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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 21286/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi afferenti alla valutazione delle prove testimoniali sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata (tali non sono gli apprezzamenti sui comportamenti in concreto tenuti dalla persona offesa dopo l'aggressione subita ad opera del ricorrente); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata confermata la gravità dei fatti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi afferenti alla valutazione delle prove testimoniali sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata (tali non sono gli apprezzamenti sui comportamenti in concreto tenuti dalla persona offesa dopo l'aggressione subita ad opera del ricorrente); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata confermata la gravità dei fatti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21286/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris