Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 208/2021
ECLI:EU:T:2021:334
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0303_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(Causa T‑303/19)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo
[Art. 275, secondo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, e 48; decisione del Consiglio (PESC) 2019/354; regolamento del Consiglio 2019/352]
(v. punti 74, 75)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza
(Art. 6, § 3, TUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/354; regolamenti del Consiglio nn. 208/2014 e 2019/352)
(v. punti 76‑81)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione
Art. 296 TFUE
(v. punto 84)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione
(Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/354; regolamenti del Consiglio nn. 208/2014 e 2019/352)
(v. punti 86, 96, 99, 101, 104, 109, 113‑119, 137)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Prova della verifica – Onere della prova
(Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/354; regolamenti del Consiglio nn. 208/2014 e 2019/352)
(punti 120‑122, 135, 136)
6.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Osservanza di un termine ragionevole – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Procedimento giudiziario in un paese terzo assunto a fondamento della decisione di adozione di misure restrittive – Obbligo di verifica del Consiglio – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 124‑127, 131)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU 2019, L 64, pag. 7
), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU 2019, L 64, pag. 1
), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive..
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.