CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 33022/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23577-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5830/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto notificato via pec il 31/8/2020, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 5830/2019 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata in data 3/12/2019 e non notificata. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto difese in questa sede. 2. Per quanto ancora rileva, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il praticante avvocato [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della transazione da costui raggiunta in suo nome e conto con la [OSCURATO:PERSONA].ni in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza averne ricevuto incarico una volta divenuta maggiorenne. Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 3.000,00, oltre alle spese processuali. 3. Avverso la sentenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha accolto l'appello e riformato integralmente la decisione di prime cure. In particolare, la Corte ha ritenuto non fornita la prova dei danni lamentati e, dunque, ha rigettato l'originaria domanda risarcitoria compensando le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione dei loro opposti esiti. Il motivo è incentrato sull'intervenuta compensazione delle spese di lite. Ric. 2020 n. 23577 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Considerato che: 1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia la «violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc e perciò ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per avere la Corte d'Appello compensato le spese di lite tra le parti in relazione a entrambi i gradi del giudizio senza considerare che, nel caso di specie, non vi era soccombenza reciproca tra le parti in quanto l'appello era stato accolto integralmente. 2. Il motivo è fondato. 3. Merita sottolineare che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte «Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/3/2014). 4. Nel caso di specie, dunque, il giudice di secondo grado ha errato là dove ha compensato le spese di entrambi ì gradi di merito ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., «in considerazione del diverso esito del Ric. 2020 n. 23577 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- or) giudizio in ciascun grado» (p. 7, sentenza impugnata) in quanto il ragionamento seguito non collima con una ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, dato l'integrale accoglimento dell'appello. 5. Sul punto della compensazione delle spese di lite, pertanto, è mancata una motivazione in linea con l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. "ratione temporis" applicabile, neanche individuato nel suo contenuto. Conseguentemente, la Corte cassa la sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione. PQM La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, nella camera di consiglio della sezion - tu civW [OSCURATO:PERSONA] / ChiatW, ziosi ji [OSCURATO:PERSONA]° i% C AVir, oggi, C