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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 23096/2025

Testo disponibile della fonte

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iliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Campania il 28 marzo 2022, n. 2919/11/2022; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2 02 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 28 marzo 2022, n. 2919/11/2022, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 334086563978 da parte della Regione Campania per tassa automobilistica relativa all’anno 2013 con riguardo all’autovettura targata [OSCURATO:TARGA] nella misura di € 348,75, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 20 marzo 2018, n. 2608/01/2018, da parte della Sezione Sesta – Sottosezione Tributaria di questa Corte il 21 febbraio 2020, n. 4571, a seguito di riassunzione, ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Campania avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 26 settembre 2018, n. 15816 / 14 /201 8 , con condanna alla rifusione «delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 540,00, nella misura prevista dal DM 55/14 e 37/18, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 645,00, nella misura prevista dal DM 55/14 e 37118, oltreaccessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario».

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1Con il primo motivo, si denuncia v iolazione degli artt. 1, 15, 44, 45 e46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato stabilito dal giudice di appello che «(…) il ricorso in riassunzione tempestivamente proposto va accolto (…)» senza, però, liquidare in dispositivo le spese del giudizio di riassunzione. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt.112, 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio diriassunzione. 1.3 I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono fondati. 1.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema dispese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sullespese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esitoglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare lespese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero, addirittura,condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2018, n. 15506; Cass., Sez.

Un., 8 novembre 2022, n. 32906; Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2023, n. 9448; Cass., Sez.

Lav., 16 maggio 2024, n. 13709; Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2025, n. 5551). 1.5Nella specie, sulla premessa del riconoscimento della c.d.

“soccombenza virtuale” (in relazione alla cessazione della materia del contendere), il giudice del rinvio ha effettivamente omesso di pronunciarsi sul punto, limitando la liquidazione alle fasi precedenti (giudizio di merito in primo grado e secondo grado; giudizio di legittimità).

Laddove, l’esito complessivo della controversia avrebbe coerentemente imposto di condannare la parte soccombente anche alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, in aggiunta a quelle dei giudizi di merito e di legittimità. 1.6Ciò posto, tenendo conto del valore della causa (€ 540,00), si ritiene di liquidare i compensi per il giudizio di rinvio nella misura di € 540,00(in conformità all’allegata nota spese), che corrisponde al parametro medio (per il giudizio tributario di appello) secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Invero, tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto.

Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantumdella liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez.

Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez.

Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez.

Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).

2. In conclusione, valutandosi la fondatezza dei motividedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna – in aggiunta a quella pronunciata dalla sentenza impugnata per le spese dei giudizi di merito e di legittimità – dell ’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 540,00 per compensi, oltre a rimorso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario dellaricorrente per dichiarato anticipo.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

Se ne dispone, parimenti, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gliesborsi e di non aver riscosso i compensi.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in aggiunta alla pronuncia della sentenza impugnata sulle spese dei giudizi di merito e di legittimità, condanna l’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 540,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Pietravairano (CE),per dichiarato anticipo; condanna l’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dellaricorrente, liquidandole nella misura di 200,00 per esborsi e di € 536,00per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Pietravairano (CE),per dichiarato anticipo.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 luglio 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Campania il 28 marzo 2022, n. 2919/11/2022; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2 02 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 28 marzo 2022, n. 2919/11/2022, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 334086563978 da parte della Regione Campania per tassa automobilistica relativa all’anno 2013 con riguardo all’autovettura targata [OSCURATO:TARGA] nella misura di € 348,75, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 20 marzo 2018, n. 2608/01/2018, da parte della Sezione Sesta – Sottosezione Tributaria di questa Corte il 21 febbraio 2020, n. 4571, a seguito di riassunzione, ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Campania avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 26 settembre 2018, n. 15816 / 14 /201 8 , con condanna alla rifusione «delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 540,00, nella misura prevista dal DM 55/14 e 37/18, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 645,00, nella misura prevista dal DM 55/14 e 37118, oltreaccessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario». 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1Con il primo motivo, si denuncia v iolazione degli artt. 1, 15, 44, 45 e46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato stabilito dal giudice di appello che «(…) il ricorso in riassunzione tempestivamente proposto va accolto (…)» senza, però, liquidare in dispositivo le spese del giudizio di riassunzione. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt.112, 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio diriassunzione. 1.3 I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono fondati. 1.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema dispese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sullespese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esitoglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare lespese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero, addirittura,condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2018, n. 15506; Cass., Sez. Un., 8 novembre 2022, n. 32906; Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2023, n. 9448; Cass., Sez. Lav., 16 maggio 2024, n. 13709; Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2025, n. 5551). 1.5Nella specie, sulla premessa del riconoscimento della c.d. “soccombenza virtuale” (in relazione alla cessazione della materia del contendere), il giudice del rinvio ha effettivamente omesso di pronunciarsi sul punto, limitando la liquidazione alle fasi precedenti (giudizio di merito in primo grado e secondo grado; giudizio di legittimità). Laddove, l’esito complessivo della controversia avrebbe coerentemente imposto di condannare la parte soccombente anche alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, in aggiunta a quelle dei giudizi di merito e di legittimità. 1.6Ciò posto, tenendo conto del valore della causa (€ 540,00), si ritiene di liquidare i compensi per il giudizio di rinvio nella misura di € 540,00(in conformità all’allegata nota spese), che corrisponde al parametro medio (per il giudizio tributario di appello) secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Invero, tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantumdella liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). 2. In conclusione, valutandosi la fondatezza dei motividedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna – in aggiunta a quella pronunciata dalla sentenza impugnata per le spese dei giudizi di merito e di legittimità – dell ’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 540,00 per compensi, oltre a rimorso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario dellaricorrente per dichiarato anticipo. 3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, parimenti, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gliesborsi e di non aver riscosso i compensi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in aggiunta alla pronuncia della sentenza impugnata sulle spese dei giudizi di merito e di legittimità, condanna l’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 540,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Pietravairano (CE),per dichiarato anticipo; condanna l’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dellaricorrente, liquidandole nella misura di 200,00 per esborsi e di € 536,00per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Pietravairano (CE),per dichiarato anticipo. Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 luglio 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
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