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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 38637/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 22 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della decisione resa in data 13 novembre 2019 per violazione del principio del contraddittorio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione, e confermava le statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza ai soli effetti della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 574 cod. proc. pen., per le ragioni di seguito esposte.

Con un unico motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 40, 42, 43 e 646 cod. pen., 2043 e 2697 cod. civ., travisamento del fatto e vizio motivazionale.

In particolare, la sentenza d'appello, nella parte in cui ha confermato integralmente la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, è viziata da una motivazione contraddittoria e illogica perché imperniata su un'erronea qualificazione giuridica dei fatti in termini di appropriazione indebita, potendosi al più ritenere sussistente un'obbligazione restitutoria avente natura civilistica.

La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 30 luglio del 2021, in quanto, in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, nel provvedere sull'impugnazione ai soli effetti civili, avrebbe dovuto procedere non già alla verifica della sussistenza della responsabilità dell'imputato per il delitto estinto, ma ad "un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile", utilizzando le regole dettate dal processo civile in tema di nesso di causalità e onere della prova del danno ingiusto.

La sentenza impugnata, invece, risulta fondata proprio sull'esame dei presupposti oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita ascritto al ricorrente.

Con riguardo all'elemento oggettivo, a seguito di una compravendita immobiliare, [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a consegnare un assegno a [OSCURATO:PERSONA] pari ad 11.930,00 euro affinché questi emettesse relativa fattura ed effettuasse dichiarazione integrativa dell'IVA, versata nella misura del 4% in luogo di quella dovuta del 10%.

La Corte di appello ha errato nel ritenere sussistente la interversio possessionis, necessaria ai fini dell'integrazione del reato di appropriazione indebita: da un lato, non vi è alcuna prova che la suddetta somma fosse stata consegnata a titolo di custodia e con precisa indicazione del vincolo d'impiego consistente nella copertura del maggior onere fiscale verso l'Erario, gravante sull'acquirente; dall'altro, a seguito dell'incasso dell'assegno sul proprio conto corrente, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per confusione, era divenuta proprietaria di quella somma, non potendosi, quindi, neppure individuare l'elemento costitutivo dell'altruità della cosa.

Quanto al profilo soggettivo, l'unico rimprovero che si potrebbe muovere a [OSCURATO:PERSONA] è quello di essere stato negligente nel non aver accertato, prima di incassare l'assegno consegnatogli dalla parte civile, chi fosse correttamente obbligato a versare l'integrazione dell'imposta nei confronti dell'Erario.

Non può, però, un comportamento colposo integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 646 cod. pen., che per la sua configurazione richiede la sussistenza del dolo specifico in capo al soggetto agente.

La Corte di appello, infine, ha condannato al risarcimento del danno il ricorrente e non la società in nome della quale egli ha agito in veste di legale rappresentante, addossando ingiustificatamente a questi il pagamento di 5.000 euro a titolo di ristoro del danno morale, nonostante nel processo non sia emerso alcun elemento indicativo dell'esistenza di tale danno.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente.

Anche la difesa della parte civile ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o non consentiti.

2. La difesa ha richiamato la pronuncia n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale, secondo la quale, dichiarata l'estinzione del reato oggetto di imputazione per intervenuta prescrizione, i giudici dell'impugnazione, ai fini della pronuncia in merito alle sole statuizioni civili, devono condurre una valutazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile e, quindi, del danno ingiusto e non dell'illecito penale.È vero, infatti, che la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, e dunque la commissione del reato, costituisce danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; tuttavia, una volta definito il profilo penale della vicenda, «il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno».

Nondimeno, il giudice delle leggi ha precisato che l'accertamento diretto a stabilire se ricorrano gli estremi del danno patrimoniale o morale, ai fini risarcitori e/o restitutori va effettuato «riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale», tant'è che, nei casi previsti dall'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., «N'esigenza di rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato non preclude al giudice penale dell'impugnazione di effettuare tale accertamento onde liquidare anche il danno non patrimoniale di cui all'art. 185 cod. pen.», anche se, in questa ipotesi, «l'illecito civile, pur fondandosi sull'elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio».

Va poi rimarcato che la valutazione richiesta al giudice dell'impugnazione deve in tal caso condursi sulla base delle regole proprie del giudizio civile, che presenta caratteristiche peculiari e differenti rispetto a quello penale: la verifica circa la sussistenza della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. deve fare applicazione del «criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte Cost., n. 182 del 30 luglio 2021), principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01 e Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01).

Ancor prima, le Sezioni Unite di questa Corte (trattando del giudizio civile conseguente alla pronunzia di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza ai soli effetti civili) non solo affermarono tale principio, ma rimarcarono anche che «verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale [...] La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità.

Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette» (Sez.

U, n. 22065 del 04/06/2021, Cremonini, Rv. 281228-01; in senso conforme, da ultimo, v.

Sez. 2, n. 17358 del 22/03/2023, Capitani, Rv. 284530-01).

3. Il ricorrente ha obliterato proprio questo ultimo fondamentale aspetto, inerente all'applicazione nel caso di specie del criterio del "più probabile che non", e nel contempo ha sollecitato una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede in quanto estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del primo giudice e disattendendo specificamente i motivi di gravame, ha evidenziato che, alla luce delle deposizioni della persona offesa e degli altri testimoni, dell'esito della perizia contabile svolta in dibattimento e dell'esame del perito, è emerso che: - indotta in errore dal notaio, la Puzzillo consegnò una somma a [OSCURATO:PERSONA] di importo pari alla differenza tra le due aliquote di imposta, quella già versata e quella ancora dovuta (dovendosi applicare un'aliquota di imposta al 10% e non al 4%), affinché questi provvedesse al versamento di tale somma all'Erario; - il ricorrente non negò mai di avere ricevuto e incassato la somma affinché egli provvedesse a emettere la fattura relativa in favore della Puzzillo e a effettuare una dichiarazione integrativa che lo avrebbe obbligato nei confronti dell'Erario per il versamento della differenza dell'IVA dovuta dalla stessa; - [OSCURATO:PERSONA], invece, procedette a compensazione dell'IVA a debito, scaturente dalla predetta fattura emessa in favore della parte civile, con VIVA a credito maturata nello stesso periodo di imposta e non effettuò mai il versamento del relativo importo; - conseguentemente la Puzzillo ricevette un avviso di accertamento e fu costretta a pagare la somma di oltre 14.000 euro per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.

I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] dolosamente si appropriò della somma di denaro versatagli dalla parte civile, non destinandola alla finalità per la quale era stata consegnata né provvedendo, in alternativa, alla restituzione alla stessa Puzzillo, che l'aveva espressamente richiesta.

4. La motivazione della sentenza impugnata non è affatto contraddittoria o manifestamente illogica e l'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi dell'appropriazione indebita, ma "ai fini della sola pronuncia sulle statuizioni civili" (pag. 2), non inficia la coerenza della decisione, considerato che la Corte, per verificare se ricorressero gli estremi del danno patrimoniale e morale, ai fini risarcitori, ha ritenuto sussistente il «"fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale» (così la citata pronuncia del giudice delle leggi), qualificandolo come illecito aquiliano, fonte di obbligazioni risarcitorie per il ricorrente, anche sotto il profilo del danno morale, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., la cui quantificazione è stata ritenuta corretta sulla base di una specifica motivazione (pag. 6).

In proposito va ribadito, quanto alla liquidazione del danno morale, che la valutazione del giudice di merito è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi ed è sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450; Sez. 3, n. 35104 del 22/06/2013, Baldini, Rv. 257123; Sez. 6, n. 8461 del 28/01/2013, Fontana, Rv. 258170), come avvenuto nel caso di specie.

E' immune da vizi anche la motivazione della condanna al risarcimento del danno a carico di [OSCURATO:PERSONA] personalmente e non quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.": fu il ricorrente in proprio a ricevere ed incassare il denaro, omettendo poi di versarlo all'Erario ovvero di restituirlo alla Pizzullo.

5. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della decisione resa in data 13 novembre 2019 per violazione del principio del contraddittorio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione, e confermava le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza ai soli effetti della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 574 cod. proc. pen., per le ragioni di seguito esposte. Con un unico motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 40, 42, 43 e 646 cod. pen., 2043 e 2697 cod. civ., travisamento del fatto e vizio motivazionale. In particolare, la sentenza d'appello, nella parte in cui ha confermato integralmente la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, è viziata da una motivazione contraddittoria e illogica perché imperniata su un'erronea qualificazione giuridica dei fatti in termini di appropriazione indebita, potendosi al più ritenere sussistente un'obbligazione restitutoria avente natura civilistica. La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 30 luglio del 2021, in quanto, in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, nel provvedere sull'impugnazione ai soli effetti civili, avrebbe dovuto procedere non già alla verifica della sussistenza della responsabilità dell'imputato per il delitto estinto, ma ad "un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile", utilizzando le regole dettate dal processo civile in tema di nesso di causalità e onere della prova del danno ingiusto. La sentenza impugnata, invece, risulta fondata proprio sull'esame dei presupposti oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita ascritto al ricorrente. Con riguardo all'elemento oggettivo, a seguito di una compravendita immobiliare, [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a consegnare un assegno a [OSCURATO:PERSONA] pari ad 11.930,00 euro affinché questi emettesse relativa fattura ed effettuasse dichiarazione integrativa dell'IVA, versata nella misura del 4% in luogo di quella dovuta del 10%. La Corte di appello ha errato nel ritenere sussistente la interversio possessionis, necessaria ai fini dell'integrazione del reato di appropriazione indebita: da un lato, non vi è alcuna prova che la suddetta somma fosse stata consegnata a titolo di custodia e con precisa indicazione del vincolo d'impiego consistente nella copertura del maggior onere fiscale verso l'Erario, gravante sull'acquirente; dall'altro, a seguito dell'incasso dell'assegno sul proprio conto corrente, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per confusione, era divenuta proprietaria di quella somma, non potendosi, quindi, neppure individuare l'elemento costitutivo dell'altruità della cosa. Quanto al profilo soggettivo, l'unico rimprovero che si potrebbe muovere a [OSCURATO:PERSONA] è quello di essere stato negligente nel non aver accertato, prima di incassare l'assegno consegnatogli dalla parte civile, chi fosse correttamente obbligato a versare l'integrazione dell'imposta nei confronti dell'Erario. Non può, però, un comportamento colposo integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 646 cod. pen., che per la sua configurazione richiede la sussistenza del dolo specifico in capo al soggetto agente. La Corte di appello, infine, ha condannato al risarcimento del danno il ricorrente e non la società in nome della quale egli ha agito in veste di legale rappresentante, addossando ingiustificatamente a questi il pagamento di 5.000 euro a titolo di ristoro del danno morale, nonostante nel processo non sia emerso alcun elemento indicativo dell'esistenza di tale danno. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente. Anche la difesa della parte civile ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o non consentiti. 2. La difesa ha richiamato la pronuncia n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale, secondo la quale, dichiarata l'estinzione del reato oggetto di imputazione per intervenuta prescrizione, i giudici dell'impugnazione, ai fini della pronuncia in merito alle sole statuizioni civili, devono condurre una valutazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile e, quindi, del danno ingiusto e non dell'illecito penale.È vero, infatti, che la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, e dunque la commissione del reato, costituisce danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; tuttavia, una volta definito il profilo penale della vicenda, «il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno». Nondimeno, il giudice delle leggi ha precisato che l'accertamento diretto a stabilire se ricorrano gli estremi del danno patrimoniale o morale, ai fini risarcitori e/o restitutori va effettuato «riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale», tant'è che, nei casi previsti dall'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., «N'esigenza di rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato non preclude al giudice penale dell'impugnazione di effettuare tale accertamento onde liquidare anche il danno non patrimoniale di cui all'art. 185 cod. pen.», anche se, in questa ipotesi, «l'illecito civile, pur fondandosi sull'elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio». Va poi rimarcato che la valutazione richiesta al giudice dell'impugnazione deve in tal caso condursi sulla base delle regole proprie del giudizio civile, che presenta caratteristiche peculiari e differenti rispetto a quello penale: la verifica circa la sussistenza della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. deve fare applicazione del «criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte Cost., n. 182 del 30 luglio 2021), principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01 e Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01). Ancor prima, le Sezioni Unite di questa Corte (trattando del giudizio civile conseguente alla pronunzia di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza ai soli effetti civili) non solo affermarono tale principio, ma rimarcarono anche che «verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale [...] La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette» (Sez. U, n. 22065 del 04/06/2021, Cremonini, Rv. 281228-01; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 17358 del 22/03/2023, Capitani, Rv. 284530-01). 3. Il ricorrente ha obliterato proprio questo ultimo fondamentale aspetto, inerente all'applicazione nel caso di specie del criterio del "più probabile che non", e nel contempo ha sollecitato una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede in quanto estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del primo giudice e disattendendo specificamente i motivi di gravame, ha evidenziato che, alla luce delle deposizioni della persona offesa e degli altri testimoni, dell'esito della perizia contabile svolta in dibattimento e dell'esame del perito, è emerso che: - indotta in errore dal notaio, la Puzzillo consegnò una somma a [OSCURATO:PERSONA] di importo pari alla differenza tra le due aliquote di imposta, quella già versata e quella ancora dovuta (dovendosi applicare un'aliquota di imposta al 10% e non al 4%), affinché questi provvedesse al versamento di tale somma all'Erario; - il ricorrente non negò mai di avere ricevuto e incassato la somma affinché egli provvedesse a emettere la fattura relativa in favore della Puzzillo e a effettuare una dichiarazione integrativa che lo avrebbe obbligato nei confronti dell'Erario per il versamento della differenza dell'IVA dovuta dalla stessa; - [OSCURATO:PERSONA], invece, procedette a compensazione dell'IVA a debito, scaturente dalla predetta fattura emessa in favore della parte civile, con VIVA a credito maturata nello stesso periodo di imposta e non effettuò mai il versamento del relativo importo; - conseguentemente la Puzzillo ricevette un avviso di accertamento e fu costretta a pagare la somma di oltre 14.000 euro per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica. I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] dolosamente si appropriò della somma di denaro versatagli dalla parte civile, non destinandola alla finalità per la quale era stata consegnata né provvedendo, in alternativa, alla restituzione alla stessa Puzzillo, che l'aveva espressamente richiesta. 4. La motivazione della sentenza impugnata non è affatto contraddittoria o manifestamente illogica e l'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi dell'appropriazione indebita, ma "ai fini della sola pronuncia sulle statuizioni civili" (pag. 2), non inficia la coerenza della decisione, considerato che la Corte, per verificare se ricorressero gli estremi del danno patrimoniale e morale, ai fini risarcitori, ha ritenuto sussistente il «"fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale» (così la citata pronuncia del giudice delle leggi), qualificandolo come illecito aquiliano, fonte di obbligazioni risarcitorie per il ricorrente, anche sotto il profilo del danno morale, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., la cui quantificazione è stata ritenuta corretta sulla base di una specifica motivazione (pag. 6). In proposito va ribadito, quanto alla liquidazione del danno morale, che la valutazione del giudice di merito è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi ed è sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450; Sez. 3, n. 35104 del 22/06/2013, Baldini, Rv. 257123; Sez. 6, n. 8461 del 28/01/2013, Fontana, Rv. 258170), come avvenuto nel caso di specie. E' immune da vizi anche la motivazione della condanna al risarcimento del danno a carico di [OSCURATO:PERSONA] personalmente e non quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.": fu il ricorrente in proprio a ricevere ed incassare il denaro, omettendo poi di versarlo all'Erario ovvero di restituirlo alla Pizzullo. 5. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusi
Sentenza Cassazione n. 38637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris