CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 06532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenza di interesse, in quanto nulla è stato disposto in sentenza in relazione alla somma di denaro in sequestro; et, considerato che il secondo motivo,nensura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è parimenti inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.