CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2025
Cassazione n. 39837/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'impugnazione è inammissibile in quanto intempestiva. Sulle domande aventi a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione (di cui all'art. 314 cod. proc. pen.) la Corte d'appello decide con ordinanza emessa all'esito di udienza in camera di consiglio ricorribile per cassazione (ex art. 315 e 646 cod. proc. pen.) nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza stessa (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, cod. proc. pen.). Nella specie, per quanto si legge nell'ordinanza impugnata, all'esito della camera di consiglio del 25 marzo 2025 è stata emessa l'ordinanza in oggetto, depositata e notificata il successivo 12 maggio 2025. Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto depositato, il 19 giugno 2025, oltre il termine di quindici giorni sopra indicato. 3. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll novembre 2025 Il Consigliere est. Il I