CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 30825/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IANZA di CAMPOBASSOsollevato con l'ordinanza del 30/03/2026 del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Campobasso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generaleGiuseppina Casella, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi lacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso, con annullamentosenza rinvio della sua ordinanza dichiarativa della competenza del G.i.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 30 marzo 2026 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Campobasso, quale giudice dell'esecuzione, hasollevato conflitto negativo di competenza con il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diCampobasso in ordine all'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], con cuiquesti chiedeva concedersi la liberazione anticipata per il periodo in cui avevasvolto lavori di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva di una pena detentiva,disposta dal predetto giudice di merito ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, adito dal [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la competenzadel G.i.p. del Tribunale di Campobasso, in quanto giudice competente perl'esecuzione della pena sostitutiva, nonostante l'opposto principio dettato dallagiurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto, infatti, che nel caso di specie debbanoapplicarsi le norme che attribuiscono al giudice di merito l'esecuzione dellesanzioni sostitutive non detentive, anche perché tale giudice conosce la gestionedi quella sanzione, mentre essa è del tutto ignota al magistrato di sorveglianza,che potrebbe non ottenere dall'UEPE tutte le informazioni necessarie e nonessere in grado di formulare la valutazione positiva necessaria per concedere laliberazione anticipata. Ha ritenuto altresì irrilevante, sotto un profilo sistematico,il fatto che l'art. 69-bis Ord. pen. sia inserito nell'ordinamento penitenziario,perché tale norma non riguarda l'applicazione e l'esecuzione delle penesostitutive.Il G.i.p. ha sollevato il conflitto di competenza richiamando le recentipronunce della Corte di cassazione e ribadendo le relative argomentazioni.2. L'Avvocato generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiededichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso el'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza di questi dichiarativa dellacompetenza del G.i.p.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza delMagistrato di sorveglianza di Campobasso, ribadendo l'indirizzo ormaiconsolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema dibenefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavoridi pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisioneche rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza» (Sez. 1,n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687; vedi anche Sez. 1, n. 6218 del16/01/2026, Rv. 289436, Sez. 1, n. 14447 del 11/03/2026, n.m., ed altresentenze non massimate)Tale indirizzo si fonda sul contenuto testuale delle norme e risponde ad uncriterio logico-sistematico che consente, in primo luogo, di affermare chel’istituto della liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva dellavoro di pubblica utilità, come già stabilito da questa Corte, in particolare con lasentenza Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687, sopra citata, alla lucedel combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981, 47 comma12-bis e 54 Ord. pen.2. Quanto all'individuazione del giudice competente a decidere sullaconcedibilità della liberazione anticipata, non può non rilevarsi che l’art. 69-bisOrd. pen., come sostituito dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8agosto 2024, n. 112, è l’unica norma che regola detto istituto sotto l’aspettoprocedurale. A tale disposizione deve necessariamente attribuirsi una portatagenerale, non avendo il legislatore inteso disciplinare diversamente la proceduraapplicativa del predetto beneficio, nonostante le numerose modifiche apportateal sistema delle sanzioni sostitutive e delle forme alternative alla detenzione perl'espiazione della pena; anche nel caso di applicazione dell'istituto al condannatoammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pertanto, develogicamente applicarsi l'art. 69-bis, comma 4, Ord. pen., secondo cui «Ilprovvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dalmagistrato di sorveglianza».Appare chiara, infatti, la volontà del legislatore di attribuire al magistrato disorveglianza una competenza funzionale, relativa alla concessione dellaliberazione anticipata in tutti i casi di applicazione di tale istituto; appare altresìlogico, sotto un profilo sistematico, concentrare tale attribuzione nella figura delgiudice che svolge abitualmente tale funzione. La considerazione, formulata daquesta Corte nella sentenza n. 10302/2025, secondo cui «esigenze sistematicheavrebbero consigliato una concentrazione della competenza ... in capo al giudiceche ha disposto la misura», non può consentire una disapplicazione della legge,o una sua interpretazione in palese contrasto con il suo testo e con la volontà dellegislatore, come sino ad oggi espressa.3. Le obiezioni avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso, neldeclinare la propria competenza, non appaiono fondate.Non vi è un problema di incompatibilità tra l'art. 76 legge n. 689/1981 el'art. 69-bis Ord. pen., perché la riserva di compatibilità contenuta nella primanorma non consente di escludere l’applicazione della seconda, se non altroperché tale riserva si riferisce alle norme dell'ordinamento penitenziariospecificamente richiamate: l'attribuzione della competenza al magistrato disorveglianza, pertanto, non crea alcun contrasto normativo, né alcuna violazionedi legge.Inoltre l'attribuzione della competenza, relativamente a questo specificoistituto, al magistrato di sorveglianza anziché al giudice che ha disposto lasanzione e che ne cura l’esecuzione, non produce alcuna incompatibilitàsistematica. Nell'ambito dell'esecuzione di una pena, sia nelle forme stabilitedall'ordinamento penitenziario, sia nelle forme sostitutive previste dalla legge n.689/1981 e, oggi, dall'art. 20-bis cod. pen., l'applicazione dell'istituto dellaliberazione anticipata è una vicenda “eccezionale”, che risponde a criterisoggettivi e temporali autonomi rispetto all'esecuzione stessa, e non vi sonocontroindicazioni o incompatibilità nel prevedere che di tale istituto si occupi unospecifico giudice: l'ordinamento, attualmente, individua il magistrato disorveglianza quale giudice naturale di tale istituto, al quale, quindi, develogicamente essere attribuita la competenza per decidere su di esso, qualunquesia la forma in cui la pena è stata espiata. Tale attribuzione, pertanto, non solonon produce alcuna incompatibilità nel sistema, ma al contrario apparerispondere appieno al principio stabilito dall'art. 25, comma 1, Cost.Anche l'obiezione circa il mancato possesso, da parte del magistrato disorveglianza, degli strumenti conoscitivi indispensabili per valutare laconcedibilità del beneficio, è infondata. Il magistrato di sorveglianza ha unacontinua ed abituale interlocuzione con l’UEPE e con le forze dell’ordine, e puòsvolgere anche d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria finalizzata a verificarel’andamento della sanzione, nonché a giudicare la condotta tenuta dalcondannato e a valutare il suo «concreto recupero sociale» ed il «positivoevolversi della sua personalità», senza che il fatto di non possedere l'interofascicolo relativo alla concessione della sanzione sostitutiva comporti unalimitazione delle sue possibilità di indagine e di approfondimento. Tanto meno ilmagistrato di sorveglianza può essere ritenuto in concreto limitato, nell'acquisiregli elementi necessari per la sua decisione, dal fatto che il rapporto esecutivo siaregolato, sotto ulteriori aspetti, da un diverso giudice, perché i rispettivi ambiti digiurisdizione risultano ben distinti e non interferenti.4. Questa interpretazione della normativa, ed in particolare dell'art. 69-bisOrd. pen., ha ricevuto un autorevole avallo dalla sentenza n. 114/2026 emessadalla Corte costituzionale in data 20 maggio 2026, e pubblicata nelle more dellastesura della presente motivazione. La Corte costituzionale, infatti, ha ritenutonon fondate le questioni di legittimità costituzionale di detta norma e di quelladell'art. 69 Ord. pen. come interpretate da questa Corte, in relazione agli artt. 3e 27, terzo comma, Cost., qualificando come “diritto vivente”, cioè come«stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità», l'attribuzioneal magistrato di sorveglianza della competenza funzionale in ordine allaconcessione della liberazione anticipata, anche in relazione all'espiazione di penesostitutive quale il lavoro di pubblica utilità, affermando al punto 6.2. che lascelta del legislatore è stata, evidentemente, quella di frazionare tra il giudicedell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza le competenze in merito allaconcessione e gestione della predetta misura, e quelle in merito alla concessionedella liberazione anticipata conseguente alla sua espiazione, e che tale scelta nonè irragionevole. La Corte costituzionale, infatti, richiamando anche la suasentenza n. 201/2025, ha ribadito che la liberazione anticipata è un istitutofunzionale alla realizzazione della finalità rieducativa della pena, e chel'attribuzione della competenza al magistrato di sorveglianza, essendoconseguente al suo ruolo di «dominus della verifica del percorso dirisocializzazione del condannato», non contrasta con la norma di cui all'art. 27,terzo comma, Cost.5. Sulla base dei principi sopra ribaditi, il conflitto di competenza deve perciòessere risolto individuando, quale giudice competente, il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Campobasso, a cui devono, pertanto, essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Campobasso cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]