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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 35431/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/01/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Rovigo emessa il 23 aprile del 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa commesso nei confronti di due persone offese alle quali faceva falsamente credere di poter vendere loro una autovettura intascandone il prezzo e non consegnando il mezzo.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per avere la Corte rigettato, con ordinanza del 5 gennaio 2021, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali, in violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., nonché per avere rigettato la richiesta di trattazione orale del procedimento ai sensi dell'art. 23-bis comma 4, D.L. 137 del 2020.

Il ricorrente, premettendo di aver utilizzato una legale modalità di comunicazione alla Corte di appello dell'istanza di legittimo impedimento, ritiene che tale istanza, comunicata il 30 dicembre del 2020 rispetto all'udienza del 19 gennaio 2021, fosse rispettosa delle regole fissate dall'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata prontamente comunicata ben 19 giorni prima dell'udienza, non essendo previsto da tale norma alcun termine perentorio per la presentazione ed essendo stati documentati i concomitanti impegni professionali del difensore di fiducia, anche in procedimenti con imputati detenuti.

Quanto al rigetto della richiesta di trattazione orale, comunicata il 4 gennaio del 2021, il ricorrente si duole del fatto che la Corte l'abbia ritenuta tardiva sebbene depositata il quindicesimo giorno antecedente rispetto all'udienza del 19 gennaio 2021, tenuto conto che al momento della richiesta non era ancora noto alla difesa il provvedimento della Corte in ordine alla istanza di rinvio dell'udienza, che avrebbe reso priva di utilità la richiesta di trattazione orale, la quale, peraltro, avrebbe dovuto ritenersi implicita nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte non avrebbe tenuto conto dell'assenza di artifici e raggiri idonei a integrare il reato di truffa con consequenziale qualificazione della condotta quale mero inadempimento civilistico o, a tutto concedere, come insolvenza fraudolenta, avendo il ricorrente mantenuto i rapporti con le vittime e non essendosi reso irreperibile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva, non avendo la Corte tenuto conto della risalenza nel tempo dei precedenti penali sulla base dei quali sono state giustificate le statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod.proc. pen., il legittimo impedimento a. comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza.

Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. (Nella specie l'istanza di rinvio a mezzo fax era stata inviata il 31 maggio 2013, pertanto sei giorni prima dell'udienza fissata per il successivo 7 giugno, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima; la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva rigettato l'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore perché tardivamente dedotto) (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579; Sez. 6, n. 16054 del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524, che si pongono sul solco di Sez.

U, n. 4708 del 1992, Fogliani).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha applicato correttamente tale principio, rilevando, nell'ordinanza del 5 gennaio del 2021 - che il Collegio ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che i concomitanti impegni professionali del difensore di fiducia dell'imputato erano noti ben prima (il 30.12.2020) della presentazione dell'istanza di legittimo impedimento; si tratta di valutazione di merito qui non rivedibile.

1.2. In ordine alla seconda questione posta con il primo motivo, risulta che il difensore di fiducia del ricorrente aveva fatto richiesta di trattazione orale del processo il 4 gennaio del 2021, in relazione all'udienza fissata il 19 gennaio successivo.

L'istanza è stata correttamente ritenuta tardiva perché non rispettosa del termine di quindici giorni previsto dall'art. 23 -bis, comma 4, D.L. n. 137 del 2020 convertito nella Legge n. 149 del 2020.

In tale norma si specifica che i giorni che separano l'istanza dall'udienza devono essere "liberi" e che tale termine è perentorio, cosicché non ammette deroghe.

Che la richiesta di trattazione orale del processo potesse desumersi dalla istanza di legittimo impedimento costituisce una mera congettura difensiva, posto che le due istanze avevano scopo diverso ed anzi opposto.

2. Il secondo motivo, che investe il giudizio di responsabilità, è generico poiché la Corte, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, in un passaggio della sentenza ha espressamente individuato il raggiro messo in opera dall'imputato, costituito dal far credere falsamente alle vittime, allo scopo di accreditare le trattative ed evidenziarsi ai loro occhi come soggetto affidabile, di lavorare ancora presso una concessionaria di vendita di autovetture.Da ciò, la Coste, senza incorrere in. vizi logici, ha dedotto.che egli, fin dall'inizio. sapeva di promettere alle persone offese un bene che non poteva procurare loro, riuscendo ad intascare il corrispettivo su un proprio conto personale senza mai restituire alcunché.

Tali assunti superano ogni diversa considerazione difensiva in ordine alla sussistenza del reato.

3. Il terzo motivo è infondato.

3.1. La Corte ha ritenuto sussistente la recidiva specifica ed infraquinquennale ed applicato il relativo aumento di pena, sostenendo che il reato di truffa per cui è processo dimostrava e rafforzava la pericolosità sociale dell'imputato rispetto ai precedenti reati contro il patrimonio da lui commessi, a conferma del fatto che egli fosse "stabilmente dedito a reati allo scopo di procurarsi ingiusto profitto" (fg. 7 della sentenza impugnata).

La motivazione è immune da censura e si conforma al principio di diritto secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

3.2. La Corte ha, altresì, negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali del ricorrente riconoscendo al fatto una sua gravità in punto di determinazione della pena; con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.07.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/01/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Rovigo emessa il 23 aprile del 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa commesso nei confronti di due persone offese alle quali faceva falsamente credere di poter vendere loro una autovettura intascandone il prezzo e non consegnando il mezzo. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per avere la Corte rigettato, con ordinanza del 5 gennaio 2021, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali, in violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., nonché per avere rigettato la richiesta di trattazione orale del procedimento ai sensi dell'art. 23-bis comma 4, D.L. 137 del 2020. Il ricorrente, premettendo di aver utilizzato una legale modalità di comunicazione alla Corte di appello dell'istanza di legittimo impedimento, ritiene che tale istanza, comunicata il 30 dicembre del 2020 rispetto all'udienza del 19 gennaio 2021, fosse rispettosa delle regole fissate dall'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata prontamente comunicata ben 19 giorni prima dell'udienza, non essendo previsto da tale norma alcun termine perentorio per la presentazione ed essendo stati documentati i concomitanti impegni professionali del difensore di fiducia, anche in procedimenti con imputati detenuti. Quanto al rigetto della richiesta di trattazione orale, comunicata il 4 gennaio del 2021, il ricorrente si duole del fatto che la Corte l'abbia ritenuta tardiva sebbene depositata il quindicesimo giorno antecedente rispetto all'udienza del 19 gennaio 2021, tenuto conto che al momento della richiesta non era ancora noto alla difesa il provvedimento della Corte in ordine alla istanza di rinvio dell'udienza, che avrebbe reso priva di utilità la richiesta di trattazione orale, la quale, peraltro, avrebbe dovuto ritenersi implicita nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe tenuto conto dell'assenza di artifici e raggiri idonei a integrare il reato di truffa con consequenziale qualificazione della condotta quale mero inadempimento civilistico o, a tutto concedere, come insolvenza fraudolenta, avendo il ricorrente mantenuto i rapporti con le vittime e non essendosi reso irreperibile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva, non avendo la Corte tenuto conto della risalenza nel tempo dei precedenti penali sulla base dei quali sono state giustificate le statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod.proc. pen., il legittimo impedimento a. comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. (Nella specie l'istanza di rinvio a mezzo fax era stata inviata il 31 maggio 2013, pertanto sei giorni prima dell'udienza fissata per il successivo 7 giugno, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima; la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva rigettato l'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore perché tardivamente dedotto) (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579; Sez. 6, n. 16054 del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524, che si pongono sul solco di Sez. U, n. 4708 del 1992, Fogliani). Nel caso in esame, la Corte di appello ha applicato correttamente tale principio, rilevando, nell'ordinanza del 5 gennaio del 2021 - che il Collegio ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che i concomitanti impegni professionali del difensore di fiducia dell'imputato erano noti ben prima (il 30.12.2020) della presentazione dell'istanza di legittimo impedimento; si tratta di valutazione di merito qui non rivedibile. 1.2. In ordine alla seconda questione posta con il primo motivo, risulta che il difensore di fiducia del ricorrente aveva fatto richiesta di trattazione orale del processo il 4 gennaio del 2021, in relazione all'udienza fissata il 19 gennaio successivo. L'istanza è stata correttamente ritenuta tardiva perché non rispettosa del termine di quindici giorni previsto dall'art. 23 -bis, comma 4, D.L. n. 137 del 2020 convertito nella Legge n. 149 del 2020. In tale norma si specifica che i giorni che separano l'istanza dall'udienza devono essere "liberi" e che tale termine è perentorio, cosicché non ammette deroghe. Che la richiesta di trattazione orale del processo potesse desumersi dalla istanza di legittimo impedimento costituisce una mera congettura difensiva, posto che le due istanze avevano scopo diverso ed anzi opposto. 2. Il secondo motivo, che investe il giudizio di responsabilità, è generico poiché la Corte, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, in un passaggio della sentenza ha espressamente individuato il raggiro messo in opera dall'imputato, costituito dal far credere falsamente alle vittime, allo scopo di accreditare le trattative ed evidenziarsi ai loro occhi come soggetto affidabile, di lavorare ancora presso una concessionaria di vendita di autovetture.Da ciò, la Coste, senza incorrere in. vizi logici, ha dedotto.che egli, fin dall'inizio. sapeva di promettere alle persone offese un bene che non poteva procurare loro, riuscendo ad intascare il corrispettivo su un proprio conto personale senza mai restituire alcunché. Tali assunti superano ogni diversa considerazione difensiva in ordine alla sussistenza del reato. 3. Il terzo motivo è infondato. 3.1. La Corte ha ritenuto sussistente la recidiva specifica ed infraquinquennale ed applicato il relativo aumento di pena, sostenendo che il reato di truffa per cui è processo dimostrava e rafforzava la pericolosità sociale dell'imputato rispetto ai precedenti reati contro il patrimonio da lui commessi, a conferma del fatto che egli fosse "stabilmente dedito a reati allo scopo di procurarsi ingiusto profitto" (fg. 7 della sentenza impugnata). La motivazione è immune da censura e si conforma al principio di diritto secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 3.2. La Corte ha, altresì, negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali del ricorrente riconoscendo al fatto una sua gravità in punto di determinazione della pena; con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.07.202
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