alla circostanza che Senno ha dichiarato di avere accidentalmente rotto, mentre cadeva a terra, il tergicristallo dell'autovettura che si trovava parcheggiata sulla pubblica via, versione dei fatti che appare credibile. La sentenza, poi, si limita a sostenere che l'ammontare del risarcimento non consentirebbe di ritenere l'offesa di particolare tenuità, escludendo, così, persino la applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. In realtà, l'ammontare del risarcimento erogato da Senno spontaneamente è il frutto di una semplice acquiscenza totale nei confronti della proposta avanzata dal proprietario del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Per quanto concerne il primo motivo, deve evidenziarsi che la normativa emergenziale prevede che la richiesta di discussione orale sia formulata per iscritto, dal Pubblico ministero o dal difensore, entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Si tratta, pertanto, di un termine previsto a pena di decadenza, che il ricorrente non ha rispettato e che comporta la trattazione del procedimento con le modalità di cui all'art. 23 -bis del d.l. 137/2020. La questione di incostituzionalità di detta normativa prospettata dalla difesa è manifestamente infondata; occorre osservare che questa Corte è già intervenuta sul punto, ritenendone la manifesta inamrnissibilità, con riferimento alla prevista compressione di istituti, come quello del decorso del termine della prescrizione e della custodia cautelare, che sono da ritenersi posti a presidio dei diritti dell'imputato, al pari di quello relativo al contraddittorio fatto valere dal ricorrente.3. Il secondo e terzo motivo sono versati in fatto e propongono una versione alternativa alla ricostruzione operata dalla Corte. A detta della difesa, vi sarebbe stata una cesura tra gli atti di violenza verso passanti e cose, dovuti all'alterazione da alcool, e l'intervento di pubblici ufficiali che, pertanto, non avrebbero avuto bisogno di interrompere alcuna azione delittuosa e di condurre l'imputato presso il Commissariato per l'identificazione. Si tratta di argomenti privi di riscontri fattuali, atteso che il primo giudice ha ricostruito la vicenda, sulla base delle testimonianze, affermando che l'imputato si era immediatamente opposto con violenza alla identificazione degli agenti la cui visione, peraltro, gli "aveva provocato uno stato di oppressione". Allo stesso modo, pertanto, deve ritenersi incongrua l'ipotizzata arbitrarietà degli atti di polizia, anche nella forma putativa. Il motivo ricorso sulla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. replica, in ogni caso, il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta, con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto. La valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715). 4. Il motivo relativo al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Si evidenzia che la Corte territoriale ha dato attenta risposta alle deduzioni mosse nel gravame di merito ed ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta tenuta dall' imputato, non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. 5. Quanto, infine, alla omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di danneggiamento, deve evidenziarsi che, se è vero che la sentenza non risponde espressamente al secondo motivo di appello, è del pari evidente che lo stesso era formulato in termini di estrema genericità, poichè la sentenza di primo grado aveva motivato puntualmente, evidenziando che, dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Perale, emergeva, pacificamente, che l'imputato aveva strappato il tergicristallo dell'autovettura Fiat 500 dopo essersi rialzato dalla caduta ed avere appreso l'intenzione dei passanti di chiamare l'ambulanza. Nei motivi di appello la difesa sosteneva che Senno aveva rotto accidentalmente il tergicristallo mentre cadeva a terra, ma le testimonianze riportate nella sentenza di primo grado superano ampiamente la censura di appello. A ciò si aggiunga che nella sentenza del Tribunale si sottolineava che, sempre sulla base delle suindicate testimonianze, emergeva che Senno, dopo avere strappato il tergicristallo, colpiva ripetutamente con lo stesso il parabrezza dell'autovettura danneggiata. Ciò non si concilia in alcun modo con la tesi difensiva della accidentalità del danneggiamento. Nel caso di specie, in conclusione, il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile proprio perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria essendo relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 — dep. 22/02/2017 —, Galtelli, Rv. 268822). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, da quantificare in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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