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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23758/2023

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_____ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18487del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L14 A952A) MIANI-CALABRESE Tiziana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T50 D612X) entrambi rappresentati e difesi dal primo, avvocato costituito in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e giusta pro- cura allegata al ricorso -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappre- sentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64B23 L781E) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Vene- zian. 1011/2021, pubblicata in data 12 aprile 20 21 (che si as- sume notificata in data 28 aprile 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Calabrese ricorrono, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Venezia con la quale è stato rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva a sua volta rigettato l’opposizione all’esecuzione che gli stessi ave- vano avanzato, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione ad un atto di precetto di pagamento loro intimato dalla Cassa di Ri- sparmio del [OSCURATO:SOCIETA]..

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (subentrata nelle posizioni soggettive della [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di un profilo di improcedibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c..

I ricorrenti hanno chiesto la decisione ed èstata quindi disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bise 380 bis .1 c.p.c. .

Gli stessi ricorrenti hanno altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Come già rilevato nella proposta presidenziale di definizione anticipata del giudizio , i ricorrenti dichiarano che la sentenza impugnata (n. 1011/2021 della Corte d’appello di Venezia, pub- blicata in data 12 aprile 2021) è stata loro notificata in data 28 aprile 2021, ma non hanno ritualmente prodotto la relazione di notificazione della stessa, nel termine perentorio di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c..

Il ricorso è stato notificato in data 28 giugno 2021 (oltre il ter- mine di 60 gg. dalla data di pubblicazione della decisione impu- gnata) e la suddetta relazione di notificazione non è stata pro- dotta neanche dalla parte controricorrente.

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

Il ricorso è dunque certamente improcedibile.

È appena il caso di osservare che, trattandosi di una causa di improcedibilità del ricorso posta dalla legge nell’interesse pub- blico superiore del regolare andamento del processo, connessa ad una specifica produzione documentale necessaria affinché sia la stessa Corte ad esaminare direttamente la relazione di notificazione della sentenza impugnata, onde verificarne la re- golarità e individuarne la precisa data di perfezionamento, non possono ritenersi sufficienti a superare l’inosservanza del ter- mine perentorio di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., né l’omessa contestazione, né l’espressa ammissione da parte della parte controricorrente della data in cui avrebbe avuto luogo la pre- detta notificazione, in assenza del relativo documento tempe- stivamente prodotto, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (cfr. Cass., Sez.

U , Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363 –01: «la previsione –di cui al comma 2, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la re- lazione di notificazione, ove questasia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica e, quindi, non disponibile dalle parti, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale –della tem- pestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; nell’ipo- tesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitan- dosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensiva- mente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art.369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’even- tuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente»; statuizionenon contraddetta, anzi confermata sul punto dalla successiva Cass., Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017 , Rv. 643945 – 01, richiamata dai ri- correnti, la quale si limita ad escludere la sanzione dell’impro- cedibilità laddove la relazione di notificazione della sentenza impugnata sia comunque «nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio», non invece nel caso di semplice non contestazione o anche di espressa ammis- sione della data di notificazione indicata dal ricorrente, in tali termini ravvisando altresì il corretto contemperamento dell’in- terpretazione delle disposizioni codicistiche con i principi sovra- nazionali del giustoprocesso). 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile, in applicazione degli ap- prodi giurisprudenziali di legittimità assolutamente consolidati sul punto, per contrastare efficacemente i quali parte ricorrente neppure offre alcun valido argomento.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, in rela- zione all’ingente valore della controversia (non meno di € 1.041.911).

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 che ai sensi del comma 4, della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023).

La Corte stima equo fissare in € 25.000,00 (venticinque- mila/00)la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 (cinquemila/00) quella ai sensi del comma 4, della medesima disposizione,atteso il conclamato carattere pa- cifico dei principi giurisprudenziali applicati ed invece trascurati da parte ricorrente; sulla prima delle due condanne(rapportata ad una volta e mezza la misura delle spese di liteper la pecu- liare pacificità dei principi trascurati), attesa la natura del suo oggetto, spettano gli interessi legali a far tempo dalla data della pubblicazione della presente ordinanza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara i mprocedibile il ricorso; - condanna i ricorrent i, in solido, a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 18.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna altresì i ricorrenti, in solido, a pagare l’ ulteriore importo di € 25.000,00 in favore della società controri- corrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., oltre in- teressi legali dalla pubblicazione della presentedecisione; - condanna, infine, i ricorrenti, in solido, a pagare l’ulte- riore importo di € 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_____ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18487del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L14 A952A) MIANI-CALABRESE Tiziana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T50 D612X) entrambi rappresentati e difesi dal primo, avvocato costituito in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e giusta pro- cura allegata al ricorso -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappre- sentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64B23 L781E) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Vene- zian. 1011/2021, pubblicata in data 12 aprile 20 21 (che si as- sume notificata in data 28 aprile 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Calabrese ricorrono, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Venezia con la quale è stato rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva a sua volta rigettato l’opposizione all’esecuzione che gli stessi ave- vano avanzato, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione ad un atto di precetto di pagamento loro intimato dalla Cassa di Ri- sparmio del [OSCURATO:SOCIETA].. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (subentrata nelle posizioni soggettive della [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di un profilo di improcedibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c.. I ricorrenti hanno chiesto la decisione ed èstata quindi disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bise 380 bis .1 c.p.c. . Gli stessi ricorrenti hanno altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Come già rilevato nella proposta presidenziale di definizione anticipata del giudizio , i ricorrenti dichiarano che la sentenza impugnata (n. 1011/2021 della Corte d’appello di Venezia, pub- blicata in data 12 aprile 2021) è stata loro notificata in data 28 aprile 2021, ma non hanno ritualmente prodotto la relazione di notificazione della stessa, nel termine perentorio di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c.. Il ricorso è stato notificato in data 28 giugno 2021 (oltre il ter- mine di 60 gg. dalla data di pubblicazione della decisione impu- gnata) e la suddetta relazione di notificazione non è stata pro- dotta neanche dalla parte controricorrente. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Il ricorso è dunque certamente improcedibile. È appena il caso di osservare che, trattandosi di una causa di improcedibilità del ricorso posta dalla legge nell’interesse pub- blico superiore del regolare andamento del processo, connessa ad una specifica produzione documentale necessaria affinché sia la stessa Corte ad esaminare direttamente la relazione di notificazione della sentenza impugnata, onde verificarne la re- golarità e individuarne la precisa data di perfezionamento, non possono ritenersi sufficienti a superare l’inosservanza del ter- mine perentorio di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., né l’omessa contestazione, né l’espressa ammissione da parte della parte controricorrente della data in cui avrebbe avuto luogo la pre- detta notificazione, in assenza del relativo documento tempe- stivamente prodotto, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U , Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363 –01: «la previsione –di cui al comma 2, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la re- lazione di notificazione, ove questasia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica e, quindi, non disponibile dalle parti, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale –della tem- pestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; nell’ipo- tesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitan- dosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensiva- mente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art.369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’even- tuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente»; statuizionenon contraddetta, anzi confermata sul punto dalla successiva Cass., Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017 , Rv. 643945 – 01, richiamata dai ri- correnti, la quale si limita ad escludere la sanzione dell’impro- cedibilità laddove la relazione di notificazione della sentenza impugnata sia comunque «nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio», non invece nel caso di semplice non contestazione o anche di espressa ammis- sione della data di notificazione indicata dal ricorrente, in tali termini ravvisando altresì il corretto contemperamento dell’in- terpretazione delle disposizioni codicistiche con i principi sovra- nazionali del giustoprocesso). 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile, in applicazione degli ap- prodi giurisprudenziali di legittimità assolutamente consolidati sul punto, per contrastare efficacemente i quali parte ricorrente neppure offre alcun valido argomento. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, in rela- zione all’ingente valore della controversia (non meno di € 1.041.911). Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 che ai sensi del comma 4, della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023). La Corte stima equo fissare in € 25.000,00 (venticinque- mila/00)la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 (cinquemila/00) quella ai sensi del comma 4, della medesima disposizione,atteso il conclamato carattere pa- cifico dei principi giurisprudenziali applicati ed invece trascurati da parte ricorrente; sulla prima delle due condanne(rapportata ad una volta e mezza la misura delle spese di liteper la pecu- liare pacificità dei principi trascurati), attesa la natura del suo oggetto, spettano gli interessi legali a far tempo dalla data della pubblicazione della presente ordinanza. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara i mprocedibile il ricorso; - condanna i ricorrent i, in solido, a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 18.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna altresì i ricorrenti, in solido, a pagare l’ ulteriore importo di € 25.000,00 in favore della società controri- corrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., oltre in- teressi legali dalla pubblicazione della presentedecisione; - condanna, infine, i ricorrenti, in solido, a pagare l’ulte- riore importo di € 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ric. n. 18487/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il rico
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