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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 29322/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.36629-2019 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 1939/2019 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.propone ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. , in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro per atti giudiziari.

Agenzia delle entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000 2012, dell'art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittima la modifica della motivazione dell’atto impugnato, effettuata dall’Ufficio nel corso del giudizio.

1.2. La doglianza è infondata.

1.3. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 19367/2021; conf.

Cass. n. 22171/2024 in motiv.), è liberamente consentita all'Ente impositore, nel corso del giudizio e anche con la proposizione di una richiesta subordinata, la rettifica della pretesa impositiva che comporti una riduzione dell'onere richiesto al contribuente, senza necessità di emanare un nuovo provvedimento impositivo, necessario, invece, allorché la rettifica comporti un aumento del predetto onere, essendo tale facoltà è riconducibile all’art. 4, comma 2, d.m. 11 febbraio 1997 n. 37 (oggi formalmente ed espressamente abrogato in considerazione della nuova disciplina dell’autotutela tributaria confluita nello Statuto del contribuente, ma vigente all’epoca dei fatti), ai sensi del quale dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché -in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto, disposizione riferita anche all’annullamento/revoca parziale, espressione del potere di autotutela conservativa.

1.4. Qualora l'Amministrazione si avveda, dunque,che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere - dovere di semplicemente ridurre la domanda,rinunciando ad una parte di essa (cfr. Cass. nn. 19732/2020, 15413/2017, 11265/2003).

1.5. Nel caso di specie, fu riscontrata da Agenzia delle entrate un errore con riguardo alla somma relativa all’atto giudiziario (sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo n. 8435/2013 del Tribunale Civile di Milano) dal quale scaturiva la pretesa in oggetto.

1.6. In particolare, risulta va erroneamente indicata, nell’atto impositivo, la somma di Euro 3.159.527,79, in luogo di quella pari ad Euro 1.496.604,00, oggetto della relativa opposizione al decreto ingiuntivon. 32862/2010.

1.7. Tale errore fu quindi emendato dall’Ufficio nellecontrodeduzioni depositate nel giudizio di primo grado con relativa diminuzione della pretesa impositiva.

1.8. Trattandosi della riduzione della pretesa impositiva, senza effetto innovativo-sostitutivo ed esercizio di una nuova pretesa fiscale, lo stesso non necessitava dunque di motivazione particolare e di ulteriori formalità, risultando peraltro incontestato che l’atto impositivo trovasse origine nella sentenza dianzi indicata.

1.9. Ne consegue che correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto legittima, nel corso del giudizio, la modifica in diminuzione, da parte dell'Ente impositore, della pretesa impositiva.

2. Sulla scorta di quanto sin qui indicato, il ricorso va dunque respinto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.305,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo

13. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.36629-2019 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 1939/2019 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.propone ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. , in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro per atti giudiziari. Agenzia delle entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000 2012, dell'art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittima la modifica della motivazione dell’atto impugnato, effettuata dall’Ufficio nel corso del giudizio. 1.2. La doglianza è infondata. 1.3. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 19367/2021; conf. Cass. n. 22171/2024 in motiv.), è liberamente consentita all'Ente impositore, nel corso del giudizio e anche con la proposizione di una richiesta subordinata, la rettifica della pretesa impositiva che comporti una riduzione dell'onere richiesto al contribuente, senza necessità di emanare un nuovo provvedimento impositivo, necessario, invece, allorché la rettifica comporti un aumento del predetto onere, essendo tale facoltà è riconducibile all’art. 4, comma 2, d.m. 11 febbraio 1997 n. 37 (oggi formalmente ed espressamente abrogato in considerazione della nuova disciplina dell’autotutela tributaria confluita nello Statuto del contribuente, ma vigente all’epoca dei fatti), ai sensi del quale dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché -in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto, disposizione riferita anche all’annullamento/revoca parziale, espressione del potere di autotutela conservativa. 1.4. Qualora l'Amministrazione si avveda, dunque,che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere - dovere di semplicemente ridurre la domanda,rinunciando ad una parte di essa (cfr. Cass. nn. 19732/2020, 15413/2017, 11265/2003). 1.5. Nel caso di specie, fu riscontrata da Agenzia delle entrate un errore con riguardo alla somma relativa all’atto giudiziario (sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo n. 8435/2013 del Tribunale Civile di Milano) dal quale scaturiva la pretesa in oggetto. 1.6. In particolare, risulta va erroneamente indicata, nell’atto impositivo, la somma di Euro 3.159.527,79, in luogo di quella pari ad Euro 1.496.604,00, oggetto della relativa opposizione al decreto ingiuntivon. 32862/2010. 1.7. Tale errore fu quindi emendato dall’Ufficio nellecontrodeduzioni depositate nel giudizio di primo grado con relativa diminuzione della pretesa impositiva. 1.8. Trattandosi della riduzione della pretesa impositiva, senza effetto innovativo-sostitutivo ed esercizio di una nuova pretesa fiscale, lo stesso non necessitava dunque di motivazione particolare e di ulteriori formalità, risultando peraltro incontestato che l’atto impositivo trovasse origine nella sentenza dianzi indicata. 1.9. Ne consegue che correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto legittima, nel corso del giudizio, la modifica in diminuzione, da parte dell'Ente impositore, della pretesa impositiva. 2. Sulla scorta di quanto sin qui indicato, il ricorso va dunque respinto. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.305,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo 13. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità