CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 21244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23570-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 1727/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese che aveva accolto il ricorso, ha respinto la domanda proposta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di un mese, inflitta con determinazione del 6 aprile 2016; 2. la Corte territoriale ha premesso in fatto che all'appellato era stato contestato di aver svolto l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonostante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto la carica incompatibile con il rapporto di impiego pubblico; 3. il giudice d'appello ha escluso l'eccepita tardività del procedimento disciplinare ed ha rilevato che dell'illecito l'ente aveva avuto conoscenza solo a seguito dell'esame della documentazione allegata alla nuova richiesta di autorizzazione, dalla quale risultava che la carica era stata ricoperta nonostante il precedente diniego; 4. gli atti erano stati, quindi, trasmessi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che aveva avviato e concluso il procedimento nel rispetto dei termini di legge; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nello specifico per violazione e falsa applicazione di quanto previsto dall'art. 55 bis, comma III e IV, Regolamento disciplina [OSCURATO:PERSONA] in materia di durata del procedimento e di termine perentorio per l'introduzione la conclusione dello stesso)» e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale dell'individuare il dies a quo rilevante ai fini del calcolo dei termini concessi all'ente per avviare e Ric. 2020 n. 23570 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- concludere il procedimento disciplinare perché, come correttamente accertato dal Tribunale, già la visura camerale acquisita il 18 agosto 2015 attestava che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata accettata e ricoperta nonostante l'espresso diniego di autorizzazione risalente al 16 luglio 2015; 2. il ricorso è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e ciò fa oltre i limiti del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, da non confondere con l'omessa o insufficiente valutazione di risultanze processuali inerenti al fatto esaminato ( Cass. S.U. n. 8053/2014); 2.1. occorre richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017); 2.2. è stato altresì affermato che nella deduzione del vizio di violazione di legge o di disposizioni di contratto collettivo è onere del ricorrente indicare non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione ( Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020); Ric. 2020 n. 23570 sez. ML - ud. 31-03-2022 -3- 2.3. il motivo di ricorso è tutto incentrato sull'errata valutazione delle risultanze processuali e, nella sostanza, addebita alla Corte territoriale, non già di avere aderito ad un'interpretazione erronea delle disposizioni richiamate nella rubrica, bensì di non avere esaminato gli atti di causa dai quali risultava, a detta del ricorrente, che già in epoca antecedente alla trasmissione degli atti all'UPD l'[OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito conoscenza dell'illecito; 2.4. la censura sollecita un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità e va, pertanto, dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo; 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso