CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]" GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1332/2023 R.G. Motivi della decone 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la serithre7a d cui n e.pigrafe deducer ' • violazione di legge e vizio motivazionale con un primo motivo in ordine alla do5,:,i metria della pena, ritenendo che quella irrogata eccessiva e non abbia ade- guatamente tenuto conto dei motivi di appello sul punto e con un secondo motivo laddove è stata negata la sospensione condizionale della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- !Litiamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e dei tutto essertivi. Peraltro, gli stessi, che afferiscono ai trattamento punitivo benché sorretto da sufncie.nte e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni dilé sive, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disi con corretti argomenti giuridici dai giudice d merito e non sono scanditi de necen seria critica analisi delle argomentazioni poste a base della dec:isione irnptignate. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motiva2oorie della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punte diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. .1. La motivazione in punto di closimetria della pena nel provvedimento ; pugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici dei dravarne del merito, hanno dato infatti conto che, secondo la Corte d'appello, la pena (prima del necessario abbattimento d 1/3 per il rito) era stata applicata discostandosi di poco dai minimo edittale ed H3 modo comunque conforme alla rilevanza dei fatto ed alla negativa personalità dell'imputato. ieobbligo motivazionale è dunque assolte lac.idove questa Corte di leqiftraita ha pia volte precisato che la determinazione della pena tra il mo ed ilmaissin- edittale rientra, tra i poteri discrezionali (.1.,e q mdcc di merito ed è insiridaca nel casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al TIniMC), anche nel caso -che peraltro non è cidieiio cne ci occupa- in cui il si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simlì, nei opali impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pan. (così questa Sez. 4, n. 46412 d 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serre tore, Rv. 255197; donf. Sez. 2, n, 22852 de0'8/5/2013, Thurasi e rito , 255464: Sez. 3, n. 10095 dei 10/1/20 1 3, ivionterpsso, Rv. 255153; Sez. 36745 dei 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora d recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumentl ed alle diminuzioni c'nzostanzE.,: aggravanti ed attenuanti, tra z--21 discrezionan giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di rnotivazion N. 1332/2023 R.O. sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con e.ccineestnida ti -Do: "pane nqncirui,ì", "pena ecua o "congrua aumento"; con.---ie pure con il richiamo alla gravità dei reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento ne- auto soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura room di quella edittale (Sez. 2., n. 36104 del 27/4/2017, a!tro, Rv. 271243). o stato aitresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determina- zione della pena, nei caso in cui venga irrociata una pena al di sotto delta rrUT2C.::7. edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo è desurnioile dai testo della sentenza nei suo COS piesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quari- tificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 dei 15/6;2.016, Rignarmase, 3v. 26 Y900). 2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente alla mancata so- spensione condizilonale della pena, in quanto secondo il giudice di appello non srr possibile effettuare una prognosi positiva in merito ai futuro astenersi dell'impu- tata dalla reiterazione del reato in ragione delle complessive modalità dei fatto, detenendo lo stesso varie dosi di due diverse sostanze stupefacenti ed avendo commesso la cessione durante l'esecuzione di una misura cautelare a lui appilcar° per reati della stessa specie. proposito, va ricordato che, in tema di :sosipqn ,zione condizionale aeile :giudice di merito, nel valutare :a concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art.. 1.33 cod. pen.„ paterno° limi, tarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. sez. 3, n. 30562 del 19.32014, Avveduto ed altri, rv. 260136; corf. sez. 2, n. 19298 del 15.4.2.013, [OSCURATO:PERSONA]; cv. 263534; sez. 3„ n. 6641 del 17.11 .2009 deo. 0 7010, l'lliroinqa„ rv. 246184; in un caso in cui ia Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione dea esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali deli'lrnputato). La recente cP7. 7, o. 7747 del 15/12;2070 dep. 20 9 1 i-a condivisibilmente evidenziato che la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. ri- chiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate neil'ait 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato -modalità dell'azione, gra- vita dei danno, o dei pericolo cagionato, intensità dei dolo -, sia con riguardo alla capacità a delinquere -motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti condotta dei reo antecedente, contemooranea o SAISSeqUente md i-eato; J i vita - (ne; caso gi specie, era stato valoriz2.cto li sok) requisito dela n- ancanz.a di un cldito e della gravit;l'i della condotta quale apoditliicarnente non era dato comprendere dall'argomentazione adottata dai di irnerltIo N. 1332/2023 R.G. quale motivo dovesse necessariamente presumersi che I reo, soggetto ncens. ,- rata, avrebbe .-eiterato il reato rionostanle la condanna subita, e nor avrebbe de- ciso, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l'esecuzione delta penar. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnmissi- biiità (Corte Cost. sent: n. 186 del 13.62000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della san- zione .-)ecuriaria nella misura lndicata in dispos itivo P.Q.M. C.-)cn ara nammissibiie il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento dei:e spese procesuali e delia somma di euro trernia :n favore de !a cassa dare r•r1 - mondo. Così decisp in Rom